Compatibili indennità e riposi di maternità
(Corte di Cassazione - sezione Lavoro - sentenza n. 22177 del 12 settembre 2018)
Un padre può fruire dei riposi giornalieri per maternità seppure la moglie, lavoratrice autonoma, stia contemporaneamente beneficiando del trattamento economico derivante dalla nascita del figlio. Con la sentenza 22177/2018 depositata ieri, la Corte di cassazione ha respinto la tesi dell’Inps secondo cui la fruizione dei riposi da parte del padre lavoratore dipendente (2 ore al giorno nel caso di orario di almeno 6 ore) sarebbe alternativa all’indennità per la madre, così come è previsto quando quest’ultima è una lavoratrice dipendente.
La Suprema Corte sottolinea che l’articolo 40 del Dlgs 151/2001 stabilisce espressamente la possibilità per il padre di utilizzare i permessi «nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente». A sua volta quest’ultima può rientrare al lavoro in ogni momento dopo il parto, anche mentre beneficia dell’indennità. Dunque non c’è il requisito dell’alternatività tra riposi e trattamento economico.
Di conseguenza, dato che entrambi i genitori possono lavorare dopo la nascita del figlio, «risulta maggiormente funzionale affidare agli stessi genitori la facoltà di organizzarsi nel godimento dei...benefici previsti dalla legge per una gestione familiare e lavorativa meglio rispondente alle esigenze di tutela del complessivo assetto di interessi perseguito dalla normativa.