Covid-19 Quarantena scolastica del figlio, congedo senza limiti di durata
Il congedo dei genitori di under 14 che vengono posti in quarantena per contatto con un positivo al Covid-19 in ambito scolastico può essere fruito per tutto il periodo di isolamento disposto dall’autorità sanitaria, anche se lo stesso viene prorogato. Inoltre può essere “replicato” in caso di ulteriori quarantene disposte per lo stesso o altri figli, purché tra il 9 settembre e il 31 dicembre di quest’anno.
Con la circolare 115/2020, l’Inps ha fornito le istruzioni applicative del congedo introdotto dall’articolo 5 del Dl 111/2020, riservato ai lavoratori dipendenti con figli under 14 che vengono posti in quarantena «a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico». È una situazione che hanno già sperimentato centinaia di famiglie in queste settimane: il figlio/a è entrato in contatto a scuola con un positivo. Da qui l’isolamento fiduciario e la possibilità di fruire del congedo in subordine allo smart working.
La circolare conferma che l’astensione dal lavoro scatta solo per contagio scolastico, lasciando quindi scoperti eventuali quarantene fiduciarie per contatti stretti verificatisi in altri ambiti. In quanto destinato ai lavoratori dipendenti, Inps precisa che sono esclusi ovviamente gli autonomi e anche gli iscritti alla gestione separata, tra cui i collaboratori. Per quanto riguarda i lavoratori del settore pubblico, modalità di fruizione, indennità e domande sono gestite dalle relative amministrazioni di appartenenza.
I dipendenti del settore privato, invece, devono inviare la richiesta all’Inps, anche con effetto retroattivo dal 9 settembre, indicando gli estremi del provvedimento di quarantena (se non ancora in possesso, si hanno 30 giorni per comunicarli). Le giornate chieste ma non fruite possono essere annullate, opzione utile dato che l’assenza dal lavoro è indennizzata solo al 50%, importo che si applica peraltro solo alle giornate lavorative all’interno della quarantena (quindi i riposi sono esclusi).
Le domande in regola con i requisiti saranno accolte fino a esaurimento dei 50 milioni di euro disponibili a copertura dell’indennità, dopo di che l’istituto di previdenza bloccherà le richieste.
Il congedo può essere fruito solo da uno dei due genitori alla volta e, in ogni caso, da chi all’anagrafe risulta risiedere nella stessa abitazione con il figlio, non rilevando le situazioni di fatto. Se i due genitori sono conviventi, non è compatibile con lo smart working, concesso per qualunque motivo a uno dei due genitori, mentre può essere usato se l’altro è malato o in congedo di maternità per un figlio diverso, oppure se in ferie, in aspettativa non retribuita, in permesso legge 104/1992, o se con handicap grave, invalido al 100% o titolare di pensione di inabilità.
La circolare contiene inoltre le indicazioni per la gestione dei congedi da parte dei datori di lavoro.