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È valido il licenziamento del lavoratore demansionato che, pur rifiutando l’adibizione a mansioni inferiori, si presenta in azienda.

Con sentenza n. 1912/2017 la Corte di Cassazione ha stabilito che è valido il licenziamento intimato nei confronti di un dipendente che, pur essendosi legittimamente rifiutato di svolgere mansioni inferiori a quelle corrispondenti alla sua qualifica, abbia tuttavia tenuto un comportamento autonomamente illegittimo, quale l'occupazione di spazi aziendali o l'uso di espressioni ingiuriose e sprezzanti nei confronti del datore o del superiore gerarchico.Nel caso in esame, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi in una vicenda nella quale un lavoratore, a fronte dell’assegnazione di mansioni inferiori, aveva continuato a recarsi sul luogo di lavoro ribadendo il proprio rifiuto al demansionamento, a tal fine assumendo un comportamento violento e gravemente minaccioso nei confronti del datore di lavoro e dei colleghi.Ad avviso della Corte, non può ritenersi di per sé illegittimo il comportamento del lavoratore che rifiuti di svolgere mansioni inferiori: tuttavia, il solo fatto di presentarsi in azienda vanifica il rifiuto di svolgere le mansioni dequalificanti, in quanto il presupposto per poter validamente esercitare la propria autotutela - ed eccepire l’inadempimento del datore di lavoro - è l’astensione dal presentarsi sul luogo di lavoro. Al contrario, recandosi in azienda, il lavoratore è obbligato ad eseguire la prestazione assegnata secondo correttezza e buona fede.Pertanto, la Corte ha confermato la legittimità del licenziamento intimato dalla datrice di lavoro non solo in ragione della presenza del lavoratore in sede ma anche in considerazione della condotta sprezzante e minacciosa dallo stesso tenuta nei confronti del datore di lavoro e dei colleghi come forma di rifiuto al demansionamento contestato.

 

(Cass. Civ., Sez. Lavoro, Sent. 1912 del 25 gennaio 2017)

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