Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.13 del 18 gennaio 2016 il DECRETO 29 ottobre 2015 in attuazione dell’articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di assegno di disoccupazione (ASDI).
L’ASDI è un’indennità di disoccupazione che spetta per 6 mesi al termine della Naspi ai soggetti che permangono nello stato di disoccupazione e con ISEE a inferiore a 5000 euro o vicini alla pensione. Beneficiari dell’ASDI
L’ASDI e’ concesso, nei limiti delle risorse disponibili ai lavoratori che:
abbiano fruito, entro il 31 dicembre 2015, della NASpI per la sua durata massima, come definita dall’art. 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015;
siano ancora in stato di disoccupazione al termine del periodo di fruizione della NASpI;
siano, al termine del periodo di fruizione della NASpI, componenti di un nucleo familiare in cui sia presente almeno un minore di anni 18 o abbiano un’età pari a 55 anni o superiore e non abbiano maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
siano in possesso di una attestazione dell’ISEE, in corso di validità, dalla quale risulti un valore dell’indicatore pari o inferiore ad euro 5.000. Ai fini del mantenimento dell’ASDI, la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE è aggiornata in gennaio, entro il termine del mese. In mancanza di aggiornamento della dichiarazione, il beneficio è sospeso;
non abbiano usufruito dell’ASDI per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per un periodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine;
ai fini della concessione dell’ASDI è necessario che il richiedente abbia sottoscritto un progetto personalizzato di presa in carico redatto dal competente servizio per l’impiego, in collaborazione con il richiedente, a seguito di uno o più colloqui individuali.
Durata e misura dalla indennità di disoccupazione ASDI
L’ASDI è erogato mensilmente a decorrere dal giorno successivo a quello del termine di fruizione della NASpI per una durata massima di sei mesi. Qualora il lavoratore abbia già fruito dell’ASDI nei 12 mesi precedenti il termine di fruizione della NASpI, l’ASDI è erogato per una durata massima pari alla differenza tra 6 mesi e la durata dell’ASDI fruito in tale periodo di tempo.
L’indennità della NASDI è pari al 75% dell’ultima mensilità di NASpI percepita e comunque non può superare l’ammontare dell’assegno sociale. L’importo potrà essere aumentato se il richiedente ha uno o più figli a carico.
Compatibilità con altro lavoro e decadenza
I soggetti percettori di ASDI sono tenuti a comunicare l’inizio di qualsiasi attività lavorativa, sia che si tratti di lavoro dipendente che autonomo o impresa individuale. Fermi restando i limiti di compatibilità, il reddito annuo previsto comunicato all’INPS è utilizzato ai fini della verifica della permanenza del requisito della condizione economica di bisogno.
Come richiedere l’ASDI
La domanda dell’ASDI va presentata all’INPS in via telematica, a partire dal primo giorno successivo al termine del periodo di fruizione della NASpI ed entro il termine di decadenza di trenta giorni. .Restiamo in attesa della Circolare INPS che comunicherà i moduli e le modalità di presentazione della domanda, entro quindici giorni dall’ entrata in vigore del presente decreto.
Decadenza dall’ASDI
IL LAVORATORE DECADE DALLA FRUIZIONE DELL’ ASDI NEI SEGUENTI CASI:
perdita dello stato di disoccupazione;
inizio di un’attività lavorativa subordinata, autonoma o d’impresa senza provvedere alle comunicazioni di cui sopra;
raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per l’ ASDI.
Scarica Decreto ASDI
In base ad una recente Sentenza della Corte di cassazione la fruibilità dei permessi retribuiti per motivi di studio ( 150 ore ) non deve escludere i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato.
Infatti la Sentenza richiamando il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, sancito dall’art. 6 del decreto Legislativo 368 del 6 settembre 2001, in attuazione della Direttiva Comunitaria relativa all’accordo quadro sul tempo determinato, prevede la concessione dei medesimi.
L’esclusione del beneficio non si giustifica infatti, in ragione del termine contrattuale, né tanto meno con l’assenza di uno specifico interesse da parte della pubblica amministrazione alla elevazione culturale dei dipendenti, giacchè la fruizione dei permessi studio prescinde dalla sussistenza di tale interesse in capo al datore di lavoro, in quanto riconducibile a diritti fondamentali della persona, garantiti dalla Costituzione.
Sentenza 1 --- Sentenza 2
Sono infatti un emigrante di nuova generazione, uno tra i tanti professionisti laureati che ha messo in valigia competenze ed esperienze e si è stabilito da un anno e per un tempo indefinito nel Regno Unito per realizzare quelle aspettative professionali a lungo negatemi in Italia e soprattutto nella mia terra natìa, l'Abruzzo (sono nato a Pescara).
Siamo in tanti, tantissimi. Le ultime statistiche ufficiali, prevenute dal Registro UK (l'NMC) parlano di 2.500 infermieri di nazionalità italiana, ma gli iscritti alla più popolare pagina di Facebook in materia sono oltre 4.500, quindi si tratta di cifre approssimate per difetto e comunque in costante evoluzione.
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La O.S. Nursind della provincia di Pescara ha ricevuto diverse lamentele per la mancata comunicazione
preventiva dell'aumento della quota a carico dei lavoratori ( art. 4 del CCNL 31.07.2007) riguardo la mensa
aziendale che da € 1,03 aumenta di € 0,34 (elevandosi ad € 1,37) e dei i relativi arretrati dal 2014 come da
Delibera n° 364 del 12.4.13 con decorrenza 01.01.2014.
Non si contesta l'aumento della quota contributiva, in quanto previsto dal vigente contratto ma, la mancata
comunicazione dell'aumento della quota mensa, di cui ogni lavoratore poteva avere la facoltà di decidere di
accedere o no alla mensa aziendale.
Considerato la data della deliberazione, si osserva che la c
La O.S. Nursind della provincia di Pescara ha ricevuto diverse lamentele per la mancata comunicazione preventiva dell'aumento della quota a carico dei lavoratori ( art. 4 del CCNL 31.07.2007) riguardo la mensa aziendale che da € 1,03 aumenta di € 0,34 (elevandosi ad € 1,37) e dei i relativi arretrati dal 2014 come da Delibera n° 364 del 12.4.13 con decorrenza 01.01.2014. Non si contesta l'aumento della quota contributiva, in quanto previsto dal vigente contratto ma, la mancata comunicazione dell'aumento della quota mensa, di cui ogni lavoratore poteva avere la facoltà di decidere di accedere o no alla mensa aziendale.
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da Quotidiano Sanità: È quanto si è verificato con una sentenza dei giudici della Corte di Appello di Roma che hanno motivato il demansionamento di un infermiere con il richiamo all'articolo 49 del codice deontologico dell’infermiere della Federazione Ipasvi.
La disciplina delle mansioni del pubblico impiego ha sempre avuto un regime speciale. Penalizzante rispetto ai lavoratori privati per quanto concerne le mansioni superiori e sostanzialmente vietando – a parte un ridottissimo numero di anni – le mansioni inferiori.
Il Jobs Act ha introdotto una forma di demansionamento legalizzato in caso di assetti organizzativi mutati incidenti sulla “posizione del lavoratore” e aprendo anche a ipotesi demansionanti all’interno dei contratti collettivi.
14 DIC - Gentile Direttore,
questo è davvero uno strano paese, se da un lato ci sono pensioni d'oro, vitalizi e privilegi intoccabili, banche salvate con i soldi dei risparmiatori che ha portato già il suo primo suicidio, dall'altro, dopo 6 anni di blocco stipendiale, alla nostra professione viene proposto un aumento contrattuale di (addirittura!) otto euro lordi al mese. Una miseria. Evidentemente tanta è la considerazione che è data dall'attuale governo alla nostra professione, d'altra parte non c'è da meravigliarsi visto che finanche un professionista della sanità come un chirurgo (Cristiano Huscher) sulla pagine del giornale.it si lasciava andare a cotanta elucubrazione mentale che riporto testualmente: “....nello svolgere una professione di cui sarebbero capaci perfino le scimmie l'unica differenza lo fa lo studio, senza quello, sei un infermiere?". Premettendo che siffatta frase si commenti da sola e che da sola basti a far capire la “caratura” dell'individuo che l'ha detta, preme al sottoscritto ricordare per l'ennesima volta, visto che non è ancora chiaro a tutti, chi è l'Infermiere e la sua importanza sociale.