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Corte di Cassazione - Quarta sezione Penale - sentenza n. 26966/2013 il medico di reparto è sempre responsabile delle dimissioni

 

Risponde di omicidio colposo il medico che non si oppone alla dimissione di un paziente dall'ospedale disposta da altri colleghi. Lo sottolinea la Cassazione penale (sentenza n. 26966/2013) che ha giudicato un medico per aver partecipato, insieme con altri colleghi, alla visita collegiale di un paziente decidendo le sue dimissioni.
La responsabilità del medico è scaturita dall'omesso esame della cartella clinica del paziente, la cui lettura avrebbe consentito al sanitario di percepire le ragioni che impedivano le immediate dimissioni. Poiché l'ammalato aveva in precedenza subìto un'operazione chirurgica, il medico aveva sostenuto di essere immune da colpe per non aver fatto parte dell'equipe che aveva praticato l'intervento, senza poi nemmeno seguirlo nel decorso post operatorio.
L'attività nel reparto ospedaliero durante il periodo successivo di degenza – sosteneva l'imputato – non basta a generare una specifica responsabilità al momento della dimissione.Questa tesi non è stata condivisa dalla Corte di cassazione, perché quando il medico compie attività sanitaria deve «differenziare la propria posizione» per assicurare le migliori cure ed attenzioni alla salute del paziente. Ciò significa che il medico deve manifestare il proprio dissenso dall'opinione del direttore di reparto, quando vi possa essere il rischio di complicazioni per il paziente.
Tale dissenso deve poi emergere dalla documentazione clinica del paziente, specialmente quando, come nel caso deciso, il medico imputato aveva redatto il giudizio di dismissione.

 

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