10 Vaccini obbligatori

VACCINI

Si tratta dei vaccini ritenuti fondamentali per l'iscrizione ai servizi educativi per le infanzia, quali scuole materne e nidi, e per evitare sanzioni in caso di frequentazione della scuola dell'obbligo.Gli emendamenti (qui sotto allegati) stabiliscono l'obbligatorietà e gratuità, per bambini e ragazzi da 0 a 16 anni, dei vaccini contro poliomielite, tetano, difterite, epatite B, hemophilus influenzae B, pertosse, morbillo, parotite, rosolia, varicella.Su questi ultimi quattro vaccini, tuttavia, verranno effettuate delle verifiche triennali per quanto riguarda i dati epidemiologici e le coperture vaccinali raggiunte: laddove si raggiunga la soglia del 95% (a partire dall'attuale 87,5%), che assicura l'effetto gregge, potrà cessare l'obbligatorietà.Non obbligatori, ma fortemente consigliati, saranno i vaccini anti meningococco B e C, anti pneumococco e anti rotavirus, che l'ASL dovrà proporre in offerta "attiva" e gratuita in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale.Sanzioni meno rigoroseCalano le sanzioni per i genitori inadempienti: in luogo dei precedenti 7.500 euro, il testo propone di ridurre la massima passando a 3.500 euro, mentre il minimo è fissato a 500 euro. L'entità della sanzione varia in relazione al numero di vaccinazioni omesse.Viene meno, inoltre, la possibilità di segnalare i genitori non in regola alla Procura presso il Tribunale dei Minori con il rischio di perdita della patria potestà.

Scarica DDL Vaccini      -------    DL 119 del 31.07.17 Vaccini

 

Agenzia Entrate La guida 2017 sulle spese sanitarie detrazioni al 19%

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La guida è stata pensata, scrivono le stesse Entrate, per garantire "un accesso semplice e intuitivo alle informazioni sugli argomenti fiscali di maggior interesse per i cittadini".

In pratica, una sorta di vademecum che prende spunto dai chiarimenti forniti dalla circolare n. 7/E/2017, realizzata dall'Agenzia delle Entrate insieme alla Consulta nazionale dei Caf, per guidare i contribuenti nella compilazione corretta della dichiarazione dei redditi e per l'apposizione del visto di conformità da parte dei Centri di assistenza fiscale e dei professionisti abilitati. Le spese sanitarie rappresentano, afferma l'Agenzia, la tipologia di sconto fiscale maggiormente richiesta tra le detrazioni e deduzioni previste dalla legge. Un ammontare di quasi 700 milioni, per il periodo d'imposta 2016, di documenti fiscali, tra scontrini per farmaci, fatture per visite specialistiche.

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Responsabilità professionale. La Cassazione stabilisce quando è di equipe. 20/04/2017, n. 27314

 

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La Cassazione sentenzia sulla Responsabilità di equipe (medica): tutti i componenti dello staff, non solo il primario, sono tenuti alla verifica degli errori altrui. (da La legge per tutti) Secondo le ultime sentenze della Cassazione non è responsabile penalmente solo chi sbaglia in prima persona, ma ne risponde anche chi non commette l’errore, quando l’errore viene realizzato in “equipe medica” da un collega.Questo perché quando si procede in Team, ciascuno degli operatori sanitari ha l’obbligo di controllare, laddove è possibile, l’attività degli altri e verificarne eventuali errori. La recente sentenza di Cassazione chiarisce però quando c’è responsabilità di equipe, che non si può verificare sempre; non esiste infatti sempre una responsabilità oggettiva per errore altri, cosa che il diritto penale rifiuta.È necessario dunque, stabilire quando ciascun componente dello staff è chiamato a rispondere non solo dei propri errori, ma anche di quelli degli altri operatori, durante l’intervento.Il medico è sempre tenuto a verificare la correttezza delle azioni dell’altro, ed è anche vero che esiste il principio di affidamento, per cui non si può ricominciare un processo tutto da capo per verificarlo, ma si può fare affidamento sul fatto che gli altri soggetti agiscono secondo regole di diligenza.La sentenza stabilisce che nel momento in cui l’attività di equipe è corale, ognuno deve esercitare il controllo sull’altro, e dell’errore ne rispondono tutti i componenti dello staff, diversamente, nel momento in cui i ruoli di ciascuno sono restano distinti, dell’omissione ne risponde solo il singolo operatore.Di seguito due esempi, il primo di responsabilità di equipe, il secondo di responsabilità del singolo.• Cassazione penale, 20/04/2017, n. 27314 .                                                                                                                                                                                                              L’obbligo di diligenza che grava su ciascun componente dell’equipe medica, concerne non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull’operato e sugli errori altrui, che sono evidenti e non settoriali, in quanto rilevabili con l’ausilio di comuni conoscenze da professionista medio.La Corte condanna per omicidio colposo, non solo il ginecologo, ma anche le ostetriche, ritenendo che l’errore commesso dal ginecologo, nel trascurare i segnali di sofferenza fetale, non esonerava le ostetriche dal dover segnalare il peggioramento del tracciato cardio-corografico, in quanto tale attività rientrava nelle competenze di entrambe le figure professionali operanti in equipe.

Il paziente viene sottoposto ad intervento di colecistectomia per via laparoscopica; durante l’intervento viene lesionata l’aorta, per la quale non si provvede ad idonea sutura, ovvero viene saturata la parte anteriore e ci si accorge della lesione nella parte posteriore.
Il paziente muore per shock emorragico.
In prima istanza, per via del principio di responsabilità di equipe, entrambe i due professionisti vengono ritenuti colpevoli, il principale esecutore della manovra ed il secondo operatore che aveva il compito materiale di tenere il divaricatore e l’aspiratore.
In appello il secondo operatore viene scagionato, in quanto a questo non potevano addebitarsi le modalità di effettuazione della sutura, perché rientranti nelle competenze specifiche, settoriali e, per di più specialistiche del primo operatore.

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ASSICURAZIONE PROFESSIONALE PER COLPA GRAVE + TUTELA LEGALE CON LE NUOVE NORME SULLA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE NURSIND INCLUDE LA POLIZZA NELLA QUOTA ASSOCIATIVA

Il Sindacato Nursind Comunica Che Il 17 Marzo È Stata Pubblicata In G.U. La Legge 8 Marzo 2017 n°24 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE CURE E DELLA PERSONA ASSISTITA , NONCHE’ IN MATERIA DI RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DEGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE.
TALE LEGGE PREVEDE LA OBBLIGATORIETA’ PER TUITTO IL PERSONALE SANITARIO DI DOTARSI, CON ONERI A PROPRIO CARICO , DI UNA ASSICURAZIONE PER COLPA GRAVE .
STANTE L’OBBLIGO PER TUTTI GLI ESERCENTI LE PROFESSIONE SANITARIE, NURSIND HA DECISO DI PROVVEDERE ALLA STIPULA PER I PROPRI ISCRITTI DI UNA POLIZZA DI ASSICURAZIONE COLLETTIVA CON I REQUISITI PREVISTI DALLA NUOVA NORMA.

28 febraio 2017 il DL Gelli diventa legge Sicurezza delle cure e nuova responsabilità

Sicurezza delle cure e responsabilità degli operatori sanitari: da oggi cambiano regole e prospettive per pazienti, ospedali, personale sanitario  e assicurazioni.L’approvazione della legge sulla Responsabilità professionale rappresenta un ulteriore tassello di una grande stagione riformista per il servizio sanitario nazionale». «Quella di oggi è una data che resterà nella storia della sanità italiana. Con questa legge - spiega il relatore e responsabile Sanità del Pd, Federico Gelli - aumentiamo le tutele dei professionisti prevedendo, al contempo, nuovi meccanismi a garanzia del diritto al risarcimento da parte dei cittadini danneggiati da un errore sanitario. L’assenza di un chiaro inquadramento legislativo su questa materia ha tolto in tutti questi anni serenità a medici e professionisti e, soprattutto, ha comportato come ricaduta l’enorme costo della medicina difensiva che pesa sul nostro sistema salute».

Assicurazione professionale: attenzione alle clausole claims made!

Tribunale, Milano, sez. V civile, sentenza 18/03/2010 n° 3527

Per ovviare agli svantaggi economici legati alla formula loss occurance, le compagnie assicuratrici hanno elaborato una nuova struttura di contratto assicurativo, fondato sul ricorso alle clausole c.d. claims made.

Con la clausola claims made (letteralmente “a richiesta fatta”), assicuratore e assicurato pervengono ad una definizione convenzionale della nozione di sinistro rilevante ai fini dell’art. 1917, c. 1 c.c., che è fatta coincidere con la richiesta di risarcimento del danno avanzata dal terzo e non più, dunque, col comportamento del danneggiante-assicurato generativo della responsabilità.

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