LA MANCATA PRESA IN CARICO DI UN PAZIENTE COMPORTA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - TRIBUNALE DI MILANO

Un infermiere ha avuto un procedimento disciplinare di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per tre giorni e un trasferimento di reparto da parte dell’organizzazione vissuto come sanzione disciplinare impropria. Gli era stato contestato il comportamento teso alla mancata presa in carico di un paziente in un reparto di rianimazione, atteggiamento non cambiato neanche in seguito all’intervento del coordinatore del reparto. Le giustificazioni addotte per un simile comportamento era dovuta all’eccessivo carico di lavoro e alla insufficienza di personale. Viene suggerito al coordinatore di predisporre una unità infermieristica aggiuntiva. Il giorno successivo inizia il turno senza che il coordinatore alle sette del mattino sia presente. Nella suddivisione del lavoro – autogestita tra gli infermieri presenti – non risultava “preso in carico” il paziente nuovo. Non risulta in realtà un atto formale di rifiuto ma una situazione di fatto nella quale, adducendo scuse di priorità rispetto a degenti più gravi, il paziente comunque non aveva ricevuto attenzioni assistenziali tali da potere essere configurata la presa in carico.

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NON RISPONDE DI OMICIDIO COLPOSO UN INFERMIERE CHE NON SI ACCORGE DELLA DECONNESSIONE DI UN CATETERE VENOSO GIUGULARE E DELLA RELATIVA EMORRAGIA

Paziente ricoverato e sottoposto a intervento cardiochirurgico viene prima ricoverato nel reparto degenza e successivamente in terapia intensiva dove si constatava il decesso per “ischemia del miocardio scaturita dalla trombosi completa del lume della vena safena autologa determinata dalla perdita ematica acuta causata dalla deconnessione del catetere venoso centrale giugulare applicato alla paziente. In conclusione, la perdita ematica coaegendo con altri fattori aveva determinato la trombosi” Scarica Documento

MERCOLEDÌ, 23 OTTOBRE 2013 IL CENTRO IL NURSIND «Caposala abusivi D’Amario fermi un caso inaccettabile»

PESCARA «Finalmente il direttore generale della Asl Claudio D’Amario ha inviato
una lettera ai vertici dell’azienda sanitaria per sanare una situazione diventata
ormai inaccettabile. Noi plaudiamo a questa iniziativa». Così il Nursind interviene
dopo l’annuncio di D’Amario,
PESCARA «Finalmente il direttore generale della Asl Claudio D’Amario ha inviato
una lettera ai vertici dell’azienda sanitaria per sanare una situazione diventata
ormai inaccettabile. Noi plaudiamo a questa iniziativa». Così il Nursind interviene
dopo l’annuncio di D’Amario.

Corte di Cassazione - Quarta sezione Penale - sentenza n. 26966/2013 il medico di reparto è sempre responsabile delle dimissioni

 

Risponde di omicidio colposo il medico che non si oppone alla dimissione di un paziente dall'ospedale disposta da altri colleghi. Lo sottolinea la Cassazione penale (sentenza n. 26966/2013) che ha giudicato un medico per aver partecipato, insieme con altri colleghi, alla visita collegiale di un paziente decidendo le sue dimissioni.
La responsabilità del medico è scaturita dall'omesso esame della cartella clinica del paziente, la cui lettura avrebbe consentito al sanitario di percepire le ragioni che impedivano le immediate dimissioni. Poiché l'ammalato aveva in precedenza subìto un'operazione chirurgica, il medico aveva sostenuto di essere immune da colpe per non aver fatto parte dell'equipe che aveva praticato l'intervento, senza poi nemmeno seguirlo nel decorso post operatorio.
L'attività nel reparto ospedaliero durante il periodo successivo di degenza – sosteneva l'imputato – non basta a generare una specifica responsabilità al momento della dimissione.Questa tesi non è stata condivisa dalla Corte di cassazione, perché quando il medico compie attività sanitaria deve «differenziare la propria posizione» per assicurare le migliori cure ed attenzioni alla salute del paziente. Ciò significa che il medico deve manifestare il proprio dissenso dall'opinione del direttore di reparto, quando vi possa essere il rischio di complicazioni per il paziente.
Tale dissenso deve poi emergere dalla documentazione clinica del paziente, specialmente quando, come nel caso deciso, il medico imputato aveva redatto il giudizio di dismissione.

 

Pensione anticipata, permessi e congedi per disabilità

La cosiddetta “riforma” pensionistica Fornero, com'è noto, ha rivisto profondamente le regole e i criteri di calcolo pensionistici.Le principali novità sono state introdotte dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) e dal decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2012 , n. 14).

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