Circolare di Brunetta sulle sanzioni, penali e non, per i falsi certificati il medico rischia se non visita il paziente
di Francesco Cerisano
di Francesco Cerisano
Imedici cadranno sotto la scure del ministro Brunetta se rilasceranno certificati ai pubblici dipendenti senza averli opportunamente visitati. Come richiesto, invece, dalla buona pratica medica che impone di trarre i dati clinici dalla visita del paziente. Con la circolare n. 5/2010 firmata il 28 aprile il ministro della funzione pubblica ha dettato i chiarimenti sulla stretta introdotta dalla riforma che prende il suo nome. Visto che molte sono state le richieste di delucidazioni giunte al dicastero dalla categoria. La nota ripercorre le diverse fattispecie di responsabilità (penale e non) previste dall'art. 55 quinquies del Testo unico sul pubblico impiego (modificato dal dlgs 150/2009). Partendo dalla più grave che prevede la reclusione da uno a cinque anni e la multa da 400 a 1.600 euro per il medico che rilascia un certificato falso o falsamente attesta lo stato di malattia di un dipendente pubblico. In questo caso il camice bianco concorre nel reato commesso da quest'ultimo. E affinché scatti la responsabilità penale non è necessario che la condotta del medico svolga «efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo», ma è sufficiente che «assuma la forma di un contributo agevolatore», nel senso che senza la compartecipazione del dottore «il reato sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà».