Il servizio messo a punto dall'Agenas permette a tutti i professionisti sanitari di visualizzare i crediti acquisiti nell'ambito del programma di formazione continua in medicina (Ecm). Disponibile anche un manuale per conoscere i dettagli sull'utilizzo.
06 LUG - L’Agenas ha comunicato che sul portale www.ape.agenas.it, nella sezione dedicata ai professionisti sanitari, è disponibile il servizio “myEcm, tramite cui ogni professionista potrà monitorare la propria situazione formativa visualizzando i crediti acquisiti nell’ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (Ecm). Disponibile anche manuale per conoscere i dettagli sull’utilizzo del servizio.
Il professionista, una volta registratosi, disporrà di una pagina personale tramite cui potrà:
-Verificare l’ammontare Ecm suddivisi per anno e tipologia di offerta formativa
-Consultare un elenco degli eventi formativi per i quali ha conseguito crediti nel corso del triennio
-Consultare un elenco di eventi di prossimo svolgimento per la propria professione
-Esprimere una valutazione sui corsi frequentati -quotidianosanita.it
Alle lezioni universitarie del corso in Infermieristica si tende, frequentemente, a subliminare le capacità tecniche del personale ausiliario (di supporto) per accrescere il novero delle competenze infermieristiche, spesso, anche consapevolmente, a danno della professionalità e dell'intellettualità dell'infermiere (art. 2229 C.C.).Non intendo dilungarmi su questo aspetto che attiene perlopiù alla materia del demansionamento strategico né sull'esegesi legislativa e giurisprudenziale delle competenze ausiliarie perché entrerei in una polemica che vede come maggiori responsabili gli insegnanti delle università e chi, per conto loro, ha deciso che nella didattica debba permanere la vecchia storia dell'infermiera della guerra di Crimea sacrificando utili informazioni di diritto sanitario (probabilmente pensando che all'infermiere non debbano interessare i diritti dei pazienti e la tutela del lavoro).
Riprendendo il discorso chiave della presente trattazione, giova ricordare che il principio sotteso gli artt. 2103, co. 1 e 2 C.C. e 52, D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 non è meramente formale ma sostanziale perché impedisce al datore di lavoro di sfruttare vergognosamente il professionista.
In pratica, in assenza di tale tutela, il medico alla fine della seduta operatoria potrebbe essere adibito alla pulizia della sala e non si potrebbe rifiutare di lavare il pavimento senza rischiare di essere licenziato per insubordinazione....
Il TAR Sardegna si è pronunciato sulla legittimità, o meno, dell'indizione di (nuove) procedure per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, in pendenza di una graduatoria valida ed efficace. In una precedente sentenza i Giudici della Sezione seconda, uniformandosi ad una recente sentenza del Consiglio di Stato, avevano stabilito che, nel caso di scorrimento di una graduatoria concorsuale in corso di validità, per la copertura di posti vacanti in organico, ai sensi dell'art. 91 del TUEL, non dovesse essere attivata la mobilità ex art. 30 comma 2 bis, in quanto l'obbligo di legge, ovvero la preferenza per la mobilità era stato già soddisfatto prima della decisione dell'amministrazione di bandire il concorso .Essi hanno lamentato l'illegittimità dell'operato della Asl, per essere stata violato la regola, ormai pacifica nel nostro ordinamento, secondo la quale, in vigenza di una graduatoria concorsuale, ove l'Amministrazione decida di provvedere alla copertura dei posti vacanti senza attingere dalla medesima, deve adeguatamente motivare in ordine alle ragioni che l'hanno indotta ad effettuare tale scelta in luogo del ricorso allo scorrimento della graduatoria (modalità di reclutamento del personale tendenzialmente favorita dall'ordinamento.
D’Amario contesta la sentenza del tribunale che assegna 20 minuti ai lavoratori per vestirsi e va in corte d’appello
La sentenza del tribunale di Pescara che ha riconosciuto agli infermieri dell’ospedale il diritto alla retribuzione per il tempo impiegato a indossare e togliere la divisa e a prendere le consegne di inizio e fine turno più gli arretrati non chiude il caso. La Asl di Pescara non accetta la sentenza e, ai 133 infermieri che hanno fatto ricorso, risponde con un’altra causa. Asl in corte d’appello. Secondo una delibera approvata dal direttore generale della Asl, Claudio D’Amario, la sentenza – che ha riconosciuto 20 minuti di tempo agli infermieri per cambiarsi e prendere la lista delle urgenze.
Informiamo i nostri Assicurati che anche per il 2013 è stato rinnovato il Sistema di Protezione Professionale a favore degli iscritti ad un collegio IPASVI e al Sindacato Nursind.
La Convezione per la copertura degli Infortuni Professionali, con ACE European Group Ltd, non ha subito variazioni mentre per le Coperture di RC Professionale e Tutela Legale Penale sono state stipulate due nuove Convenzioni che sostituiscono quelle precedentemente in vigore con Carige Assicurazioni S.p.A.
Il Sindacato Nursind intende continuare a contribuire all’adesione dei propri iscritti al programma versando la somma di € 8 a parziale copertura del premio RC.
Le Compagnie saranno quindi:
XL Insurance Company Limited per la Copertura di RC Professionale
ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG per la Copertura di Tutela Legale Penale
ACE European Group Ltd per la Polizza Infortuni
Le polizze sono intermediate da Willis Italia S.p.A..
NUOVE ADESIONI
L’adesione alle Convenzioni può essere effettuata on-line in qualsiasi periodo dell’anno seguendo le istruzioni fornite nelle pagine dedicate (N.B. E’ in ogni caso fondamentale inviare via fax i documenti richiesti completati e firmati; senza di essi infatti non sarà possibile attivare la copertura).
Le convenzioni sono sottoscritte da Pro.Me.Sa, Associazione finalizzata allo sviluppo di forme di protezione per le professioni sanitarie a favore degli iscritti ad un Collegio Ipasvi e a Nursind.
GIUSEPPE CONTI SEGRETARIO NURSIND ANCONA SCRIVE AL QUOTIDIANO SANITA' 31 MAG2013 - Gentile direttore, ho letto con grande attenzione il documento della commissione Europea e la nota del Dott. Costantino Troise – Segretario Nazionale Anaao. Condivido appieno le criticità presentate e condivido la necessità di adeguamento all’Europa. Parallelamente ritengo opportuno evidenziare che le stesse problematiche, in maniera ben più amplificata, riguardano gli Infermieri.
È approdato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 contenente il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Il regolamento, emanato In ottemperanza a quanto prescritto all’art. 54 D.Lgs. 165/2001, nel testo novellato dalla L. 190/2012 (legge sull’anticorruzione).
Il Consiglio di Stato in adunanza plenaria, con Sentenza n. 7 del 19 maggio 2013, ha affermato che dipendente pubblico che ha lavorato per un periodo temporalmente lungo, anche nei giorni feriali e senza usufruire del riposo compensativo, ha diritto ad un risarcimento del danno.
In merito alle modalità per comprovare il danno, il Consiglio di Stato ha chiarito che nei confronti di un dipendente pubblico che recrimina l’indennizzo per un danno scaturito da una continua ed incessante prestazione lavorativa (sette giorni su sette per un periodo sufficientemente protratto) è sufficiente provare, tramite documenti come buste paga, istanze, statini o diffide verso la Pubblica amministrazione di appartenenza, la mancata fruizione del riposo compensativo a causa di imposizioni di tipo aziendale. Il dipendente non è tenuto, invece, a dimostrare di aver subito dalla menzionata privazione un effetto negativo (danno).
I PROFESSIONISTI CHE HANNO E CHE CONTINUANO A CREDERE
NEL SINDACATO NURSIND, HANNO OTTENUTO UN GROSSO
RICONOSCIMENTO RIGUARDO LA VESTIZIONE E IL PASSAGGIO
DI CONSEGNE.
IL GG. 28.5.13, IL GIUDICE DEL LAV
IL SINDACATO NURSIND PESCARA CONTINUA CON CAPARBIETA’ A COMBATTERE PER FAR RISPETTARE E RICONOSCERE I DIRITTI DEI PROPRI ASSOCIATI PROFESSIONISTI INFERMIERI. I PROFESSIONISTI CHE HANNO E CHE CONTINUANO A CREDERE NEL SINDACATO NURSIND, HANNO OTTENUTO UN GROSSO RICONOSCIMENTO RIGUARDO LA VESTIZIONE E IL PASSAGGIO
Con ricorso depositato il 6-6-2008 T.B., dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, premesso di avere esercitato sia il diritto di astensione facoltativa dal lavoro L. n. 240 del 1971, ex art. 7, comma 1 (come sostituito dalla L. n. 63 del 2000, art. 3) in modo frazionato con rientro settimanale al lavoro il venerdì, sia il diritto di astensione durante le malattie del figlio come previsto dal successivo comma 4, chiedeva al Giudice del lavoro del Tribunale di Trento che fosse accertata la corretta interpretazione delle norme di legge e di c.c.n.l. applicabili al caso di specie e che il Ministero fosse condannato a rimborsare gli emolumenti indebitamente decurtati.
Il Dg dell’Ente previdenziale chiarisce la posizione dell’Istituto sul caso che ha scatenato vibrantiproteste nei medici. “L’Inps non ha mai sospeso le visite mediche di controllo, ha solo annunciato di doverle ridurre, in quantità, in conseguenza del taglio delle risorse. Ma con nuovi strumenti aumenteremo efficacia controlli”. Nel 2012 sono state effettuate 900 mila visite fiscali d’ufficio.
“Il fenomeno dell'esposizione occupazionale al rischio biologico negli operatori sanitari rappresenta – sottolinea il senatore - non solo un problema di tutela della salute del lavoratore ma è un vero e proprio problema sociale nella misura in cui l'operatore sanitario espone al rischio di contagio altri membri della società”. In particolare, in campo sanitario, i lavoratori sono quotidianamente esposti al contatto accidentale con sangue e con altri materiali biologici, potenzialmente infetti e dunque a forte rischio di contagio. Tra gli agenti patogeni trasmissibili a seguito di un'esposizione accidentale risaltano, per la gravità delle patologie a loro associate, i virus dell'immunodeficienza umana (HIV), dell'epatite C (HCV) e dell'epatite B (HBV).
In Italia invece il problema è che, nonostante le numerose norme in vigore e la diffusione di molte iniziative di prevenzione, “non vi è una normativa ad hoc che renda obbligatorio l'uso di aghi e di dispositivi di sicurezza – continua - è necessario, quindi, garantire il massimo livello di sicurezza nel comparto del lavoro ospedaliero sia ai lavoratori che ai pazienti”.
“Il fenomeno dell'esposizione occupazionale al rischio biologico negli operatori sanitari rappresenta non solo un problema di tutela della salute del lavoratore ma è un vero e proprio problema sociale nella misura in cui l'operatore sanitario espone al rischio di contagio altri membri della società”. In particolare, in campo sanitario, i lavoratori sono quotidianamente esposti al contatto accidentale con sangue e con altri materiali biologici, potenzialmente infetti e dunque a forte rischio di contagio. Tra gli agenti patogeni trasmissibili a seguito di un'esposizione accidentale risaltano, per la gravità delle patologie a loro associate, i virus dell'immunodeficienza umana (HIV), dell'epatite C (HCV) e dell'epatite B (HBV).In Italia invece il problema è che, nonostante le numerose norme in vigore e la diffusione di molte iniziative di prevenzione, “non vi è una normativa ad hoc che renda obbligatorio l'uso di aghi e di dispositivi di sicurezza è necessario, quindi, garantire il massimo livello di sicurezza nel comparto del lavoro ospedaliero sia ai lavoratori che ai pazienti”.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 2013 è stata pubblicata circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 con cui il Dipartimento della Funzione Pubblica fornisce le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, così come previsto dalla L. 190/2012 (Disposizioni per laprevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblicaamministrazione).
Come precisa la circolare, benché nella citata legge manchi una definizione di «corruzione», il relativo concetto deve essere inteso in senso ampio, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere
a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.
In base alla nuova legge, le strategie di prevenzione e contrasto della corruzione derivano dall’azione sinergica di tre soggetti:
a) il Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire indirizzi attraverso l’elaborazione delle linee guida;
b) il Dipartimento della funzione pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione;
c) la CIVIT, che, in qualità di autorità nazionale anticorruzione, svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza.
Il contesto nel quale le iniziative e strategie sono adottate è quello disegnato dalle norme nazionali ed internazionali in materia, soprattutto dalla Convenzione ONU contro la corruzione adottata dall’Assemblea generale il 31 ottobre 2003 e ratificata dall’Italia con L. 116/2009.
Con la circolare in oggetto, il Dipartimento della funzione pubblica ha inteso perseguire l’obiettivo di fornire informazioni e prime indicazioni all’amministrazione, con particolare riferimento alla figura del responsabile della prevenzione della corruzione, considerato il delicato compito organizzativo e di raccordo che deve essere svolto da quest’organo.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 2013 è stata pubblicata circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 con cui il Dipartimento della Funzione Pubblica fornisce le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, così come previsto dalla L. 190/2012 (Disposizioni per laprevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblicaamministrazione).Come precisa la circolare, benché nella citata legge manchi una definizione di «corruzione», il relativo concetto deve essere inteso in senso ampio, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.In base alla nuova legge, le strategie di prevenzione e contrasto della corruzione derivano dall’azione sinergica di tre soggetti:
a) il Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire indirizzi attraverso l’elaborazione delle linee guida;
b) il Dipartimento della funzione pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione;
c) la CIVIT, che, in qualità di autorità nazionale anticorruzione, svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza.Il contesto nel quale le iniziative e strategie sono adottate è quello disegnato dalle norme nazionali ed internazionali in materia, soprattutto dalla Convenzione ONU contro la corruzione adottata dall’Assemblea generale il 31 ottobre 2003 e ratificata dall’Italia con L. 116/2009.Con la circolare in oggetto, il Dipartimento della funzione pubblica ha inteso perseguire l’obiettivo di fornire informazioni e prime indicazioni all’amministrazione, con particolare riferimento alla figura del responsabile della prevenzione della corruzione, considerato il delicato compito organizzativo e di raccordo che deve essere svolto da quest’organo.
L’ASSOCIAZIONE CNOS/FAP REGIONE ABRUZZO, ORGANIZZA UN CORSO DI OPERATORE SOCIO SANITARIO A PESCARA SI RICERCANO OLTRE AGLI ALLIEVI IL CORPO DOCENTI ,PERTANTO SI INVITA AD INOLTRARE RICHIESTA SIA COME STUDENTE CHE COME DOCENTE .
La scrivente Organizzazione Sindacale NurSind della Provincia di Pescara .
In seguito alla soppressione della guardia interdivisionale chirurgica dal 01.02.13 riguardante il turno dalle ore 20 alle ore 8 che riguardavano i reparti di chirurgia 1, chirurgia 3 ed urologia.
Il reparto di Urologia attualmente è priva della guardia medica notturna attiva , il medico è reperibile e ciò si ripercuote sull’assistenza infermieristica, sulla sicurezza sia dell’assistito che dell’operatore infermieristico che quasi sempre nel turno notturno lavora da solo.
La scrivente Organizzazione Sindacale NurSind della Provincia di Pescara è stato fatto partecipe delle problematiche del reparto di Urologia che In seguito alla soppressione della guardia interdivisionale chirurgica dal 01.02.13 riguardante il turno dalle ore 20 alle ore 8 che riguardavano i reparti di chirurgia 1, chirurgia 3 ed urologia. Il reparto di Urologia attualmente è priva della guardia medica notturna attiva , il medico è reperibile e ciò si ripercuote sull’assistenza infermieristica, sulla sicurezza sia dell’assistito che dell’operatore infermieristico che quasi sempre nel turno notturno lavora da solo.
Nel caso di questa sentenza (n. 12376/2013, Sesta sezione penale della Cassazione) propenderei per dare completa ragione ai giudici di Cassazione, che nel rifiuto di un medico chirurgo di intervenire in un caso di emergenza hanno ravvisato una negligenza meritevole di condanna.
Oltretutto nella fattispecie la negligenza del medico costata la vita ad un ragazzo minorenne.
Il Tribunale di Perugia, con sentenza del 6/10/2009, aveva riconosciuto colpevole e condannato il medico U.D., accusato di essersi rifiutato di intervenire per un caso di urgenza. Nonostante il professionista, un dirigente medico di primo livello presso la struttura complessa di cardiochirurgia dell'ospedale di S. Maria della Misericordia di Perugia, fosse incaricato del servizio di reperibilità esterna quale primo reperibile, nonostante i ripetuti solleciti telefonici, non aveva reputato necessario intervenire. IN questo modo aveva violato gli art. 328 c.p. e l'art. 17 del C.C.N.L. dei dirigenti medici. La sentenza era stata confermata anche dalla Corte d'Appello di Perugia (sentenza del 25/05/2012).
Informiamo i nostri iscritti che anche per il 2013 è stato
rinnovato il Sistema di Protezione Professionale a favore degli
iscritti IPASVI.In dettaglio la Convezione per la copertura degli
Infortuni Professionali, con ACE European Group Ltd, non ha
subito variazioni mentre per le Coperture di RC Professionale e
Tutela Giudiziaria sono state stipulate due nuove Convenzioni
che sostituiscono con continuità quelle precedentemente in
vigore con Carige Assicurazioni SpA.
Informiamo i nostri iscritti che anche per il 2013 è stato rinnovato il Sistema di Protezione Professionale a favore degli iscritti IPASVI.In dettaglio la Convezione per la copertura degli Infortuni Professionali, con ACE European Group Ltd, non ha subito variazioni mentre per le Coperture di RC Professionale e Tutela Giudiziariasono state stipulate due nuove Convenzioni che sostituiscono con continuità quelle precedentemente in vigore con Carige Assicurazioni SpA.
La normativa tributaria mostra particolare attenzione per le persone con disabilità e per i loro familiari, riservando loro numerose agevolazioni fiscali.La presente guida illustra il quadro aggiornato delle varie situazioni in cui sono riconosciuti benefici fiscali in favore dei contribuenti portatori di disabilità, indicando con chiarezza le persone che ne hanno diritto.
L'Azienda USL di Pescara ha indetto un bando per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per le figure professionali di cui al CCNL del Comparto Sanità, tra cui il personale infermieristico (e non solo) per un periodo di 48 mesi riconducibile alla disciplina prevista dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e dal decreto legislativo n. 163 del 2006
Non intende neppure la possibilità per un ‘Azienda Sanitaria Locale di far ricorso al predetto istituto dopo l’introduzione nel citato art. 20 della lett. “i bis” (con la L. 23.12.2009 n. 191) che estende la sua applicazione anche ad utilizzatori anche pubblici “per l’esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona”.
Il Sindacato Nursind intende invece contestare l’applicabilità del suddetto istituto agli infermieri sia per ragioni di legalità che di opportunità.
L’evoluzione delle professioni infermieristiche vede il suo inizio con il D.lgs 30 dicembre 1992 n.502 che, nell’adeguare l’impianto del SSN nato dalla legge 833/78, trasferisce la formazione infermieristica dalla sede regionale a quella universitaria e statuisce che la conseguente ridefinizione del profilo professionale dell’infermiere e dell’infermiere pediatrico
Le parti danno atto che il documento oggetto del presente Accordo fornisce indicazioni utili a favorire un armonico sviluppo di tutti i servizi sanitari territoriale e ospedaliero, nell'ambito dell'emergenza- urgenza e del settore delle cure primarie.
CHIETI Elettrocardiogramma in lettura a distanza nel policlinico Santissima Annunziata, il Nursind, sindacato degli infermieri, ne approfitta per rivendicare un ruolo centrale della categoria nell’offerta sanitaria. Il sistema di refertazione sta per subire una rivoluzione nelle corsie dell’ospedale teatino.
Assenza giustificata per chi partecipa alle operazioni di voto. I lavoratori dipendenti, infatti, qualora vengano nominati presidente, segretario, scrutatore o rappresentante di lista presso seggi, possono assentarsi dal lavoro con diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni di voto e scrutinio. Si chiamano «permessi elettorali» e fanno sì che i giorni di assenza vengano considerati a tutti gli effetti aggiornate di attività lavorativa.