La ASL PESCARA dovrà liquidare le somme spettanti, oltre 300.000 euro a 130 infermieri riguardante il riconoscimento alla retribuzione del tempo necessario alla vestizione e svestizione nonché per le consegne all'inizio ed a conclusione del turno di lavoro e il diritto a percepire i relativi arretrati quinquennali .
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La Pubblica Amministrazione avrà l'obbligo di assumere la quota di riserva di persone svantaggiate, tra cui le persone con disabilità, anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche. Il Decreto legge in materia di razionalizzazione nelle Pubbliche amministrazioni, in vigore dal 1 settembre, contiene infatti una deroga al divieto di nuove assunzioni per le amministrazioni con personale in eccedenza o in soprannumero. Il Governo, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Enrico Giovannini, ha introdotto una norma (art. 7, commi 6 e 7) per bilanciare l'interesse generale alla riduzione dei costi della PA con la tutela del diritto fondamentale al lavoro per le categorie più deboli.Il vice Ministro, Maria Cecilia Guerra esprime soddisfazione per l'approvazione di questa disposizione, che costituisce un'ulteriore conferma dell'impegno a porre particolare attenzione all'inserimento lavorativo dei disabili assunto con il Piano di azione sulla disabilità.
- Decreto Legge n. 101 del 31 agosto 2013
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RICHIESTA RISOLUZIONE PROBLEMATICHE CISTOSCLISI UROLOGIA E BARELLAGGIO PAZIENTI DA SOTTOPORRE AD INTERVENTI CHIRURGICI ASL PESCARA
Lettera Barellaggio 12.913 e Lettera Cistoclisi 12.9.13
La scrivente Organizzazione sindacale NurSind della Provincia di Pescara .A fronte del fatto che non si ha nulla da eccepire sui buoni propositi della ASL di Pescara riguardo la lettera inviata a tutti i dipendenti, con oggetto “attivazione verifiche presenza in servizio da parte del dirigente preposto all’amministrazione generale del personale”, e il conseguente articolo sul quotidiano Il Centro del 24 Agosto intitolato “Assenteismo alla ASL, scattano i controlli”, bisogna purtroppo sottolineare come, ancora una volta, il tutto si riduca ad una bolla di sapone.
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Con la sentenza n. 30177/2013 la Corte di Cassazione ha preso posizione sulla natura giuridica e sull’utilizzabilità processuale delle videoregistrazioni effettuate sul luogo di lavoro, optando per la qualificazione in termini di prova atipica ex art. 266 c.p.p. – e non di intercettazione –, in quanto tale acquisibile al processo, laddove poste in essere per specifiche esigenze di tutela dell’azienda rispetto a determinati illeciti, prescindendo dalla previa autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria.
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