ECM. A infermieri e medici 50 crediti si considerano acquisiti per il 2020
La disposizione inserita nel maxiemendamento al disegno di legge di conversione del cosiddetto “Decreto Scuola”, approvato ieri dal Senato, con l’emendamento 6.7 (testo 4), recepito nel maxiemendamento interamente sostitutivo del testo, prevede l'introduzione di una norma transitoria in materia di Educazione Continua in Medicina, che riconosce, per il 2020, come maturati i 50 crediti da acquisire, per il medesimo anno, qualora i soggetti abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19.
La norma fa riferimento ai medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti che siano dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle aziende sanitarie locali, delle strutture sanitarie private accreditate o che siano liberi professionisti.
A rimanere fuori le ostetriche, i Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione.
Tale formazione costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto dall’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal DLgs 229/1999 e dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244