Cassazione penale, 13/05/2011, n. 24573, sez. IV Il paziente muore. È penalmente responsabile l'infermiere che non avvisa il medico
MASSIMA
Rientra nel proprium, non solo del medico, ma anche dell'infermiere, quello di controllare il
decorso della convalescenza del paziente ricoverato in reparto, così da poter porre le condizioni, in
caso di dubbio, di un tempestivo intervento del medico. L'infermiere svolge, infatti, un compito
cautelare essenziale nella salvaguardia della salute del paziente, essendo onerato di vigilare sul
decorso post operatorio, proprio ai fini di consentire, nel caso, l'intervento del medico. Ai fini della
responsabilità penale, dunque, non assume rilievo l'esistenza o meno di autonomia decisionale da
parte dell'infermiere, avendo rilievo, invece, l'effetto del comportamento omissivo del medesimo, ai
fini del nesso eziologico tra l'omessa segnalazione al medico del peggioramento del paziente e il
sopraggiungere della morte del medesimo.Rientra nel proprium, non solo del medico, ma anche dell'infermiere, quello di controllare il
Rientra nel proprium,non solo del medico,ma anche dell'infermiere,quello di controlare il decorso della convalescenza del paziente ricoverato in reparto, così da poter porre le condizioni, in caso di dubbio, di un tempestivo intervento del medico. L'infermiere svolge, infatti, un compito cautelare essenziale nella salvaguardia della salute del paziente, essendo onerato di vigilare sul decorso post operatorio, proprio ai fini di consentire, nel caso, l'intervento del medico. Ai fini della responsabilità penale, dunque, non assume rilievo l'esistenza o meno di autonomia decisionale da parte dell'infermiere, avendo rilievo, invece, l'effetto del comportamento omissivo del medesimo, ai fini del nesso eziologico tra l'omessa segnalazione al medico del peggioramento del paziente e il sopraggiungere della morte del medesimo.