Articolo 18 applicabile anche ai licenziamenti nel pubblico impiego (cassazione)
Con sentenza n. 24157/2015 la Corte di Cassazione ha affermato che l’ articolo 18, come riformato dalla legge n. 92/2012, trova applicazione anche nei confronti del personale pubblico “contrattualizzato” con l’ovvia esclusione dei magistrati, dei professori universitari, dei militari e del personale della carriera prefettizia, atteso che il parallelismo con il lavoro privato emerge dall’art. 51 del decreto legislativo n. 165/2001 laddove si afferma che lo statuto dei lavoratori, con tutte le successive modificazioni ed integrazioni si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti.
La Suprema Corte aggiunge che su questo presupposto “è innegabile che il nuovo testo dell’art. 18 riguardi anche il personale statale a prescindere dalle iniziative normative di armonizzazione previste dalla riforma”.