ACCORPAMENTO IMPROVVISO TRA UROLOGIA E CHIRURGIA 1 SUD IN DATA 11-8.15 ASSISTENZA A RISCHIO

La O.S. NurSind della Provincia di Pescara è venuta a conoscenza della decisione maturata in
data 10.08.15 ore 13,30 dalla Direzione Sanitaria Aziendale che ha disposto l’accorpamento
dell’UO di Urologia con l’UO di Chirurgia 1 Sud a partire dal 11.8.15. La decisione
dell’accorpamento come di altri reparti è stata fatta senza informare le ORG. Sindacali con
Violazione dell’ art 7 CCNL Comparto Sanità 6/7/1995 e dell’ Art 6 Testo unico sul Pubblico
impiego (Dlgs 165/2001) dimostrando lo scarso rispetto della Dirigenza ASL di Pescara nei
confronti dei sindacati , dei lavoratori e dei pazienti - utenti .
Il personale è stato avvisato nell’immediatezza di fare il trasloco , impedendo la
programmazione e organizzazione.

La O.S. NurSind della Provincia di Pescara è venuta a conoscenza della decisione maturata in data 10.08.15 ore 13,30 dalla Direzione Sanitaria Aziendale che ha disposto l’accorpamento dell’UO di Urologia con l’UO di Chirurgia 1 Sud a partire dal 11.8.15. La decisione dell’accorpamento come di altri reparti è stata fatta senza informare le ORG. Sindacali con Violazione dell’ art 7 CCNL Comparto Sanità 6/7/1995 e dell’ Art 6 Testo unico sul Pubblico impiego (Dlgs 165/2001) dimostrando lo scarso rispetto della Dirigenza ASL di Pescara nei confronti dei sindacati , dei lavoratori e dei pazienti - utenti .

 

Il personale è stato avvisato nell’immediatezza di fare il trasloco , impedendo la programmazione e organizzazione.

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Infermieri. La “scelta vigliacca” delle Asl lombarde sulla mobilità

MOBILITA' NEGATA  UNA VERGOGNA - PERSONALE SANITARIO PRIGIONIERO DELLE  ASL
Alla luce di quanto sta accadendo nella Pubbliche Amministrazioni in Sanità sembra ormai un miracolo riuscire a vincere un concorso di mobilità e spostarsi dall’Azienda di appartenenza. Nonostante sia stato reso noto innumerevoli volte quali enormi difficoltà stia creando il testo di legge 114/2014, nello specifico all’articolo 4, comma 1: “Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza.

Congedo parentale a ore, circolare esplicativa INPS, così come previsto Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 in attuazione del Jobs Act ( Fonte: lavoro e diritti )

l Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 in attuazione dell’art. 1, commi 8 e 9 della legge delega n. 183 del 2014 cosiddetto Jobs Act, ha regolamentato anche fruizione del congedo parentale a ore.Con la circolare numero 152 del 18 agosto l’INPS ha fatto il punto della situazione su questo istituto rilasciando anche le istruzioni procedurali per la richiesta e la fruizione degli stessi.

Il D. lgs in oggetto va a modificare l’art. 32 del decreto legislativo n. 151/2001 (T.U. maternità/paternità) in materia di congedo parentale. In precedenza la legge di stabilità per il 2013, aveva già apportato modifiche all’art. 32 del T.U. maternità/paternità, introducendo la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di fruire del congedo parentale a ore, delegandone però le modalità di fruizione e di computo alla contrattazione collettiva.

Con il D. lgs 80/2015, attuativo del Jobs Act, il legislatore è nuovamente intervenuto in materia introducendo un criterio generale di fruizione del congedo in modalità oraria che trova attuazione in assenza di contrattazione collettiva anche di livello aziendale. (comma 1 ter dell’art. 32 del D. lgs 151/2001).

In particolare, secondo questo criterio generale, in assenza di una contrattazione collettiva che disciplini compiutamente il congedo parentale su base oraria, i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale ad ore in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

La riforma prevede inoltre, in questa ipotesi, l’incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. La riforma in esame ha natura sperimentale ed è quindi attualmente in vigore per i periodi di congedo parentale fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, salva l’adozione di ulteriori decreti legislativi.

La Circolare n. 152 del 2015 l’INPS passa quindi ad esaminare, anche con esempi molto chiari, i Criteri di fruizione, computo ed indennizzo del congedo parentale su base oraria, la Contribuzione figurativa e le Modalità operative per la Presentazione della domanda di congedo parentale ad ore.

 

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Il chirurgo capo-equipe risponde penalmente anche per gli errori dei suoi collaboratori

 

Sua è la responsabilità di una costante e diligente vigilanza sull'attività del gruppo
StudioCataldi    di Valeria Zeppilli –

 

Con una nuova pronuncia in materia di malasanità, la Corte di cassazione ha sancito la responsabilità penale del chirurgo capo-equipe, in caso di decesso del paziente, anche per gli errori dei suoi collaboratori. Secondo la Corte, infatti, la cooperazione tra più soggetti con competenze diverse, che connota il lavoro in equipe, va sottratta all'anarchismo e deve essere necessariamente diretta e coordinata dal capo del gruppo di lavoro.

Il capo-equipe, in sostanza, è parzialmente sottratto al principio di affidamento e ha la responsabilità di una costante e diligente vigilanza sull'attività del gruppo, anche successiva alla conclusione dell'atto operatorio in senso stretto.

Dinanzi alle molteplici e differenti situazioni che possono verificarsi durante un intervento, il chirurgo responsabile dovrà quindi avvalersi necessariamente del ruolo istituzionale che gli è stato affidato. In ogni caso i giudici precisano che la sua responsabilità non può essere di certo considerata priva di limiti ma emerge solo con riferimento a determinazioni che rientrano nel sapere comune di ogni accorto terapeuta o che riguardano gli ambiti interdisciplinari, mentre è da escludersi con riferimento a determinazioni che presuppongono un sapere altamente specialistico. Nel caso di specie, il chirurgo capo-equipe, pur avendo manifestato un'opinione che poi si dimostrò corretta, non impedì all'anestesista di addormentare la paziente, nonostante le complicanze che ne causarono il decesso. Secondo i giudici egli, in possesso delle conoscenze necessarie per ponderare le implicazioni connesse all'anestesia curarica, avrebbe dovuto sospendere l'atto operatorio che, peraltro, era urgente ma non impellente. A causa del suo comportamento negligente, sulla base della sentenza n. 33329/2015 il chirurgo dovrà quindi rispondere penalmente per il decesso del paziente.

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Le modifiche alle tipologie contrattuali dopo la riforma (E.Massi)

La riflessione che segue riguarda le novità riferite alle tipologie contrattuali che si sono sviluppate in Italia nel corso degli ultimi quindici anni (e molte, sono state profondamente cambiate come nel caso del contratto a tempo determinato): l’obiettivo del Legislatore delegato, in attuazione della legge n. 183/2014, è quello di ricondurre, con alcune modificazioni, tutti i contratti all’interno di un codice, con esplicita abrogazione delle disposizioni che li regolamentavano separatamente. Tanto per fare un esempio, a partire dal 25 giugno 2015, data di entrata in vigore del D.L.vo n. 81/2015, hanno cessato di esistere il D.L.vo n. 61/2000 sul contratto a tempo parziale, il D.L.vo n. 368/2001, tra l’altro profondamente modificato con il D.L. n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge n. 78/2014, il D.L.vo n. 167/2011 sull’apprendistato e gli articoli del D.L.vo n. 276/2003 che regolamentavano la somministrazione e le collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto.Si parla di tutte le tipologie contrattuali anche di quella a tempo indeterminato alla quale il Legislatore delegato, peraltro, dedica soltanto il primo articolo ove afferma che essa costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. L’analisi relativa alle collaborazioni coordinate e continuative ed alle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro (articoli 2, 52, 53 e 54) non viene effettuata in quanto già oggetto di una separata riflessione.

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