Responsabilità professionale. La Cassazione stabilisce quando è di equipe. 20/04/2017, n. 27314
La Cassazione sentenzia sulla Responsabilità di equipe (medica): tutti i componenti dello staff, non solo il primario, sono tenuti alla verifica degli errori altrui. (da La legge per tutti) Secondo le ultime sentenze della Cassazione non è responsabile penalmente solo chi sbaglia in prima persona, ma ne risponde anche chi non commette l’errore, quando l’errore viene realizzato in “equipe medica” da un collega.Questo perché quando si procede in Team, ciascuno degli operatori sanitari ha l’obbligo di controllare, laddove è possibile, l’attività degli altri e verificarne eventuali errori. La recente sentenza di Cassazione chiarisce però quando c’è responsabilità di equipe, che non si può verificare sempre; non esiste infatti sempre una responsabilità oggettiva per errore altri, cosa che il diritto penale rifiuta.È necessario dunque, stabilire quando ciascun componente dello staff è chiamato a rispondere non solo dei propri errori, ma anche di quelli degli altri operatori, durante l’intervento.Il medico è sempre tenuto a verificare la correttezza delle azioni dell’altro, ed è anche vero che esiste il principio di affidamento, per cui non si può ricominciare un processo tutto da capo per verificarlo, ma si può fare affidamento sul fatto che gli altri soggetti agiscono secondo regole di diligenza.La sentenza stabilisce che nel momento in cui l’attività di equipe è corale, ognuno deve esercitare il controllo sull’altro, e dell’errore ne rispondono tutti i componenti dello staff, diversamente, nel momento in cui i ruoli di ciascuno sono restano distinti, dell’omissione ne risponde solo il singolo operatore.Di seguito due esempi, il primo di responsabilità di equipe, il secondo di responsabilità del singolo.• Cassazione penale, 20/04/2017, n. 27314 . L’obbligo di diligenza che grava su ciascun componente dell’equipe medica, concerne non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull’operato e sugli errori altrui, che sono evidenti e non settoriali, in quanto rilevabili con l’ausilio di comuni conoscenze da professionista medio.La Corte condanna per omicidio colposo, non solo il ginecologo, ma anche le ostetriche, ritenendo che l’errore commesso dal ginecologo, nel trascurare i segnali di sofferenza fetale, non esonerava le ostetriche dal dover segnalare il peggioramento del tracciato cardio-corografico, in quanto tale attività rientrava nelle competenze di entrambe le figure professionali operanti in equipe.
Il paziente viene sottoposto ad intervento di colecistectomia per via laparoscopica; durante l’intervento viene lesionata l’aorta, per la quale non si provvede ad idonea sutura, ovvero viene saturata la parte anteriore e ci si accorge della lesione nella parte posteriore.
Il paziente muore per shock emorragico.
In prima istanza, per via del principio di responsabilità di equipe, entrambe i due professionisti vengono ritenuti colpevoli, il principale esecutore della manovra ed il secondo operatore che aveva il compito materiale di tenere il divaricatore e l’aspiratore.
In appello il secondo operatore viene scagionato, in quanto a questo non potevano addebitarsi le modalità di effettuazione della sutura, perché rientranti nelle competenze specifiche, settoriali e, per di più specialistiche del primo operatore.