17.03.16 VINTO RICORSO CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA PER DIRITTO PASSAGGIO CONSEGNE E VESTIZIONE E SVESTIZIONE


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L'eterodeterminazione del tempo e del luogo ove indossare la divisa o gli indumenti necessari per la prestazione lavorativa, che fa rientrare il tempo necessario per la vestizione e svestizione nell'ambito del tempo di lavoro retribuito, può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa, o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti da indossare o dalla specifica funzione che essi devono assolvere nello svolgimento della prestazione.
È questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 1352/2016, depositata il 26 gennaio.
Nel caso de quo, i lavoratori di una cooperativa sociale operante nel settore dell’assistenza agli anziani, convenivano in giudizio la datrice di lavoro per ottenere il pagamento del tempo necessario ad indossare e svestire la divisa, imposta loro per lo svolgimento della prestazione.
Soccombenti in primo e in secondo grado, i lavoratori adivano la Corte di Cassazione, lamentando la violazione della normativa italiana ed europea in tema di orario di lavoro.
La Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha osservato in via preliminare che, per consolidata giurisprudenza anche comunitaria, al fine di valutare se il tempo occorrente per tale operazione debba essere retribuito o meno, occorre distinguere: se al lavoratore è data facoltà di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa o gli indumenti (anche eventualmente presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro), la relativa operazione fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa, e come tale il tempo necessario per il suo compimento non dev' essere retribuito. Se, invece, le modalità esecutive di detta operazione sono imposte dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, l'operazione stessa rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario dev' essere retribuito.
Tale impostazione, aggiunge la Corte, richiede un'ulteriore precisazione, necessaria al fine di valutare la fattispecie oggetto di causa. L'eterodeterminazione del tempo e del luogo ove indossare la divisa o gli indumenti necessari per la prestazione lavorativa, che fa rientrare il tempo necessario per la vestizione e svestizione nell'ambito del tempo di lavoro, può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa, o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti da indossare o dalla specifica funzione che essi devono assolvere nello svolgimento della prestazione.
Nella fattispecie, osserva la Suprema Corte, la Corte territoriale, in assenza di una specifica disciplina contrattuale, ha concluso che potesse escludersi un obbligo per i lavoratori di indossare la divisa in azienda, in considerazione del fatto che i lavoratori non svolgono mansioni infermieristiche né lavorano in strutture ospedaliere, sicché è sufficiente che si presentino con una divisa pulita, anche se indossata prima di muoversi da casa.
La Corte territoriale non ha però valutato le risultanze di causa onde desumerne quale sia il grado di igiene richiesto per l'espletamento della prestazione e se esso possa essere realmente garantito dal tragitto che i lavoratori devono compiere prima di entrare nel luogo di lavoro.
Lo ha stabilito il Tribunale di Venezia che ha assolto un infermiere professionale (dipendente di una cooperativa e in possesso di tutti i titoli di studio) dall’accusa di abusivismo per non essere iscritto all’Ipasvi. Assolto anche il presidente della cooperativa accusato di omessa denuncia. Il motivo? Per i giudici manca il decreto legislativo che avrebbe dovuto prevedere obbligo iscrizione anche per i dipendenti pubblici.
Entro il 1° marzo 2016 potranno essere presentate le domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
La domanda può essere presentata anche da lavoratori dipendenti che hanno svolto detti lavori e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi secondo le regole previste per dette Gestioni Speciali.
L’Inps, con il messaggio n. 386 del 29 gennaio 2016, ricorda che la presentazione delle domande oltre il suddetto termine comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza della pensione anticipata pari a:
Circolare Inps ------ Modulo adesione
18/01/2016 - Da oggi gli infermieri possono richiedere la Tessera professionale europea creando un account nel sistema IMI ((Internal Market Information) e presentando la domanda, allegando tutti i documenti in formato digitale.
Da oggi 18 gennaio 2016, come prescrive la Direttiva 2013/55/UE (art. 4), pubblicata il 17 gennaio 2014 nella G.U.C.E. L. 354/132 del 28.12.2013, le cinque professioni pilota (infermieri, farmacisti, fisioterapisti, guide alpine, agenti immobiliari) possono richiedere la Tessera professionale europea e questo è possibile anche a prescindere dall'approvazione definitiva del decreto legislativo di recepimento della direttiva ancora alla Camera per il prescritto parere.
Per richiederla basta accedere al sistema, creare un account personale e presentare la domanda allegando tutti i documenti in formato digitale, previa scansione della documentazione e creazione del fascicolo IMI (Internal Market Information).
Questo il link a cui registrarsi per accedere al sistema di informazione del mercato interno (IMI):
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_it.htm