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PARAMEDICO??? INFERMIERE PROFESSIONALE???? NO GRAZIE……, INFERMIERE E BASTA!!!!!!

La scrivente Organizzazione sindacale NurSind della Provincia di Pescara .
Ha constatato che ogni qual volta che bisogna trattare un argomento che riguarda gli infermieri
compaiono ad oltranza due “orrori”, ovvero dei termini che fanno letteralmente accapponare la pelle di
questi professionisti: paramedico e professionale.
La scrivente Organizzazione sindacale NurSind della Provincia di Pescara .Ha constatato che ogni qual volta che bisogna trattare un argomento che riguarda gli infermieri compaiono ad oltranza due “orrori”, ovvero dei termini che fanno letteralmente accapponare la pelle di questi professionisti: paramedico e professionale.
Articolo di  ANDREA   LIBERATORE

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Richiesta sistemazione e Manutenzione periodica in particolare dello Spogliatoio donne ubicato nei Sotterranei del PO Pescara ai sensi T.U. sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008)

La scrivente Organizzazione Sindacale Nursind della  Provincia di Pescara COMUNICA Che sono pervenute alla scrivente diverse segnalazioni riguardante le condizioni in cui versa lo Spogliatoio donne ubicato nei Sotterranei del PO Pescara utilizzato dal  personale del comparto con violazione del T.U. sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008) mentre  il personale medico utilizza i locali del reparto.

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Diritto di accesso ai documenti delle organizzazioni sindacali: sono due i presupposti in presenza dei quali l'Amministrazione datrice di lavoro e' tenuta a rilasciare ai sindacati i documenti richiesti.

Il Consiglio di Stato conferma con la sentenza in esame la piena legittimazione delle organizzazioni sindacali ad azionare il diritto di accesso, sia iure proprio, sia a tutela di interessi giuridicamente rilevanti della categoria rappresentata, purché esso non configuri una forma di preventivo e generalizzato controllo dell’intera attività dell’Amministrazione datrice di lavoro.

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RISPONDE DI RIFIUTO DI ATTI D’UFFICIO IL MEDICO CHE, IN ORARIO DI LAVORO, NON ESCE IN AMBULANZA IN CODICE ROSSO

Risponde di rifiuto di atti d’ufficio, ex art. 328 c.p., il medico del servizio 118 che si rifiuta, dietro segnalazione dell’infermiere di centrale operativa, di uscire in ambulanza in codice rosso adducendo scuse di orario. La Corte di cassazione interviene (sentenza 27193/2013) sulle problematiche relative agli obblighi del personale di emergenza extra-ospedaliera.

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LA MANCATA PRESA IN CARICO DI UN PAZIENTE COMPORTA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - TRIBUNALE DI MILANO

Un infermiere ha avuto un procedimento disciplinare di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per tre giorni e un trasferimento di reparto da parte dell’organizzazione vissuto come sanzione disciplinare impropria. Gli era stato contestato il comportamento teso alla mancata presa in carico di un paziente in un reparto di rianimazione, atteggiamento non cambiato neanche in seguito all’intervento del coordinatore del reparto. Le giustificazioni addotte per un simile comportamento era dovuta all’eccessivo carico di lavoro e alla insufficienza di personale. Viene suggerito al coordinatore di predisporre una unità infermieristica aggiuntiva. Il giorno successivo inizia il turno senza che il coordinatore alle sette del mattino sia presente. Nella suddivisione del lavoro – autogestita tra gli infermieri presenti – non risultava “preso in carico” il paziente nuovo. Non risulta in realtà un atto formale di rifiuto ma una situazione di fatto nella quale, adducendo scuse di priorità rispetto a degenti più gravi, il paziente comunque non aveva ricevuto attenzioni assistenziali tali da potere essere configurata la presa in carico.

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NON RISPONDE DI OMICIDIO COLPOSO UN INFERMIERE CHE NON SI ACCORGE DELLA DECONNESSIONE DI UN CATETERE VENOSO GIUGULARE E DELLA RELATIVA EMORRAGIA

Paziente ricoverato e sottoposto a intervento cardiochirurgico viene prima ricoverato nel reparto degenza e successivamente in terapia intensiva dove si constatava il decesso per “ischemia del miocardio scaturita dalla trombosi completa del lume della vena safena autologa determinata dalla perdita ematica acuta causata dalla deconnessione del catetere venoso centrale giugulare applicato alla paziente. In conclusione, la perdita ematica coaegendo con altri fattori aveva determinato la trombosi” Scarica Documento

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MERCOLEDÌ, 23 OTTOBRE 2013 IL CENTRO IL NURSIND «Caposala abusivi D’Amario fermi un caso inaccettabile»

PESCARA «Finalmente il direttore generale della Asl Claudio D’Amario ha inviato
una lettera ai vertici dell’azienda sanitaria per sanare una situazione diventata
ormai inaccettabile. Noi plaudiamo a questa iniziativa». Così il Nursind interviene
dopo l’annuncio di D’Amario,
PESCARA «Finalmente il direttore generale della Asl Claudio D’Amario ha inviato
una lettera ai vertici dell’azienda sanitaria per sanare una situazione diventata
ormai inaccettabile. Noi plaudiamo a questa iniziativa». Così il Nursind interviene
dopo l’annuncio di D’Amario.

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Corte di Cassazione - Quarta sezione Penale - sentenza n. 26966/2013 il medico di reparto è sempre responsabile delle dimissioni

 

Risponde di omicidio colposo il medico che non si oppone alla dimissione di un paziente dall'ospedale disposta da altri colleghi. Lo sottolinea la Cassazione penale (sentenza n. 26966/2013) che ha giudicato un medico per aver partecipato, insieme con altri colleghi, alla visita collegiale di un paziente decidendo le sue dimissioni.
La responsabilità del medico è scaturita dall'omesso esame della cartella clinica del paziente, la cui lettura avrebbe consentito al sanitario di percepire le ragioni che impedivano le immediate dimissioni. Poiché l'ammalato aveva in precedenza subìto un'operazione chirurgica, il medico aveva sostenuto di essere immune da colpe per non aver fatto parte dell'equipe che aveva praticato l'intervento, senza poi nemmeno seguirlo nel decorso post operatorio.
L'attività nel reparto ospedaliero durante il periodo successivo di degenza – sosteneva l'imputato – non basta a generare una specifica responsabilità al momento della dimissione.Questa tesi non è stata condivisa dalla Corte di cassazione, perché quando il medico compie attività sanitaria deve «differenziare la propria posizione» per assicurare le migliori cure ed attenzioni alla salute del paziente. Ciò significa che il medico deve manifestare il proprio dissenso dall'opinione del direttore di reparto, quando vi possa essere il rischio di complicazioni per il paziente.
Tale dissenso deve poi emergere dalla documentazione clinica del paziente, specialmente quando, come nel caso deciso, il medico imputato aveva redatto il giudizio di dismissione.

 

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Pensione anticipata, permessi e congedi per disabilità

La cosiddetta “riforma” pensionistica Fornero, com'è noto, ha rivisto profondamente le regole e i criteri di calcolo pensionistici.Le principali novità sono state introdotte dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) e dal decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2012 , n. 14).

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Tempo Necessario Alla Vestizione e Passaggio Consegna la Asl Pescara Condannata a Pagare, Rigettata L’istanza di , Sospensione

La ASL PESCARA dovrà liquidare le somme spettanti, oltre 300.000 euro a 130 infermieri  riguardante  il riconoscimento alla retribuzione del tempo necessario alla vestizione e svestizione nonché per le consegne all'inizio ed a conclusione del turno di lavoro e il diritto a percepire i relativi arretrati quinquennali .

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Disabili: deroga al blocco delle assunzioni nella Pubblica Amministrazione 4 settembre 2013

La Pubblica Amministrazione avrà l'obbligo di assumere la quota di riserva di persone svantaggiate, tra cui le persone con disabilità, anche in soprannumero rispetto alle dotazioni organiche. Il Decreto legge in materia di razionalizzazione nelle Pubbliche amministrazioni, in vigore dal 1 settembre, contiene infatti una deroga al divieto di nuove assunzioni per le amministrazioni con personale in eccedenza o in soprannumero. Il Governo, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Enrico Giovannini, ha introdotto una norma (art. 7, commi 6 e 7) per bilanciare l'interesse generale alla riduzione dei costi della PA con la tutela del diritto fondamentale al lavoro per le categorie più deboli.Il vice Ministro, Maria Cecilia Guerra esprime soddisfazione per l'approvazione di questa disposizione, che costituisce un'ulteriore conferma dell'impegno a porre particolare attenzione all'inserimento lavorativo dei disabili assunto con il Piano di azione sulla disabilità.

Decreto Legge n. 101 del 31 agosto 2013

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Replica al Dott. D’amario riguardo l’attivazione verifiche presenza dei dipendenti ASL

La scrivente Organizzazione sindacale NurSind della Provincia di Pescara .A fronte del fatto che non si ha nulla da eccepire sui buoni propositi della ASL di Pescara riguardo la lettera inviata a tutti i dipendenti, con oggetto “attivazione verifiche presenza in servizio da parte del dirigente preposto all’amministrazione generale del personale”, e il conseguente articolo sul quotidiano Il Centro del 24 Agosto intitolato “Assenteismo alla ASL, scattano i controlli”, bisogna purtroppo sottolineare come, ancora una volta, il tutto si riduca ad una bolla di sapone.

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Videoriprese sul luogo di lavoro: prova atipica utilizzabile nel processo Cassazione penale , sez. VI, sentenza 12.07.2013 n° 30177

Con la sentenza n. 30177/2013 la Corte di Cassazione ha preso posizione sulla natura giuridica e sull’utilizzabilità processuale delle videoregistrazioni effettuate sul luogo di lavoro, optando per la qualificazione in termini di prova atipica ex art. 266 c.p.p. –  e non di intercettazione –, in quanto tale acquisibile al processo, laddove poste in essere per specifiche esigenze di tutela dell’azienda rispetto a determinati illeciti, prescindendo dalla previa autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria.

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Ecm. Fissati i contributi per i provider. Confluiranno nelle casse dell'Agenas

Il provvedimento (sulla Gazzetta dell'8 agostro 2013) prevede una quota annuale fissa di 2.582 euro per i provider. In più, per le specifiche attività Fad i costi variano tra 258 euro e 2.582 euro in relazione ai crediti e al numero di partecipanti. In base solo al numero crediti è invece il contributo (fino a un massimo di 1.948 euro) per la formazione residenziale. Fad  --- Il contributo alle spese dovuto dai provider soggetti pubblici o privati e dalle società scientifiche per l’accreditamento di specifiche attività formative a distanza, promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi, è determinato per ogni anno di erogazione secondo criteri (Vedi Tabella) che prevedono una variazione dei costi da un minimo di 258,22 euro fino a un massimo di 2.582 euro in base al numero di crediti erogati e al numero di partecipanti. Nel caso il provider chieda e ottenga il prolungamento della formazione a distanza per un ulteriore anno, gli importi devono essere ripetuti;

Formazione Residenziale  --- Il contributo alle spese dovuto dai provider soggetti pubblici o privati e dalle società scientifiche per l’accreditamento di specifiche attività formative residenziali, promosse o organizzate dagli stessi ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi, è fissato in un importo compreso tra un minimo di 258,22 euro ed un massimo di 1.498,22 euro in base al numero crediti forniti.

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FALSE COMUNICAZIONI

False comunicazioni a noi attribuite perché su carta intestata del sindacato Nursind di Pescara e volantini diffamatori nei confronti del sindacato Nursind e di suoi dirigenti.

MANIFESTO

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Permessi Formazione negati a una dirigente Sindacale Nursind il Giudice ci da Ragione

Il sottoscritto Antonio  Argentini  Segretario  Provinciale  del  Sindacato NurSind della Provincia di Pescara Con la presente  comunica il conseguimento di un’altra vittoria del sindacato Nursind, la tenacia di una dirigente sindacale è stata premiata dal Giudice del Lavoro di Pescara. Ecco in breve i fatti: alla suddetta sindacalista che lavora presso la ASL di Pescara veniva negato il diritto di beneficiare del permesso retribuito per aggiornamento professionale facoltativo ex art. 21 CCNL del 1995, per la partecipazione ad un corso di formazione sul Counseling della durata di due giorni, confutandoli d’ufficio in due giorni di ferie. 1 Documento -- 2  DOCUMENTO --- PR Negato

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ASL PESCARA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA 2012 LA PRESA IN GIRO CONTINUA

in pagamento nel mese di
Luglio 2013 e molto probabilmente neanche nel mese di Agosto 2013 speriamo a
settembre 2013, a differenza di quanto avevano sbandierato con diversi vpagamento nel mese di
PAGAMENTO INCENTIVI  ASL PESCARA  ANNO 2012  nè a Luglio 2013 e molto probabilmente neanche nel mese di Agosto 2013 ,speriamo a settembre 2013, a differenza di quanto avevano sbandierato con diversi volantini vari sindacati.

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Associazioni Sindacali e difesa in giudizio degli iscritti ( StudioCataldi )

Gerolamo Taras - "E' consolidato principio giurisprudenziale, secondo cui,le associazioni di settore sono legittimate a difendere, in sede giurisdizionale, gli interessi di categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale o di fatto, solo quando venga invocata la violazione di norme poste a tutela dell'intera categoria, e non anche quando si verta su questioni concernenti singoli iscritti ovvero su questioni capaci di dividere la categoria in posizioni contrastanti, atteso che l'interesse collettivo dell'associazione sindacale deve identificarsi con l'interesse di tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata e non con interessi di singoli associati o di gruppi di associati.

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Fiat-Fiom, la Consulta: «Libertà sindacale limitata» Sentenza 231/2013

La motivazione sull'illegittimità dell'articolo 19 dello Statuto: «Leso il pluralismo

Il comma 1 dell'art. 19 dello statuto dei lavoratori è stato dichiarato illegittimo perché, se si consentisse la rappresentanza sindacale aziendale (Rsa) solo ai sindacati firmatari del contratto applicato nell'unità produttiva, i sindacati «sarebbero privilegiati o discriminati sulla base non già del rapporto con i lavoratori, che rimanda al dato oggettivo (e valoriale) della loro rappresentatività e, quindi, giustifica la stessa partecipazione alla trattativa, bensì del rapporto con l'azienda, per il rilievo condizionante attribuito al dato contingente di avere prestato il proprio consenso alla conclusione di un contratto con la stessa».
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23.07.2013 - novità legge 104/1992. Anche parenti o affini entro il terzo grado conviventi di persone con grave disabilità possono godere di un congedo straordinario

In caso di mancanza, decesso, o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati” dalla legge, per prendersi cura del disabile.

Lo ha sancito la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 203/2013 del 18 luglio 2013, dichiarando illegittimo un articolo del Testo unico in materia di sostegno della paternità e della maternità. «La limitazione della sfera soggettiva vigente», osserva la Consulta, ricordando che la legge finora non includeva parenti o affini entro il terzo grado tra i soggetti che potevano accedere al congedo straordinario, «può pregiudicare l’assistenza del disabile grave in ambito familiare, allorché nessuno di tali soggetti sia disponibile o in condizione di prendersi cura dello stesso».

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