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Cassazione: medico reperibile non può rifiutare di recarsi in ospedale per urgenza

Nel caso di questa sentenza (n. 12376/2013, Sesta sezione penale della Cassazione) propenderei per dare completa ragione ai giudici di Cassazione, che nel rifiuto di un medico chirurgo di intervenire in un caso di emergenza hanno ravvisato una negligenza meritevole di condanna.

Oltretutto nella fattispecie la negligenza del medico  costata la vita ad un ragazzo minorenne.
Il Tribunale di Perugia, con sentenza del 6/10/2009, aveva riconosciuto colpevole e condannato il medico U.D., accusato di essersi rifiutato di intervenire per un caso di urgenza. Nonostante il professionista, un dirigente medico di primo livello presso la struttura complessa di cardiochirurgia dell'ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia, fosse incaricato del servizio di reperibilità esterna quale primo reperibile, nonostante i ripetuti solleciti telefonici, non aveva reputato necessario intervenire. IN questo modo aveva violato gli art. 328 c.p. e l'art. 17 del C.C.N.L. dei dirigenti medici. La sentenza era stata confermata anche dalla Corte d'Appello di Perugia (sentenza del 25/05/2012).

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