Notizie

LEGGE 24 febbraio 2023 , n. 14 . G.U. 27.02.23 n 49 Stabilizzazione Precari

LEGGE 24 febbraio 2023 , n. 14 . G.U. 27.02.23 n 49 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative. Articolo 4 (Proroga termini in materia di salute) Comma 1 (Riparto quota premiale). Anche per l'anno 2023 il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Documento

Stampa Email

ANAGRAFE

https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/

Stampa Email

COVID 19 AGGIORNAMENTI A PARTIRE DAL 12 OTTOBRE 2020

AGENAS   COVID   LINC       ----     Ordinanze Regione Abruzzo      ----      Covid  MInistero Salute

DL  01.04.21 VACCINI      ----   Circolare Vaccini 12 mesi

DPCM  2.3.2021   -    ordinanza Reg. Abruzzo n 3-  2021

Circ. INPS  Quarantena 20.11.2020    ----  allegato 1 circ. 20.11.2020

ORDINANZA  102

QUARANTENA   ---  93 ORDINANZA   ---   ALLEGATO ord 93

DECRETO 3 NOVEMBRE   2020

ALLEGATO  3 NOVEMBRE  2020

Mod. Autocertifcazione OTT..2020

DECRETO 24 OTTOB. 2020

ALLEG. DECRET. 24 OTT 2020

OPGR 92  ABRUZZO

TABELLA RIASSUNTIVA

DECRETO 12 OTTOBRE 2020

DECRETO  13 OTTOBRE 2020

ALLEGATO DECRETO 13 OTTOBRE 2020

DECRETO 18.10.2020

ALLEGATO Decreto 18.10.2020

SINTOMI COVID

Stampa Email

Assicurazione legge Gelli: senza assolvimento obblighi ECM nessuna copertura per il professionista 26.8.19 (quotidiano sanità L. Benci)

Per i professionisti soggetti a responsabilità extracontrattuale la polizza principe è relativa alla rivalsa per colpa grave. Per questa tipologia di polizza il diritto di rivalsa “può essere esercitato nei confronti dell’assicurato qualora l’esercente la professione sanitaria non abbia regolarmente assolto l’obbligo formativo e di aggiornamento” previsto per l’ECM nel triennio precedente la data del fatto generatore di responsabilità
26 AGO - Un tassello fondamentale – ad oggi mancante - della legge sulla responsabilità professionale del personale sanitario, la 24/17 c.d. Gelli, è il decreto sulla determinazione dei “ requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie” che doveva essere emanato dal Ministero dello sviluppo economico, con il concerto del Ministero della salute, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (quindi entro il 31 agosto 2017).

Ricordiamo che la legge 24 prevede all’articolo 10 l’obbligo di assicurazione per tre distinte tipologie di copertura assicurativa obbligatoria:
a) obbligo per le strutture sanitarie e sociosanitarie di essere previsti di copertura assicurativa o di analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi per danni cagionati dal personale sanitario a “qualunque titolo operante presso le strutture”, ivi compresa la libera professione intramuraria;
b) l’obbligo di assicurazione per gli esercenti le professioni sanitarie operanti in regime libero professionale e quindi con responsabilità contrattuale verso il paziente;
c) l’obbligo di assicurazione per gli esercenti le professioni sanitarie operanti a qualunque titolo presso strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private per la c.d. rivalsa o responsabilità amministrativa che scatta in caso di eventi commessi con colpa grave.

Lo schema di decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero della salute
E’ stato fatto circolare lo schema di decreto contenente le misure minime di garanzia delle polizze assicurative che è suddiviso in tre distinti titoli contenenti rispettivamente le “disposizioni generali”, i “requisiti minimi ed uniformi per l’idoneità dei contratti di assicurazione” e i “requisiti minimi di garanzia e condizioni di operatività delle misure analoghe” (es. autoritenzione).
Lo schema di decreto è corredato, all’articolo 1 di una serie di definizioni che opportunamente fanno immediata chiarezza e si pongono come una sorta di glossario guida.

Non sempre però le definizioni riescono a essere esaustive. Ci riferiamo a quella relativa all’esercente la professione sanitaria. Come è noto la legge Gelli ha sempre rappresentato le professioni sanitarie nella sua interezza senza distinzione alcuna: per capirsi non compare mai il termine medico. Per esercente la professione sanitaria si intendono tutte le professioni sanitarie che oggi, sostanzialmente, si formano all’interno di quella che un tempo veniva chiamata facoltà di medicina. Stiamo parlando di un insieme complessivo attuale di ventiquattro professioni. Secondo il glossario del decreto per esercente una professione sanitaria si intende “il professionista che, in forza di un titolo abilitante, svolge attività negli ambiti delle rispettive competenze di prevenzione, diagnosi, cura assistenza e riabilitazione”. La definizione è riduttiva e contrastante non solo con la legge 24 ma con lo stesso decreto che negli articoli successivi estende le coperture assicurative anche alle attività di “formazione, aggiornamento, sperimentazione e ricerca clinica”.
Per quanto riguarda l’oggetto della garanzia assicurativa non si ravvisano novità di sorta sull’oggetto dell’assicurazione: le polizze coprono di danni patrimoniali e non patrimoniali per eventi causati da morte, lesioni e distruzioni e deterioramento di beni cagionati a terzi con dolo o colpa grave. Inoltre si coprono i danni dovuti a responsabilità extracontrattuale – una delle novità della legge Gelli – per gli esercenti le professioni sanitarie operanti, a qualunque titolo nella struttura.

Per le stesse professioni, con polizze stipulate a spese proprie, viene coperta la c.d. rivalsa o responsabilità amministrativa.

Per i liberi professionisti che assumono invece una responsabilità contrattuale l’assicurazione la copertura è ovviamente riferita ai danni cagionati colposamente a terzi.

Si prevede la possibilità, del tutto già operante, per i professionisti, di aderire a “convenzioni o a polizze collettive per il tramite delle rappresentanze istituzionali delle professioni sanitarie”. A una lettura più attenta, in realtà, la formulazione - rappresentanze istituzionali – sembra riferirsi agli ordini professionali escludendo quindi le rappresentanze sindacali. Questa sarebbe una vera e impattante novità visto che pressoché tutte le organizzazioni sindacali offrono oggi copertura assicurativa ai propri iscritti e che, secondo una interpretazione letterale del decreto, non potrebbero più offrire.
I massimali di garanzia variano in relazione alla pericolosità dell’attività – “classi di rischio” - posta in essere e sono compresi in un range da uno a quattro milioni di euro di copertura minima sia per le strutture che per i liberi professionisti che assumono responsabilità contrattuale, mentre sono limitati alla rivalsa del triplo della retribuzione lorda per i professionisti dipendenti.

La polizza viene stipulata nella ormai classica formula “claims made” con un periodo di retroattività e ultrattività decennale e senza disdetta.
Del tutto positiva anche la previsione della copertura per l’intero importo di danno in caso di responsabilità solidale.
Il terzo titolo del decreto affronta i requisiti delle “misure analoghe” di assicurazione.

La mancata copertura in caso di inadempimento agli obblighi di Educazione continua in medicina (ECM)
Un novità rilevante è costituita invece dalle conseguenze, per i professionisti e anche per le aziende, dell’inadempimento degli obblighi ECM.
Per i professionisti soggetti a responsabilità extracontrattuale - sostanzialmente, ma non soltanto, i dipendenti del Servizio sanitario nazionale e delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private – la polizza principe è relativa alla rivalsa per colpa grave. Per questa tipologia di polizza il diritto di rivalsa “può essere esercitato nei confronti dell’assicurato qualora l’esercente la professione sanitaria non abbia regolarmente assolto l’obbligo formativo e di aggiornamento” previsto per l’ECM nel triennio precedente la data del fatto generatore di responsabilità.

Per le strutture e liberi professionisti invece il mancato raggiungimento dei crediti ECM viene in gioco alla scadenza contrattuale che dovrà prevedere la variazione in aumento o in diminuzione in relazione a tre criteri:
a) al verificarsi di sinistri durante la vigenza contrattuale;
b) alla valutazione della sinistrosità specifica tenuto dei dati soggetti a pubblicazione dalla stessa legge;
c) dall’assolvimento dell’obbligo formativo e di aggiornamento ECM.

Per i professionisti dipendenti e convenzionati, quindi, è in pericolo la copertura della rivalsa, mentre per le aziende e i liberi professionisti il rischio è l’aumento del premio assicurativo.

E’ la prima volta che un provvedimento normativo – fatta salva la normativa settoriale sui medici competenti – prevede un qualche provvedimento sanzionatorio sul mancato assolvimento dei crediti ECM. L’obbligo della formazione continua in medicina è vigente da circa venti anni e non ha mai previsto sanzioni legislative, contrattuali e deontologiche.

E’ curioso che questa sanzionabilità – nella forma della mancata copertura assicurativa – avvenga in un decreto sulle assicurazioni e non in atti normativi e deontologici più inerenti l’esercizio professionale.

Il professionista non in regola, comunque, potrà continuare a esercitare, ma si troverà “scoperto” in caso di un sinistro per colpa a lui addebitata. La mancata copertura è relativa alla rivalsa per colpa grave. In caso di attività libero professionale esercitata contrattualmente la copertura viene garantita salvo poi, alla scadenza annuale, vedere aumentato in aumento il premio, così come per le strutture.
Si inserisce quindi una maggiore conseguenza per i professionisti dipendenti e convenzionati e minore per i liberi professionisti al fine di garantire comunque il risarcimento dei danni alla persona danneggiata.

L’obbligo ECM rimane, quindi, un classico obbligo all’italiana privo di una vera sanzionabilità generale. Una via di uscita potrebbero essere i codici deontologici in quanto in seguito alla previsione del DL 138/2011 all’articolo 3, comma 4, si prevedeva che fosse dichiarato come illecito disciplinare il mancato raggiungimento dei crediti ECM. Si sono adeguati solo gli ordini non sanitari – architetti, avvocati, ecc. – non anche gli ordini sanitari, o quanto meno con formulazioni che non ne fanno prevedere un obbligo cogente. Lo testimonia la recente notizia della conferma della sanzione a un odontoiatra per il mancato assolvimento degli obblighi formativi presentato come “il primo caso in Italia”.

Fermo restando l’opportunità di un sistema sanzionatorio – legislativo, contrattuale o deontologico – la norma contenuta nello schema di decreto rischia di essere iniqua in quanto da un lato fissa i requisiti per l’assicurazione, dall’altro ne limita la copertura retrodatando l’assolvimento degli obblighi al triennio precedente, quando l’obbligo Come è noto l’assolvimento dei crediti ECM non è elevato e subordinare l’operatività della polizza – ancorché per la sola rivalsa per colpa grave – a un deficit formativo che non è più possibile colmare diventa un problema per decine di migliaia di professionisti (medici, infermieri, professioni sanitarie della riabilitazione, tecniche e della prevenzione).

Serve una norma intertemporale che permetta al sistema di partire senza penalizzare un passato non sanabile. Le norme transitorie contenute nell’articolo 16 rischiano comunque di non essere sufficienti in quanto, se è pur vero che ci sono dodici mesi di tempo per adeguare le attuali polizze – che non prevedono l’obbligo dei crediti ECM, è altresì vero che la formulazione prevista – il triennio precedente del fatto generatore di responsabilità – rischia di essere interpretato retrodatando l’assolvimento dei crediti ECM non al triennio ma ai trienni precedenti.

 scarica allegato 1

Stampa Email

Legge 104. permessi, congedo straordinario e giorni spettanti per il part-time. La nuova circolare Inps 3114 del 7 agosto 2018 l’Inps ha fornito chiarimenti sulla fruizione dei permessi e congedi straordinari relativi alla legge 104/1992.

1. Modalità di fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in corrispondenza di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive.
Per “lavoro a turni” si intende, quindi, ogni forma di organizzazione dell’orario di lavoro, diversa dal normale “lavoro giornaliero”, in cui l’orario operativo dell’azienda può andare a coprire l’intero arco delle 24 ore e la totalità dei giorni settimanali.
Tale modalità organizzativa, pertanto, può comprendere anche il lavoro notturno e il lavoro prestato durante le giornate festive (compresa la domenica).
Al riguardo, si evidenzia che l’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 prevede la fruizione dei permessi mensili retribuiti “a giornata”, indipendentemente, cioè, dall’articolazione della prestazione lavorativa nell’arco delle 24 ore o della settimana e dal numero di ore che il dipendente avrebbe dovuto concretamente effettuare nel giorno di interesse.
Ne deriva che il beneficio in argomento può essere fruito anche in corrispondenza di un turno di lavoro da effettuare nella giornata di domenica.
Lo stesso principio si applica anche al lavoro notturno.
Si precisa infatti che, sebbene il lavoro notturno si svolga a cavallo di due giorni solari, la prestazione resta riferita ad un unico turno di lavoro in cui si articola l’organizzazione.
Ne consegue che il permesso fruito in corrispondenza dell’intero turno di lavoro va considerato pari ad un solo giorno di permesso anche nel caso in cui si articoli a cavallo di due giorni solari.

2. Riproporzionamento giornaliero dei permessi di cui all’articolo33, commi 3 e 6,della legge n. 104/92 in caso di rapporto di lavoro part-time.
Il D.lgs n. 81/2015 ribadisce il principio per cui tra tra lavoratori a tempo pieno e lavoratori a tempo parziale non vi è differenza e che “il
lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa” (art. 7).
Lo stesso D.lgs n. 81/2015, inoltre, ha introdotto la possibilità di pattuire, nell’ambito dei contratti di lavoro part-time, specifiche clausole elastiche, rendendo più flessibile la collocazione temporale e la durata della prestazione lavorativa (art. 6).
Di seguito, la formula di calcolo da applicare ai fini del riproporzionamento dei 3 giorni di permesso mensile ai casi di part-time verticale e part-time misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese:

orario settimanale part-time diviso orario settimanale full-time, moltiplicato per i teorici 3 giorni di permesso, arrotondato per eccesso o difetto a seconda
che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.

Esempio: Lavoratore in part-time con orario medio settimanale pari a 18 ore presso un’azienda che applica un orario di lavoro medio settimanale a tempo pieno pari a 38 ore.
Applicando la formula sopra enunciata, il calcolo sarà il seguente:
(18/38) X 3= 1,42 che arrotondato all’unità inferiore, in quanto frazione inferiore allo 0,50, dà diritto a 1 giorno di permesso mensile.

3. Frazionabilità in ore dei permessi di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92 in caso di rapporto di lavoro part-time.
Il riproporzionamento orario dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/92 dovrà essere effettuato solo nel caso in cui il beneficio venga utilizzato, anche solo parzialmente, in ore.
In caso di rapporto di lavoro a tempo pieno, rimane confermata la
formula già indicata nel messaggio n. 16866 del 28/6/2007.
Si fornisce, di seguito, la formula di calcolo da utilizzare in caso di part-time (orizzontale, verticale o misto) ai fini della quantificazione del massimale orario mensile dei permessi:
orario part-time settimanale diviso gli equivalenti tre giorni lavorativi full-time, per gli ipotetici 3 giorni di permesso.

Esempio: Rapporto di lavoro part-time con orario di lavoro medio settimanale pari a 18 ore e una media di 3 giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per un lavoratore a tempo pieno dello stesso settore.
Applicando la formula sopra enunciata, il calcolo sarà il seguente:
(18/3) X 3=18 ore mensili.

4.Cumulo tra il congedo straordinario di cui all’articolo42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 ed i permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104/92 e all’art 33, comma 1, del D.lgs. n. 151/2001.
Come già evidenziato nella circolare n. 53/2008, è possibile cumulare nello stesso mese, purché in giornate diverse, i periodi di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 con i permessi ex art. 33 della legge n. 104/92 ed ex art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 151/2001 (3 giorni di permesso mensili, prolungamento del congedo parentale e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale).
Si precisa, al riguardo, che i periodi di congedo straordinario possono essere cumulati con i permessi previsti dall’articolo 33 della legge n. 104/92 senza necessità di ripresa dell’attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici.
Quanto sopra può accadere anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del congedo straordinario.
La fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale stesso deve, invece, intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese.

Scarica Circolare        -------     san Luigi O.

 

Stampa Email

INPS: domanda online di riposi per allattamento e maternità dello Stato

L’INPS comunica il rilascio di due importanti servizi, la domanda online di riposi per allattamento e di maternità dello Stato. L’Istituto Previdenziale è impegnato da tempo nel processo di digitalizzazione di tutti i servizi resi nei confronti di cittadini e imprese.
Con il messaggio in oggetto si comunica quindi che sono resi disponibili i due nuovi servizi per la presentazione online delle domande di permessi giornalieri per allattamento e di assegno di maternità a carico dello Stato; domande che fino ad oggi potevano essere presentate solo in modalità cartacea.
E’ stata quindi aggiornata la procedura telematica delle domande di maternità, già disponibile per i cittadini, i patronati e per il Contact Center integrato. Nella procedura è stata cioè implementata la nuova funzione di acquisizione delle domande di permessi per allattamento nonché per le domande di assegno di maternità di Stato.
Riposi per allattamento INPS
I riposi per allattamento INPS sono ore di permesso concesse alla madre oppure al padre a determinate condizioni pagate dall’INPS tramite i datori di lavoro. I riposi giornalieri per allattamento sono riconosciuti in caso di parto, adozione e/o affidamento durante il primo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.
Sono riconosciuti al padre lavoratore dipendente per le seguenti situazioni:
 morte o grave infermità della madre;
 abbandono del figlio da parte della madre;
 affidamento esclusivo del figlio al padre richiedente;
 madre lavoratrice che non ha diritto ai riposi (lavoratrice parasubordinata, autonoma, libera professionista, a domicilio, domestica);
 madre casalinga;
 rinuncia della madre, nel caso in cui sia lavoratrice dipendente.
I riposi consistono in:
 due ore di riposo giornaliere, per orario di lavoro a tempo pieno ovvero pari o superiore alle sei ore giornaliere;
 un’ora di riposo al giorno, per part-time con orario inferiore alle sei ore giornaliere.

Scarica circolare   -    scarica modulo

 

Stampa Email

Linee guida sulle procedure concorsuali – Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018

             

In attuazione del testo unico sul pubblico impiego la ministra Madia ha emanato la direttiva 3/2018 concernente le linee guida per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento del personale. L’obiettivo delle linee guida è assicurare il reclutamento delle migliori professionalità per le esigenze delle amministrazioni. Tra i punti più rilevanti della direttiva: la preferenza per il concorso unico come migliore pratica per il reclutamento di dirigenti e funzionari delle amministrazioni statali, una più puntuale definizione dei requisiti di ammissione ai concorsi, la possibilità di una preselezione più incisiva, un migliore bilanciamento tra i titoli di carriera e altri titoli, prove di esame più finalizzate alla valutazione delle competenze e della capacità di risolvere problemi che alla conoscenza teorica, commissioni di concorso neutrali e competenti, limitazione al numero degli idonei e promozione del portale del reclutamento, per monitorare i concorsi e le procedure di assunzione. La direttiva è stata trasmessa ai competenti organi di controllo ed è in attesa di registrazione.

Direttiva 3 del 24.4.18

Stampa Email

Responsabilità medica: primario non responsabile per le colpe dei subordinati Sentenza Cassazione 18334/2018

Per la Cassazione, il medico in posizione apicale che si è limitato ad assegnare il paziente, non può essere ritenuto responsabile per l'evento infausto causato da un subalterno.Va assolto per non aver commesso il fatto il primario dell'ospedale che si era limitato ad affidare il paziente, poi deceduto, alle cure dei medici lui subordinati senza mai visitarlo o senza mai essere coinvolto direttamente nella gestione del caso clinico.Infatti, ove il medico apicale abbia svolto correttamente i propri compiti (di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo) e, ciononostante, si sia verificato un evento infausto causato da un medico della propria struttura, di detto evento dovrà rispondere eventualmente unicamente il medico o i medici subordinati . Non può pretendersi che il medico in posizione apicale di un reparto possa controllare costantemente tutte le attività che ivi vengono svolte, posto che anch'egli svolge attività tecnico-professionale.Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza n. 18334/2018 (qui sotto allegata) annullando la sentenza impugnata, tra gli altri, dal primario di un ospedale. Questi, insieme ad altri sanitari, era imputato per il decesso di un piccolo di paziente avvenuto per peritonite dopo un lungo calvario.

Scarica Sentenza

 

Stampa Email

Responsabilità medica: l'infermiere è un "professionista sanitario" Per la Cassazione non può essere considerato un semplice ausiliario del medico ma è titolare di una specifica e autonoma posizione di garanzia

                                                                                                                                                           

La posizione di garanzia dell'infermiere                                                                                                                                                      La Suprema Corte, nella sentenza numero 5 del 2 gennaio 2018 (qui sotto allegata), si è infatti soffermata sul fondamento della responsabilità di tipo omissivo dell'infermiere, che deriva dalla specifica posizione di garanzia che tale soggetto assume nei confronti del paziente e che è del tutto autonoma rispetto a quella assunta dal medico.

Il fondamento di tale posizione di garanzia, per i giudici, va ravvisato "nell'autonoma professionalità dell'infermiere quale soggetto che svolge un compito cautelare essenziale nella salvaguardia della salute del paziente, essendo onerato di vigilare sul decorso post-operatorio, proprio ai fini di consentire, nel caso, l'intervento del medico".
L'infermiere, insomma, più che un semplice "ausiliario del medico" deve essere considerato come un vero e proprio "professionista sanitario", sul quale confluiscono rilevanti responsabilità.
La vicenda
Nel caso di specie, la controversia era originata dal decesso di un paziente a seguito della crisi ipotensiva accusata dopo un intervento chirurgico.
L'infermiere, che si era accorto del peggioramento delle condizioni dell'uomo, aveva omesso di avvertire il dottore e il quadro clinico era quindi irrimediabilmente degenerato.
Dopo la condanna di primo grado inflitta all'infermiere, la Corte d'appello aveva dichiarato non doversi procedere perché il delitto ascritto era estinto per intervenuta prescrizione, confermando tuttavia le statuizioni civili.
Dinanzi all'impugnazione dell'uomo, la Cassazione non ha potuto che confermare l'iter logico-motivazionale seguito dai giudici del merito: l'infermiere, omettendo di chiamare immediatamente il medico nonostante le condizioni del paziente, si è reso responsabile di una gravissima omissione.
La sola prescrizione lo salva dalle conseguenze penali della sua condotta, fermi restando i risvolti civilistici.

Scarica Sentenza

Stampa Email

Decesso di un paziente in P.S. Infermieri condannati per non aver denunciato l’iperafflusso con richiesta di maggior personale Annullata l'assoluzione per due Infermieri, accusati per il decesso di un pazienti al Pronto Soccorso. Cassazione 2015

                                                                                                                                                Omessa Segnalazione Carenza  Personale per Iperafflusso

Nello specifico in primo grado erano stati giudicati colpevoli.
Uno per aver sbagliato codice al triage (verde anziché giallo). L’altro (al turno di notte), per la mancata rivalutazione delle condizioni del paziente. In appello l’assoluzione, anche perché veniva constatato l’eccezionale afflusso di persone in quel giorno.
Ma per la Cassazione l’affollamento non è una scusante anche perché doveva essere lo stesso personale di PS a dare l’allarme e chiedere rinforzi.
Dopo alcune valutazioni sul mancato riconoscimento del nesso di causa da parte dei giudici di appello, la Cassazione ha annullato la sentenza di assoluzione e ha rinviato gli atti sempre alla Corte di Appello per la rivalutazione dei comportamenti posti in essere con particolare riferimento alla mancata rivalutazione e al nesso di causa stesso limitatamente al comportamento dell’infermiere del turno pomeridiano.
La vicenda giudiziaria, dunque, non si è conclusa ma il principio di diritto sopra riportato sull’insufficienza del personale del pronto soccorso per fare fronte a “eccezionali afflussi” e i comportamenti conseguenti da adottare è già un principio di giurisprudenza.                           Nel caso specifico, se i 2 colleghi avessero segnalato la difficoltà nell’assistere i pazienti presenti in PS chiedendo più personale con una segnalazione scritta, adesso sarebbero stati assolti, visto che la Cassazione non ha accettato come scusante l’iperafflusso in PS, se questa non risulta correttamente denunciata.

Scarica Sentenza 

Stampa Email

Visite fiscali per i dipendenti pubblici: ecco le nuove regole G.U. 302 del 29.12.17 entrerà in vigore dal 13 gennaio 2018

 

Ecco cosa prevede:
• La visita fiscale può essere richiesta sia dal datore di lavoro che dall’Inps stesso, fin dal primo giorno di assenza. Mediante apposito canale telematico saranno assegnati i medici per la visita domiciliare

• Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale.

• Le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

• Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza e' riconducibile aduna delle seguenti circostanze:
a)patologie gravi che richiedono terapie salvavita
b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all' ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto
c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

• Il medico dovrà redigere il verbale contenente la valutazione relativa alla capacità o incapacità al lavoro riscontrata, questa verrà trasmessa telematicamente all’Inps. Il verbale sarà a disposizione sia del dipendente che del datore di lavoro.

• Se il dipendente non accetta l’esito della visita medica, deve subito farlo presente al medico che, lo invierà nel primo giorno utile a presentarsi presso l’Ufficio medico legale dell’Inps, competente per territorio.

• In caso di mancata effettuazione della visita per assenza del
lavoratore all'indirizzo indicato, e' data immediata comunicazione
motivata al datore di lavoro che l'ha richiesta.
Qualora il dipendente sia assente al controllo all'indirizzo di
reperibilità fornito, il medico fiscale rilascia apposito invito a
visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l'Ufficio
medico legale dell'INPS competente per territorio. Il suddetto invito
viene consegnato con modalita', stabilite dall'INPS

• Se il dipendente vuole rientrare prima della scadenza del certificato a lavoro, per guarigione, il dipendente e' tenuto a richiedere un
certificato sostitutivo.
Il certificato sostitutivo e' rilasciato dal medesimo medico che he redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo.

Vademecum     -------    Decreto    -----  Inail e Visite Fiscale

Stampa Email

Oggetto: 22.11.2017 il Nursind Pescara Vince il Ricorso in Cassazione Sentenza Definitiva Contro ASL PescaraVestizione/Passaggio Consegne, il diritto riconosciuto

                                                

La segreteria territoriale di Nursind Pescara rende noto che il 22 novembre 2017 è stata depositata l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 27799/2017 che si è espressa in merito alla censura dell’ASL di Pescara avverso la sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila che riconosceva al segretario territoriale Nursind, Antonio Argentini, il diritto a vedersi riconosciuti 10 minuti prima e dopo il turno di lavoro (20 minuti complessivi) per compiere la vestizione/svestizione e passaggio consegne. Quest’ultimo punto è un elemento di novità e specifico della categoria che infatti la Cassazione ritiene “per le funzioni che è chiamata ad assolvere lo scambio di consegne va considerato, di per sé stesso, meritevole di ricompensa economica” sottolineando che in questo modo si è inteso “imprimere a tale attività una nuova rilevanza, accrescendo la dignità giuridica della regola deontologica della continuità assistenziale.

Scarica  Comunicato      --      Volantino        

Stampa Email

Carenza Personale Infermieristico e OSS nella UO di Neurochirurgia – Risoluzione problematiche urgenti - Violazione DL 66 del 2003 (riposo lavoratore)

 

La scrivente O.S. Nursind è venuta a conoscenza della grave carenza di personale infermieristico e OSS in cui versa il reparto di Neurochirurgia UO (alta intensità di cure) ASL  PESCARA, portandoli di conseguenza ad una mancanza di tempo per svolgere le attività assistenziali.
Facciamo presente che il personale infermieristico che gestisce le diverse complessità assistenziali nell’UO di Neurochirurgia è sottoposto ad uno stress lavorativo spropositato, che di conseguenza può essere causa di aumento di malattie, infortuni e/o fino a portare ad errori sanitari, e per questi motivi possono andare incontro a denunce di natura penale e/o civile pur lavorando con la massima diligenza e professionalità. Ci risulta frequente il mancato rispetto del DL 66 del 2003 riguardante in particolare effettuazione turni di lavoro che prevedono doppie notti per coprire malattie del personale ,con mancato rispetto delle 16 ore di riposo previste tra il turno notturno e il turno successivo di lavoro. L’utilizzo di personale interinale infermieristico è inaccettabile in quanto la specialità chirurgica richiede personale formato di ruolo e non saltuario.

SCARICA LETTERA

Stampa Email

Sezione Lavoro Sentenza n. 22925 del 29/9/2017 Part-time verticale – prestazione per un numero di giornate superiore al 50% - Legge 104/1992 – spetta integralmente

PERMESSI legge104 lavoro part time

L’azienda datrice di lavoro ricorre contro la decisione della Corte territoriale che, confermando la sentenza di primo grado, aveva accolto la domanda di un lavoratore a cui erano stati ridotti, da tre a due giorni, i permessi mensili ex legge 104/1992 a lui necessari per accudire un figlio minore con grave handicap. La datrice di lavoro riteneva di dover riproporzionare la fruizione dei permessi in quanto il rapporto di lavoro si era trasformato in part-time verticale su quattro giorni a settimana al posto di sei.

Gli Ermellini respingono il ricorso basando la loro decisione su una valutazione comparativa delle esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori, pervenendo quindi ad una distribuzione in misura paritaria degli oneri e dei sacrifici connessi all’adozione del rapporto di lavoro part-time. A seguito di un articolato ed interessante excursus, riguardante anche le direttive europee, i giudici ritengono che: “Il criterio che può ragionevolmente desumersi da tale indicazioni è quello di una distribuzione in misura paritaria degli oneri e dei sacrifici connessi all'adozione del rapporto di lavoro part-time e, nello specifico, del rapporto part-time verticale.

In coerenza con tale criterio, valutate le opposte esigenze, appare ragionevole distinguere l'ipotesi in cui la prestazione di lavoro part-time sia articolata sulla base di un orario settimanale che comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario, da quello in cui comporti una prestazione per un numero di giornate di lavoro inferiori, o addirittura limitata solo ad alcuni periodi nell'anno e riconoscere, solo nel primo caso, stante la pregnanza degli interessi coinvolti e l'esigenza di effettività di tutela del disabile, il diritto alla integrale fruizione dei permessi in oggetto.” Pertanto, nel caso in oggetto :”sulla base di un orario lavorativo settimanale pari a quattro giorni su sei, corrispondente ad un part-time verticale al 67 %, la sentenza impugnata deve essere confermata.” Il caso riguarda un lavoratore privato, ma il principio si applica anche al lavoro pubblico.

 Scarica Sentenza

Stampa Email

Infermieri interinali e pubblico impiego denuncia da parte dell’IPASVI di Pescara 18 agosto 2017, assunzione falsa infermiera ( richiesta bando Concorso Pubblico)

2017concorsi2017infermieri

La scrivente organizzazione Sindacale NurSind ed il Collegio IPASVI di Pescara, nell’anno 2013 contrastarono l’utilizzo di infermieri assunti attraverso le agenzie interinali, reprimende rimaste inascoltate. La ASL di Pescara, dopo alcuni anni, avvalendosi della medesima modalità di reclutamento, ha assunto una infermiera priva del titolo accademico abilitante alla professione infermieristica e di relativa iscrizione all’albo IPASVI.
I rappresentanti del NurSind si sono sempre opposti a tale modalità di “arruolamento”, che alimenta fenomeni di clientelismo, accresce la precarizzazione del lavoro e favorisce condizioni di discriminazione a danno degli infermieri interinali.

SCARICA  LETTERA 

Stampa Email