In caso di mancanza, decesso, o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati” dalla legge, per prendersi cura del disabile.
Lo ha sancito la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 203/2013 del 18 luglio 2013, dichiarando illegittimo un articolo del Testo unico in materia di sostegno della paternità e della maternità. «La limitazione della sfera soggettiva vigente», osserva la Consulta, ricordando che la legge finora non includeva parenti o affini entro il terzo grado tra i soggetti che potevano accedere al congedo straordinario, «può pregiudicare l’assistenza del disabile grave in ambito familiare, allorché nessuno di tali soggetti sia disponibile o in condizione di prendersi cura dello stesso».
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Il servizio messo a punto dall'Agenas permette a tutti i professionisti sanitari di visualizzare i crediti acquisiti nell'ambito del programma di formazione continua in medicina (Ecm). Disponibile anche un manuale per conoscere i dettagli sull'utilizzo.
06 LUG - L’Agenas ha comunicato che sul portale www.ape.agenas.it, nella sezione dedicata ai professionisti sanitari, è disponibile il servizio “myEcm, tramite cui ogni professionista potrà monitorare la propria situazione formativa visualizzando i crediti acquisiti nell’ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (Ecm). Disponibile anche manuale per conoscere i dettagli sull’utilizzo del servizio.
Il professionista, una volta registratosi, disporrà di una pagina personale tramite cui potrà:
-Verificare l’ammontare Ecm suddivisi per anno e tipologia di offerta formativa
-Consultare un elenco degli eventi formativi per i quali ha conseguito crediti nel corso del triennio
-Consultare un elenco di eventi di prossimo svolgimento per la propria professione
-Esprimere una valutazione sui corsi frequentati - quotidianosanita.it
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Alle lezioni universitarie del corso in Infermieristica si tende, frequentemente, a subliminare le capacità tecniche del personale ausiliario (di supporto) per accrescere il novero delle competenze infermieristiche, spesso, anche consapevolmente, a danno della professionalità e dell'intellettualità dell'infermiere (art. 2229 C.C.).Non intendo dilungarmi su questo aspetto che attiene perlopiù alla materia del demansionamento strategico né sull'esegesi legislativa e giurisprudenziale delle competenze ausiliarie perché entrerei in una polemica che vede come maggiori responsabili gli insegnanti delle università e chi, per conto loro, ha deciso che nella didattica debba permanere la vecchia storia dell'infermiera della guerra di Crimea sacrificando utili informazioni di diritto sanitario (probabilmente pensando che all'infermiere non debbano interessare i diritti dei pazienti e la tutela del lavoro).
Riprendendo il discorso chiave della presente trattazione, giova ricordare che il principio sotteso gli artt. 2103, co. 1 e 2 C.C. e 52, D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 non è meramente formale ma sostanziale perché impedisce al datore di lavoro di sfruttare vergognosamente il professionista.
In pratica, in assenza di tale tutela, il medico alla fine della seduta operatoria potrebbe essere adibito alla pulizia della sala e non si potrebbe rifiutare di lavare il pavimento senza rischiare di essere licenziato per insubordinazione....
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Il TAR Sardegna si è pronunciato sulla legittimità, o meno, dell'indizione di (nuove) procedure per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, in pendenza di una graduatoria valida ed efficace. In una precedente sentenza i Giudici della Sezione seconda, uniformandosi ad una recente sentenza del Consiglio di Stato, avevano stabilito che, nel caso di scorrimento di una graduatoria concorsuale in corso di validità, per la copertura di posti vacanti in organico, ai sensi dell'art. 91 del TUEL, non dovesse essere attivata la mobilità ex art. 30 comma 2 bis, in quanto l'obbligo di legge, ovvero la preferenza per la mobilità era stato già soddisfatto prima della decisione dell'amministrazione di bandire il concorso .Essi hanno lamentato l'illegittimità dell'operato della Asl, per essere stata violato la regola, ormai pacifica nel nostro ordinamento, secondo la quale, in vigenza di una graduatoria concorsuale, ove l'Amministrazione decida di provvedere alla copertura dei posti vacanti senza attingere dalla medesima, deve adeguatamente motivare in ordine alle ragioni che l'hanno indotta ad effettuare tale scelta in luogo del ricorso allo scorrimento della graduatoria (modalità di reclutamento del personale tendenzialmente favorita dall'ordinamento.
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Informiamo i nostri Assicurati che anche per il 2013 è stato rinnovato il Sistema di Protezione Professionale a favore degli iscritti ad un collegio IPASVI e al Sindacato Nursind.
La Convezione per la copertura degli Infortuni Professionali, con ACE European Group Ltd, non ha subito variazioni mentre per le Coperture di RC Professionale e Tutela Legale Penale sono state stipulate due nuove Convenzioni che sostituiscono quelle precedentemente in vigore con Carige Assicurazioni S.p.A.
Il Sindacato Nursind intende continuare a contribuire all’adesione dei propri iscritti al programma versando la somma di € 8 a parziale copertura del premio RC.
Le Compagnie saranno quindi:
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XL Insurance Company Limited per la Copertura di RC Professionale
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ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG per la Copertura di Tutela Legale Penale
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ACE European Group Ltd per la Polizza Infortuni
Le polizze sono intermediate da Willis Italia S.p.A..
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NUOVE ADESIONI
L’adesione alle Convenzioni può essere effettuata on-line in qualsiasi periodo dell’anno seguendo le istruzioni fornite nelle pagine dedicate (N.B. E’ in ogni caso fondamentale inviare via fax i documenti richiesti completati e firmati; senza di essi infatti non sarà possibile attivare la copertura).
Le convenzioni sono sottoscritte da Pro.Me.Sa, Associazione finalizzata allo sviluppo di forme di protezione per le professioni sanitarie a favore degli iscritti ad un Collegio Ipasvi e a Nursind.
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