Uncategorised
Suprema Corte di Cassazione Penale Quinta Sezione
Sentenza 29 maggio – 11 settembre 2013, n. 37314
(Presidente Ferrua – Relatore Lignola)
Nella sentenza in commento, la Cassazione ha precisato che integrano il reato di falso in atto pubblico, disciplinato dall’art. 476 c.p., aggiornare la cartella clinica in più tempi ovvero in momenti successivi poichè è del tutto irrilevante la veridicità del contenuto della modifiche apportate e, inoltre, il contenuto della cartella deve rappresentare in ogni momento la fase della malattia del paziente.
Il caso esaminato dalla Corte riguardava una dipendente ospedaliera che, a distanza di tempo, aveva inserito nella cartella una dicitura specifica relativa a degli esami affrontati dal paziente che, tra le altre cose, non era stata neppure informato. Per questo motivo la donna veniva sottoposta a procedimento penale per il reato di falso materiale in atto pubblico.
La scrivente Organ. Sindacale Nursind oltre un anno fa, denunciò la propria contrarietà all’utilizzo di Infermieri “interinali” nella ASL di Pescara in sostituzione degli Infermieri a tempo indeterminato, inviando una lettera di protesta al Presidente della Regione Abruzzo , al Sub Commissario alla Sanità, al Direttore Generale della Asl di Pescara e per conoscenza al Collegio Ipasvi di Pescara, denunciando di fatto l’intenzione da parte dell’azienda di appaltare le prestazioni del personale infermieristico.
La Regione Abruzzo dal canto suo, in data 8.03.14, rispose alla nostra lettera di protesta, asserendo che le ASL potevano utilizzate gli Infermieri “interinali” solo per rispondere alle esigenze lavorative temporanee ed eccezionali.
In data 26.7.14 una nuova lettera viene inviata alla nuova Giunta Regionale.