Linee guida sulle procedure concorsuali – Direttiva n. 3 del 24 aprile 2018

             

In attuazione del testo unico sul pubblico impiego la ministra Madia ha emanato la direttiva 3/2018 concernente le linee guida per lo svolgimento dei concorsi per il reclutamento del personale. L’obiettivo delle linee guida è assicurare il reclutamento delle migliori professionalità per le esigenze delle amministrazioni. Tra i punti più rilevanti della direttiva: la preferenza per il concorso unico come migliore pratica per il reclutamento di dirigenti e funzionari delle amministrazioni statali, una più puntuale definizione dei requisiti di ammissione ai concorsi, la possibilità di una preselezione più incisiva, un migliore bilanciamento tra i titoli di carriera e altri titoli, prove di esame più finalizzate alla valutazione delle competenze e della capacità di risolvere problemi che alla conoscenza teorica, commissioni di concorso neutrali e competenti, limitazione al numero degli idonei e promozione del portale del reclutamento, per monitorare i concorsi e le procedure di assunzione. La direttiva è stata trasmessa ai competenti organi di controllo ed è in attesa di registrazione.

Direttiva 3 del 24.4.18

Responsabilità medica: primario non responsabile per le colpe dei subordinati Sentenza Cassazione 18334/2018

Per la Cassazione, il medico in posizione apicale che si è limitato ad assegnare il paziente, non può essere ritenuto responsabile per l'evento infausto causato da un subalterno.Va assolto per non aver commesso il fatto il primario dell'ospedale che si era limitato ad affidare il paziente, poi deceduto, alle cure dei medici lui subordinati senza mai visitarlo o senza mai essere coinvolto direttamente nella gestione del caso clinico.Infatti, ove il medico apicale abbia svolto correttamente i propri compiti (di organizzazione, direzione, coordinamento e controllo) e, ciononostante, si sia verificato un evento infausto causato da un medico della propria struttura, di detto evento dovrà rispondere eventualmente unicamente il medico o i medici subordinati . Non può pretendersi che il medico in posizione apicale di un reparto possa controllare costantemente tutte le attività che ivi vengono svolte, posto che anch'egli svolge attività tecnico-professionale.Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza n. 18334/2018 (qui sotto allegata) annullando la sentenza impugnata, tra gli altri, dal primario di un ospedale. Questi, insieme ad altri sanitari, era imputato per il decesso di un piccolo di paziente avvenuto per peritonite dopo un lungo calvario.

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Troppi turni di straordinario: Stress e depressione devono essere risarciti dall'INAIL. La sentenza

L’INAIL è obbligato a pagare la rendita per inabilità permanente in relazione alla malattia professionale, causata da un numero eccessivo di ore di straordinario.
A stabilirlo la Corte di Cassazione sezione lavoro con la sentenza n.5066 del 5 marzo 2018.
La dipendente di una azienda aveva visto respingere dalla Corte di Appello di Brescia, la richiesta di indennizzo da parte dell'INAIL, per la malattia professionale, caratterizzata da un grave stato di ansia e di depressione, con grave stato di adattamento, insorto a causa di un eccessivo di ore di straordinario, alle quali era stata costretta ad adempiere. La Corte di Appello, nonostante avesse riconosciuto l’esistenza del disturbo lamentato dalla dipendente, rifiutava a questa la richiesta di indennizzo, perché la malattia professionale descritta non rientrava nell’ambito del rischio assicurato ex articolo 3 Testo Unico 1124 del 1965, che riguardava solo la malattia professionale tabellata e non tabellata, contratta nell’esercizio ed a causa delle lavorazioni specifiche in tabella, e che la malattia correlata all’organizzazione del lavoro non è assicurata e quindi non indennizzabile.
La dipendente decide quindi di impugnare la Sentenza; La Corte di Cassazione accoglie il ricorso e condanna l’INAIL al pagamento della rendita di inabilità permanente in ordine alle seguenti motivazioni:
secondo la Corte di Cassazione, il consolidato orientamento giurisprudenziale, ha stabilito che non solo il rischio specifico alla lavorazione va risarcito, ma anche il rischio improprio.
Tutti i soggetti sono tutelati nell’ambito dell’attività lavorativa, a prescindere dalla manualità e dalla mansione. La tutela assicurativa, così come espresso dalla Corte Costituzionale, va rapportata al lavoro in se’ e per se’.
Inoltre sempre la Corte Costituzionale, ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 3 comma 1 TU n. 1124 del 1965, stabilendo che l’assicurazione sia obbligatoria anche per le malattie professionali diverse da quelle tabellate, purché sia provata la causa di lavoro.
Il Giudice, nell’accogliere il ricorso, ha dichiarato:
“Sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica e psichica, la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che guardi l’organizzazione del lavoro e le modalità della sua applicazione, posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi elevati sia per la sfera psichica che fisica”.
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Rinnovo contratto sanità’. NurSind non firma: no a mero accordo politico. Sciopero del 23.2.18

                                                                                      Linc Volantino in pdf

“Un testo irricevibile che non abbiamo sottoscritto. Quello che è stato firmato oggi, infatti, è un mero contratto politico. E la presenza del ministro Madia ne costituisce la prova lampante. Per tacere delle scadenze elettorali che hanno impresso un’incredibile accelerazione al tavolo, una vera e propria corsa, ancora più stridente se paragonata ai nove anni di stallo contrattuale”.
Dopo il via libera al contratto per il comparto sanità, è questo il giudizio tranchant espresso da Andrea Bottega, segretario nazionale Nursind, che ha partecipato alla lunga maratona notturna all’Aran e che ha promosso oggi lo sciopero nazionale ed il sit-in a Roma degli infermieri.
Questa intesa - rimarca il sindacalista - non dà risposte concrete ai molti problemi che affliggono il personale infermieristico, vera garanzia di qualità del Servizio sanitario nazionale”. Nel merito del testo, Bottega punta l’indice soprattutto contro “le mancate risposte su indennità ed esigibilità dei diritti, a riprova di un rispetto solo formale e non sostanziale della nostra professione” e, sul piano economico, “contro un aumento contrattuale inferiore agli 85 euro promessi”. Il segretario nazionale Nursind promette battaglia: “Adesso sottoporremo il testo al giudizio degli iscritti e insieme decideremo le prossime mosse. Non escludo - conclude - che ci saranno nuove mobilitazioni. D’altronde la contrarietà a questo accordo al ribasso è evidente già oggi, guardano alla folta presenza di infermieri al sit-in di piazza Santi Apostoli a Roma e alla grande adesione alle 24 ore di sciopero nazionale .

Scarica Comunicato     --------   Scarica Contratto   -----   Tabelle economiche  -----    Volantino Rinnovo   Contratto  26.2.18       ----  Commento luca Benci rinnvo CCNL 18  ---  Scarica Volantino Nursind    ---  Volantino nursind 2

 

 

Contratto Sanità. E' sciopero. E' ufficiale, gli infermieri incroceranno le braccia per 24 ore con manifestazione a Roma il 23 febbraio.

Un Contratto che nega le giuste aspettative di tutta  la categoria dopo 9 anni di blocchi contrattuali! Mancati finanziamenti per il rinnovo contrattuale, il parlamento si è dimenticato in legge di bilancio 80 milioni di euro, deroghe sull’orario di lavoro, mancati sviluppi professionali.

Scarica Volantino      -      Com.Stampa    -   Proposta ARAN CCNL  ---  istruzioni sciopero    --   Vademecum Sciopero  --  mod Adesione Sciopero

reg. sciopero asl pe  --  adesioni manif.     -------  ric. contingentamento Prefetto Pescara 19-2.18    ----   risposta comm. garanzia 22.2.18

Responsabilità medica: l'infermiere è un "professionista sanitario" Per la Cassazione non può essere considerato un semplice ausiliario del medico ma è titolare di una specifica e autonoma posizione di garanzia

                                                                                                                                                           

La posizione di garanzia dell'infermiere                                                                                                                                                      La Suprema Corte, nella sentenza numero 5 del 2 gennaio 2018 (qui sotto allegata), si è infatti soffermata sul fondamento della responsabilità di tipo omissivo dell'infermiere, che deriva dalla specifica posizione di garanzia che tale soggetto assume nei confronti del paziente e che è del tutto autonoma rispetto a quella assunta dal medico.

Il fondamento di tale posizione di garanzia, per i giudici, va ravvisato "nell'autonoma professionalità dell'infermiere quale soggetto che svolge un compito cautelare essenziale nella salvaguardia della salute del paziente, essendo onerato di vigilare sul decorso post-operatorio, proprio ai fini di consentire, nel caso, l'intervento del medico".
L'infermiere, insomma, più che un semplice "ausiliario del medico" deve essere considerato come un vero e proprio "professionista sanitario", sul quale confluiscono rilevanti responsabilità.
La vicenda
Nel caso di specie, la controversia era originata dal decesso di un paziente a seguito della crisi ipotensiva accusata dopo un intervento chirurgico.
L'infermiere, che si era accorto del peggioramento delle condizioni dell'uomo, aveva omesso di avvertire il dottore e il quadro clinico era quindi irrimediabilmente degenerato.
Dopo la condanna di primo grado inflitta all'infermiere, la Corte d'appello aveva dichiarato non doversi procedere perché il delitto ascritto era estinto per intervenuta prescrizione, confermando tuttavia le statuizioni civili.
Dinanzi all'impugnazione dell'uomo, la Cassazione non ha potuto che confermare l'iter logico-motivazionale seguito dai giudici del merito: l'infermiere, omettendo di chiamare immediatamente il medico nonostante le condizioni del paziente, si è reso responsabile di una gravissima omissione.
La sola prescrizione lo salva dalle conseguenze penali della sua condotta, fermi restando i risvolti civilistici.

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