Vademecum sui diritti-doveri di datori e dipendenti in occasione delle operazioni di Voto

Assenza giustificata per chi partecipa alle operazioni di voto. I lavoratori dipendenti, infatti, qualora vengano no­minati presidente, segretario, scrutatore o rappresentante di lista presso seggi, possono assentarsi dal lavoro con di­ritto alla conservazione del posto per tutto il periodo cor­rispondente alla durata delle operazioni di voto e scrutinio. Si chiamano «permessi eletto­rali» e fanno sì che i giorni di assenza vengano considerati a tutti gli effetti aggiornate di at­tività lavorativa.

SCARICA DOCUMENTO

Cassazione penale, 13/05/2011, n. 24573, sez. IV Il paziente muore. È penalmente responsabile l'infermiere che non avvisa il medico

MASSIMA
Rientra nel proprium, non solo del medico, ma anche dell'infermiere, quello di controllare il
decorso della convalescenza del paziente ricoverato in reparto, così da poter porre le condizioni, in
caso di dubbio, di un tempestivo intervento del medico. L'infermiere svolge, infatti, un compito
cautelare essenziale nella salvaguardia della salute del paziente, essendo onerato di vigilare sul
decorso post operatorio, proprio ai fini di consentire, nel caso, l'intervento del medico. Ai fini della
responsabilità penale, dunque, non assume rilievo l'esistenza o meno di autonomia decisionale da
parte dell'infermiere, avendo rilievo, invece, l'effetto del comportamento omissivo del medesimo, ai
fini del nesso eziologico tra l'omessa segnalazione al medico del peggioramento del paziente e il
sopraggiungere della morte del medesimo.Rientra nel proprium, non solo del medico, ma anche dell'infermiere, quello di controllare il
Rientra nel proprium,non solo del medico,ma anche dell'infermiere,quello di controlare il decorso della convalescenza del paziente ricoverato in reparto, così da poter porre le condizioni, in caso di dubbio, di un tempestivo intervento del medico. L'infermiere svolge, infatti, un compito cautelare essenziale nella salvaguardia della salute del paziente, essendo onerato di vigilare sul decorso post operatorio, proprio ai fini di consentire, nel caso, l'intervento del medico. Ai fini della responsabilità penale, dunque, non assume rilievo l'esistenza o meno di autonomia decisionale da parte dell'infermiere, avendo rilievo, invece, l'effetto del comportamento omissivo del medesimo, ai fini del nesso eziologico tra l'omessa segnalazione al medico del peggioramento del paziente e il sopraggiungere della morte del medesimo.

 

Contenimento spese personale P.A. per Regioni e SSN: interpretazione del Decreto

La Conferenza delle Regioni, nella riunione del 7 febbraio 2013, ha approvato alcune “modifiche” al Documento del 10 febbraio 2011 (integrato il 13 ottobre 2011) relativo alla “interpretazione delle disposizioni del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, in materia di contenimento delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche per i dipendenti delle regioni e delle province autonome e del servizio sanitario nazionale, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122”. Si riporta di seguiti ildocumento integrale pubblicato nella sezione “Conferenze” del sito www.regioni.it (con i link ai precedenti testi approvati dalla Conferenza delle Regioni).
Modifiche al documento del 10 febbraio 2011 ed integrato il 13 ottobre 2011: “interpretazione delle disposizioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, in materia di contenimento delle spese di personale delle amministrazioni pubbliche per i dipendenti delle Regioni e delle Province autonome e del servizio sanitario nazionale, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122”

Condotta antisindacale Omesso versamento di quote associative a sindacati non firmatari

I lavoratori possono richiedere
al datore di lavoro di trattenere
sulla retribuzione i contributi
da accreditare al sindacato a
cui aderiscono, anche se questo
non e` firmatario di alcun
contratto collettivo.
I lavoratori possono richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi da accreditare al sindacato a cui aderiscono, anche se questo non e` firmatario di alcun contratto collettivo.Il sindacato non firmatario di contratto collettivo ed avente una diffusione a carattere nazionale potra` esperire l’azione prevista dall’art. 28, St. lav. Qualora l’associazione non firmataria non possegga i requisiti della «nazionalita`» avra` facolta` di esercitare la stessa azione in via ordinaria.

FONDO PERSEO Previdenza complementare dei comparti Sanità e Regioni: Conviene o non conviene? La scelta deve basarsi sul proprio percorso lavorativo?

Perseo è il Fondo Nazionale pensione complementare destinato a tutti i lavoratori delle Regioni, delle Autonomie Locali e della Sanità. Nasce con l’obiettivo di permettere ai lavoratori di costruire, giorno dopo giorno, una pensione complementare che integri quella obbligatoria per affrontare con maggiore serenità il periodo postlavorativo.È un fondo pensione negoziale previsto dalla contrattazione collettiva che si pone in alternativa a forme di previdenza integrativa su base individuale (fondi pensione aperti e Piani individuali pensionistici PIP).

Scarica Documento www.fondoperseo.it