Con sentenza n. 24157/2015 la Corte di Cassazione ha affermato che l’ articolo 18, come riformato dalla legge n. 92/2012, trova applicazione anche nei confronti del personale pubblico “contrattualizzato” con l’ovvia esclusione dei magistrati, dei professori universitari, dei militari e del personale della carriera prefettizia, atteso che il parallelismo con il lavoro privato emerge dall’art. 51 del decreto legislativo n. 165/2001 laddove si afferma che lo statuto dei lavoratori, con tutte le successive modificazioni ed integrazioni si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti.
La Suprema Corte aggiunge che su questo presupposto “è innegabile che il nuovo testo dell’art. 18 riguardi anche il personale statale a prescindere dalle iniziative normative di armonizzazione previste dalla riforma”.
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Il giorno 12 marzo 2014 le parti intendono decidere in merito alle somme di cui al Fondo ex art.9 CCNL 31/07/2009 II B.E. da destinare alla retribuzione delle posizioni organizzative assegnate al personale del Comparto. La presente contrattazione integrativa aziendale è finalizzata alla definizione della quota parte di Fondo ex art.9 CCNL 2009 da destinare al finanziamento delle Posizioni Organizzative per il personale del Comparto.
IL CIA è STATO FIRMATO DA CGIL- UIL - FSI Che comporta la riduzione delle somme Destinate alle fasce Retributive del comparto a favore delle Posizioni Organizzative
PRATICAMENTE SI TOLGONO SOLDI A TANTI PER DARLI A POCHI OGNUNO DI VOI FACCIA LE PROPRIE RIFLESSIONI E SCELTE SINDACALI.
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INVIATA LETTERA DI PROTESTA ALLA ASL PESCARA SULLE MODALITA' ERRATE A NOSTRO AVVISO DI GESTIRE LE ASSENZE IMPROVVISE.
Il NurSind, sindacato delle professioni infermieristiche, dedica una nota di merito ai professionisti infermieri che ogni giorno operano con dedizione nel dipartimento emergenza-urgenza/area critica – rianimazione – sale operatorie della ASL di Pescara. Analizzando le ultime valutazioni che il Direttore medico nonché capo dipartimento, dott. Tullio Spina, ha dato agli Infermieri, in merito al sistema premiante ed incentivante, emerge che tali professionisti contribuiscano tutti in equal misura, definita (“sufficiente”) al raggiungimento degli obiettivi del suddetto dipartimento.
Dipendente del comune che lavora nei giorni festivi, senza godere dei riposi compensativi, deve essere remunerato con una maggiorazione del 20% sul lavoro domenicale svolto e per i giorni di riposo compensativo non fruiti. La mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro rappresenta danno da usura psico-fisica, distinto dall’ulteriore ed eventuale danno alla salute o danno biologico che si concretizza, invece, in un’infermità del lavoratore determinata dall’attività “usurante” svolta in conseguenza del lavoro continuo a cui non seguono riposi settimanali.
Ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 268/1987, al lavoratore spetta la maggiorazione del 20% per il lavoro svolto di domenica, nonché la retribuzione per i giorni di riposo compensativi non fruiti.
La norma svolge una funzione retributiva-corrispettiva e non anche risarcitoria, ma comunque al lavoratore spetta il risarcimento del danno da usura psico-fisica per il mancato godimento dei riposi compensativi, liquidati ex art. 1226 c.c.
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