Chi voterà Sì voterà per una sanità più centralizzata. Chi sceglierà il No voterà per mantenere più autonomia alle Regioni. Almeno su questo il quesito referendario del 4 dicembre appare chiaro e netto. Con la riforma Renzi/Boschi infatti la sanità esce dalla legislazione concorrente e lo Stato diventa l’unico a poter legiferare sulle “disposizioni generali e comuni per la tutela della salute”
Sono sempre di più i lettori che mi chiedono di tornare sul tema della riforma del Titolo V della Costituzione, compresa nella più ampia revisione della nostra Carta, e sulla quale saremo chiamati ad esprimerci con il referendum del prossimo 4 dicembre.
Naturalmente le domande vertono tutte sui cambiamenti per la sanità e in particolare sul nuovo articolo 117 della Costituzione, quello che attribuisce i poteri legislativi allo Stato e alle Regioni nelle diverse materie.
L’attuale testo del 117, nato dalla riforma del 2001, come è noto, ha introdotto il concetto di legislazione concorrente, prevedendo che per alcune determinate materie, sanità compresa, lo Stato determini i princìpi fondamentali e che le Regioni possano legiferare in piena autonomia, pur nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall’ordinamento della Comunità europea e dagli obblighi internazionali e nel rispetto dei princìpi fondamentali individuati dalle leggi statali.
In sostanza, per quanto riguarda la sanità in particolare, allo Stato resta la determinazione dei livelli essenziali di assistenza validi per tutto il territorio nazionale e alle Regioni la responsabilità di legiferare, programmare, organizzare e gestire i propri servizi sanitari regionali secondo scelte e strategie sostanzialmente autonome.
La Scrivente Organizzazione NurSind della Provincia di Pescara, con la presente nota, ritiene opportuno evidenziare le gravi carenze di personale Infermieristico e OSS verificatesi a partire dal 1 ottobre 2016 nelle Unità Operative in oggetto, in quanto i 5 infermieri interinali che prestavano servizio nelle stesse con contratti a tempo determinato non sono stati riconfermati.
Attualmente 2 infermieri dell’ U.O. di Chirurgia 2 compensano parzialmente la carenza coprendo alcuni turni di lavoro, ma determinando contemporaneamente carenze organiche nell’U.O. di provenienza.
lettera 1
La scrivente Org. Sindacale Nursind riceve continuamente segnalazioni in merito alla grave carenza di personale OSS e Infermieri . Diversi reparti del PO di Pescara versano in situazione di sovraffollamento dovute anche alla riduzione dei servizi e posti letto di altri presidi ospedalieri , la maggiore carenza è rappresentata da personale OSS che se sanato eviterebbe il demansionamento continuo della professione infermieristica in quanto attualmente gli infermieri devono continuamente sopperire tale carenza,vedendosi costretti a svolgere mansioni non infermieristiche quali,quelle di tipo alberghiero, l’igiene personale e il trasporto di pazienti.
lettera 2
Per la Cassazione è legittimo il diritto al risarcimento danni al lavoratore per mancato godimento dei riposi compensativi come da CCNL
La Corte di Cassazione, con sentenza numero 17238 del 22 agosto 2016 riconosce il diritto al risarcimento danni al lavoratore esistenziale e da usura psicofisica conseguente al mancato godimento dei riposi compensativi previsti dal CCNL.
Il caso ha riguardato un dirigente medico che chiedeva il risarcimento dei danni da usura psicofisica, morale ed esistenziale per aver prestato servizio in 135 giorni festivi nel periodo luglio 1998 – dicembre 2004 senza godere di alcun riposo compensativo e di avere svolto, nell’arco di ogni anno di servizio, unamedia di 240 turni di pronta disponibilità in giorni feriali, per un numero di giorni nettamente superiori a quelli contrattualmente previsti.
La Corte d’Appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni al lavoratore, condannava l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Agrigento “al pagamento della somma di curo 26.075,51 comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria sino al dicembre 2011, previo espletamento di CTU volta a determinare, con riferimento al periodo luglio 1998 dicembre 2001, l’importo spettante all’appellante mediante il calcolo, per ogni domenica lavorata o comunque per il settimo giorno consecutivamente lavorato, di un compenso, aggiuntivo a quello eventualmente fruito, pari ai 100% della retribuzione giornaliera ordinaria aumentata dei compenso per il lavoro festivo”. Avverso tale sentenza si proponeva ricorso in Cassazione.
Risarcimento danni al lavoratore se si saltano troppi riposi, sì della Cassazione.
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Il trasferimento per mobilità interna presso una pubblica amministrazione non comporta novazione del rapporto di lavoro.In tal caso si avrà solo sostituzione del datore di lavoro con la conseguenza che il lavoratore trasferito conserverà ogni suo diritto maturato presso il precedente datore, ivi comprese le ferie non godute.
Così il Tribunale di Brindisi, nella sezione lavoro, con la sentenza 10 novembre 2011, n. 4190.
Il prestatore di lavoro ha diritto ad usufruire presso la pubblica amministrazione di destinazione, delle ferie maturate e non godute presso quella di provenienza. Anche la prescrizione è stata interrotta; nella decisione che si annota il Tribunale ha rigettato anche l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte convenuta, poichè la ricorrente ha interroto la decorrenza del termine, con la presentazione della richiesta del godimento delle ferie.
Vi è anche di più per la prova del diritto alle ferie, ossia la confessione del datore di lavoro; il giudice ha riconosciuto provato il diritto alla ferie anche perchè la ricorrente ha dimostrato i fatti costitutivi, mediante produzione del documento con efficacia confessoria (proveniente direttamente dal datore di lavoro) in cui veniva indicato espressamente il periodo maturato dal lavoratore.Il Tribunale ha, quindi, accolto il ricorso, accertando il diritto del godimento delle ferie maturate e non godute.
Guida Ferie ---- Sent, Trib. Brindisi
Nell’art. 42 bis in cui il Legislatore, recependo le direttive comunitarie dirette a tutelare l’istituto della famiglia, ha previsto che: “1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda. 2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.”.
Chi può usufruirne
Ne usufruisono tutti i dipendenti delle amministrazioni dello stato, e pertanto bisognerà avere:
- Un contratto a tempo indeterminato;
- Essere genitore di un bambino di età inferiore a tre anni e avanzare l’istanza prima del compimento del terzo anno di vita del figlio, è da precisare che la norma è pienamente applicabile anche ai genitori affidatari ed adottivi;
- Essere in possesso dei requisiti professionali del posto libero da ricoprire;
L’Istanza dovrà essere inoltrata prima all’amministrazione di destinazione, dove per essere accolta bisognerà che ci sia un posto vacante nel proprio profilo. Dopodichè, in caso di accettazione dell’istanza, bisognerà richiedere il nulla osta all’amministrazione di appartenenza.
Durata
Il beneficio dell’avvicinamento ha durata massima di tre anni, indipendentemente dall’età del bimbo, purchè rietri prima del compimento del terzo anno di età.
Discrezionalità
La dicitura “il genitore…….può essere assegnato” configura un processo alquanto complicato. La norma purtroppo lascia spazio alla discrezionalità della concessione all’amministrazione di appartenenza. Ciò nonostante, il diniego deve essere giustificato da valide motivazioni. Purtroppo, nonostante gli sforzi del legislatore, sono ancora molte le amministrazioni che non concedono il ricongiungimento familiare, ricorrendo il più delle volte a motivazioni insignificanti e vuote di contenuto. In questi casi, l’unica alternativa sarà di impugnare il diniego nelle sedi competenti.
Scarica Sent. Viterbo ------------------- Scarica Sentenza tar e.r.
Accade che una persona degente o ospite presso un servizio si allontani dal luogo di cura senza che ne sia avvertito il personale della struttura. L’allontanamento volontario dell’assistito, temporaneo o no, è un evento che trova in genere impreparati gli operatori, che non dispongono di solito di procedure interne destinate a guidarli nella gestione di tale evenienza.
Dopo che l’assistito si è allontanato dal luogo di cura/ riposo, che fare? È lecito avvertire l’Autorità giudiziaria? E se sì, quando
e come? In tali evenienze si trovano messi a confronto, se non in contrapposizione, due principi fondamentali: la libertà di scelta del paziente (c.d. principio di autodeterminazione)
e l’obbligo di salvaguardia della persona assistita da parte del personale e della struttura (c.d. posizione di garanzia).
Parere Ipasvi --------- Regol. Reg. Emilia Romagna