Cassazione: va risarcito il dipendente che lavora nei giorni festivi e senza riposo compensativo.
Dipendente del comune che lavora nei giorni festivi, senza godere dei riposi compensativi, deve essere remunerato con una maggiorazione del 20% sul lavoro domenicale svolto e per i giorni di riposo compensativo non fruiti. La mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro rappresenta danno da usura psico-fisica, distinto dall’ulteriore ed eventuale danno alla salute o danno biologico che si concretizza, invece, in un’infermità del lavoratore determinata dall’attività “usurante” svolta in conseguenza del lavoro continuo a cui non seguono riposi settimanali.
Ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 268/1987, al lavoratore spetta la maggiorazione del 20% per il lavoro svolto di domenica, nonché la retribuzione per i giorni di riposo compensativi non fruiti.
La norma svolge una funzione retributiva-corrispettiva e non anche risarcitoria, ma comunque al lavoratore spetta il risarcimento del danno da usura psico-fisica per il mancato godimento dei riposi compensativi, liquidati ex art. 1226 c.c.