Sentenza Responsabilità Infermiere
17.01.2007 TRIBUNALE di MONZA – ( imperizia e negligenza, quando non è
responsabile il medico ma l’infermiera).
§ - Posto che lo strumento processuale della C.T.U. può costituire fonte oggettiva di prova
tutte le volte che opera come strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili
esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche, nel caso specifico la
relazione del consulente tecnico ha consentito di acclarare un evidente profilo di
responsabilità del personale ausiliario e, più segnatamente, della infermiera professionale
incaricata di porre la "piastra indifferente" a contatto della coscia destra della paziente. Più
precisamente, è stato ravvisato un profilo di negligenza dell'ausiliaria consistito nell'aver
causato l'ustione in conseguenza del "posizionamento non corretto del braccio destro lungo il
corpo della paziente" con esclusione di qualsivoglia responsabilità professionale dei chirurghi
e dell'anestesista che eseguirono l'intervento di rinosettoplastica sulla paziente considerato
che l'infermiera professionale "deve essere in grado di eseguire correttamente i compiti, di
sua pertinenza, che gli vengono affidati dai medici".
17.01.2007 TRIBUNALE di MONZA – ( imperizia e negligenza, quando non è
responsabile il medico ma l’infermiera).
§ - Posto che lo strumento processuale della C.T.U. può costituire fonte oggettiva di prova
tutte le volte che opera come strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili
esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche, nel caso specifico la
relazione del consulente tecnico ha consentito di acclarare un evidente profilo di
responsabilità del personale ausiliario e, più segnatamente, della infermiera professionale
incaricata di porre la "piastra indifferente" a contatto della coscia destra della paziente. Più
precisamente, è stato ravvisato un profilo di negligenza dell'ausiliaria consistito nell'aver
causato l'ustione in conseguenza del "posizionamento non corretto del braccio destro lungo il
corpo della paziente" con esclusione di qualsivoglia responsabilità professionale dei chirurghi
e dell'anestesista che eseguirono l'intervento di rinosettoplastica sulla paziente considerato
che l'infermiera professionale "deve essere in grado di eseguire correttamente i compiti, di
sua pertinenza, che gli vengono affidati dai medici".