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  • Responsabilità medica: Cassazione, il primario risponde dei danni se, pur essendo al corrente di carenze organizzative dell'ospedale, non fa trasferire il paziente .Corte di Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 22338 del 22 Ottobre 2014

Responsabilità medica: Cassazione, il primario risponde dei danni se, pur essendo al corrente di carenze organizzative dell'ospedale, non fa trasferire il paziente .Corte di Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 22338 del 22 Ottobre 2014

In caso di domanda di risarcimento del danno da errore medico – o, come nel caso di specie, se la carenza è attribuibile all'intera struttura sanitaria - quali sono gli strumenti a disposizione del giudice per accertare eventuali responsabilità?

Va sicuramente premesso che la figura del primario è qualificata dal diritto come “apicale” rispetto all'intero assetto organizzativo sanitario. Sue funzioni essenziali sono quelle di vigilare circa l'attività del “personale sanitario, tecnico, sanitario ausiliario ed esecutivo” a lui assegnato. In generale il primario è responsabile di ogni paziente che si trova presso la sua divisione, decidendo in merito alla formulazione della diagnosi definitiva e predisponendo ricoveri e dimissioni.

In ogni caso, “il primario ospedaliero risponde del deficit organizzativo della struttura da lui diretta, ove non dimostri di avere adempiuto tutti gli obblighi a lui imposti dall'art. 7 del Dpr 128/1969, e cioè di essersi informato sulle condizioni dei malati, di avere impartito le necessarie istruzioni al personale e di avere predisposto le direttive per eventuali emergenze”.

E' dunque da ritenersi illogica e contraddittoria la motivazione della sentenza che, disponendo per il rigetto della domanda di risarcimento del danno avanzata dal danneggiato o dai suoi familiari (in questo caso, proposta dai genitori per il danno irreversibile subito dal figlio in sede di parto assistito) accerti una carenza strutturale dell'ospedale ma esenti da responsabilità il primario che, conscio della situazione di deficit, ometta di disporre il trasferimento del paziente presso struttura idonea ad eseguire l'intervento. Per tale motivo il ricorso viene accolto e la sentenza cassata con rinvio ad altra Corte d'appello, considerata “l'aberrante logica deduttiva” posta in essere dalla Corte territoriale.

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