Corte Costituzionale, 02 giugno 1994, n. 218 - Mondo del lavoro e HIV

Si Ricorda che L'art. 5 della legge n. 135 del 1990 stabilisce che nessuno può essere sottoposto, senza il proprio consenso, ad analisi tendenti ad accertare l'infezione da HIV, se non per motivi di necessità clinica nel suo interesse (terzo comma), e che l'accertata infezione da HIV non può costituire motivo di discriminazione in particolare, tra l'altro, per l'accesso a posti di lavoro o per il mantenimento di essi (quinto comma). L'art. 6 vieta ai datori di lavoro di svolgere indagini dirette ad accertare, nei dipendenti o per l'instaurazione di un rapporto di lavoro, l'esistenza di uno stato di sieropositività.


Cassazione: illegittimo il licenziamento dell'infermiere Asl che per alcune ore svolge lavori presso una struttura privata

Una sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione che richiama il principio di proporzionalità del licenziamento.

Non si ritiene giustificato il licenziamento di un lavoratore che abbia violato una norma di legge o non abbia adempiuto un obbligo contrattuale "occorrendo pur sempre che tali violazioni siano di una certa rilevanza".La sez. Lavoro della Corte di Cassazione si è così espressa nella sent. 13158/2015 riguardante la vicenda di un infermiere professionale alle dipendenze dell'Azienda USLL n.12 di Venezia, il quale si è visto licenziare poiché aveva svolto la medesima attività presso un centro privato convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Al caso di specie risultano applicabili le disposizioni del D. Lgs. n. 165 del 2001 che stabiliscono che il rapporto d'impiego con il Servizio sanitario nazionale debba avere natura esclusiva, cosicché è da ritenersi con esso incompatibile ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale.

Tuttavia, relativamente al licenziamento per giusta causa, gli ermellini hanno richiamano il principio di proporzionalità tra fatto addebitato e recesso, chiarendo che il ricorso alla massima sanzione disciplinare si giustifica "solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali" tale da alterare irrimediabilmente il vincolo fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro e da valutarsi in concreto.

Non è sufficiente, secondo la Suprema Corte, la sola violazione di legge dovendosi assegnare "rilievo all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo".

La Cassazione non ha riscontrato nel caso di specie una motivazione sufficiente a sorreggere  il licenziamento  secondo i criteri appena richiamati, vista l'esiguità del tempo dedicato alle mansioni presso la struttura privata (complessivamente 20-24 ore mensili) e la dimostrazione che i cambi turno richiesti per quest'attività erano in realtà richiesti "praticamente da tutti i colleghi" dell'infermiere.

 

Cassazione Civile, testo sentenza 13158/2015

Responsabilità medica: Cassazione, il primario risponde dei danni se, pur essendo al corrente di carenze organizzative dell'ospedale, non fa trasferire il paziente .Corte di Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 22338 del 22 Ottobre 2014

In caso di domanda di risarcimento del danno da errore medico – o, come nel caso di specie, se la carenza è attribuibile all'intera struttura sanitaria - quali sono gli strumenti a disposizione del giudice per accertare eventuali responsabilità?

Va sicuramente premesso che la figura del primario è qualificata dal diritto come “apicale” rispetto all'intero assetto organizzativo sanitario. Sue funzioni essenziali sono quelle di vigilare circa l'attività del “personale sanitario, tecnico, sanitario ausiliario ed esecutivo” a lui assegnato. In generale il primario è responsabile di ogni paziente che si trova presso la sua divisione, decidendo in merito alla formulazione della diagnosi definitiva e predisponendo ricoveri e dimissioni.

In ogni caso, “il primario ospedaliero risponde del deficit organizzativo della struttura da lui diretta, ove non dimostri di avere adempiuto tutti gli obblighi a lui imposti dall'art. 7 del Dpr 128/1969, e cioè di essersi informato sulle condizioni dei malati, di avere impartito le necessarie istruzioni al personale e di avere predisposto le direttive per eventuali emergenze”.

E' dunque da ritenersi illogica e contraddittoria la motivazione della sentenza che, disponendo per il rigetto della domanda di risarcimento del danno avanzata dal danneggiato o dai suoi familiari (in questo caso, proposta dai genitori per il danno irreversibile subito dal figlio in sede di parto assistito) accerti una carenza strutturale dell'ospedale ma esenti da responsabilità il primario che, conscio della situazione di deficit, ometta di disporre il trasferimento del paziente presso struttura idonea ad eseguire l'intervento. Per tale motivo il ricorso viene accolto e la sentenza cassata con rinvio ad altra Corte d'appello, considerata “l'aberrante logica deduttiva” posta in essere dalla Corte territoriale.

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CARENZA DI PERSONALE, IMPOSSIBILITA' A COPRIRE TURNI DI LAVORO E ASSICURARE LE FERIE ESTIVE ASL PESCARA

La scrivente Org. Sindacale  Nursind sollecitato  dal personale infermieristico dell’UO di Geriatria riguardo la grave carenza di personale infermieristico e OSS, in quanto risultano trasferiti n 4 infermieri da geriatria in altre UO, 2 infermieri malattia di lunga durata,2 OSS in malattia di lunga durata .Visto l’impossibilità di rimpiazzare in breve tempo il personale carente e quindi impossibilità di coprire i turni di lavoro in particolare infermieri. Considerato l’impossibilità dettato sia a livello nazionale che regionale  di assumere personale a tempo determinato per coprire i turni delle ferie estive si ricorda che la fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno quindici giorni continuativi di ferie  esclusi i festivi nel periodo 1 giugno - 30 settembre.

Si fa presente che problematiche simili risultano  presenti anche presso le UO di Chirurgia Toracica  e la Chirurgia 1° Sud sempre del PO di Pescara, dovute sia a malattie e sia al mancato rinnovo di contratti a tempo determinato del personale infermieristico.

In caso di non rimpiazzo in modo celere del personale a tempo determinato con quello di ruolo, ci saranno altre UO da accorpare.

 

Lettera geriatria -   lettera ferie -  lettera doppie notti ----  art. il centro 30.6.15