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Corte Costituzionale, 02 giugno 1994, n. 218 - Mondo del lavoro e HIV

Si Ricorda che L'art. 5 della legge n. 135 del 1990 stabilisce che nessuno può essere sottoposto, senza il proprio consenso, ad analisi tendenti ad accertare l'infezione da HIV, se non per motivi di necessità clinica nel suo interesse (terzo comma), e che l'accertata infezione da HIV non può costituire motivo di discriminazione in particolare, tra l'altro, per l'accesso a posti di lavoro o per il mantenimento di essi (quinto comma). L'art. 6 vieta ai datori di lavoro di svolgere indagini dirette ad accertare, nei dipendenti o per l'instaurazione di un rapporto di lavoro, l'esistenza di uno stato di sieropositività.


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Cassazione: illegittimo il licenziamento dell'infermiere Asl che per alcune ore svolge lavori presso una struttura privata

Una sentenza della sezione lavoro della Corte di Cassazione che richiama il principio di proporzionalità del licenziamento.

Non si ritiene giustificato il licenziamento di un lavoratore che abbia violato una norma di legge o non abbia adempiuto un obbligo contrattuale "occorrendo pur sempre che tali violazioni siano di una certa rilevanza".La sez. Lavoro della Corte di Cassazione si è così espressa nella sent. 13158/2015 riguardante la vicenda di un infermiere professionale alle dipendenze dell'Azienda USLL n.12 di Venezia, il quale si è visto licenziare poiché aveva svolto la medesima attività presso un centro privato convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

Al caso di specie risultano applicabili le disposizioni del D. Lgs. n. 165 del 2001 che stabiliscono che il rapporto d'impiego con il Servizio sanitario nazionale debba avere natura esclusiva, cosicché è da ritenersi con esso incompatibile ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale.

Tuttavia, relativamente al licenziamento per giusta causa, gli ermellini hanno richiamano il principio di proporzionalità tra fatto addebitato e recesso, chiarendo che il ricorso alla massima sanzione disciplinare si giustifica "solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali" tale da alterare irrimediabilmente il vincolo fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro e da valutarsi in concreto.

Non è sufficiente, secondo la Suprema Corte, la sola violazione di legge dovendosi assegnare "rilievo all'intensità dell'elemento intenzionale, al grado di affidamento richiesto dalle mansioni, alle precedenti modalità di attuazione del rapporto, alla durata dello stesso, alla natura e alla tipologia del rapporto medesimo".

La Cassazione non ha riscontrato nel caso di specie una motivazione sufficiente a sorreggere  il licenziamento  secondo i criteri appena richiamati, vista l'esiguità del tempo dedicato alle mansioni presso la struttura privata (complessivamente 20-24 ore mensili) e la dimostrazione che i cambi turno richiesti per quest'attività erano in realtà richiesti "praticamente da tutti i colleghi" dell'infermiere.

 

Cassazione Civile, testo sentenza 13158/2015

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Responsabilità medica: Cassazione, il primario risponde dei danni se, pur essendo al corrente di carenze organizzative dell'ospedale, non fa trasferire il paziente .Corte di Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 22338 del 22 Ottobre 2014

In caso di domanda di risarcimento del danno da errore medico – o, come nel caso di specie, se la carenza è attribuibile all'intera struttura sanitaria - quali sono gli strumenti a disposizione del giudice per accertare eventuali responsabilità?

Va sicuramente premesso che la figura del primario è qualificata dal diritto come “apicale” rispetto all'intero assetto organizzativo sanitario. Sue funzioni essenziali sono quelle di vigilare circa l'attività del “personale sanitario, tecnico, sanitario ausiliario ed esecutivo” a lui assegnato. In generale il primario è responsabile di ogni paziente che si trova presso la sua divisione, decidendo in merito alla formulazione della diagnosi definitiva e predisponendo ricoveri e dimissioni.

In ogni caso, “il primario ospedaliero risponde del deficit organizzativo della struttura da lui diretta, ove non dimostri di avere adempiuto tutti gli obblighi a lui imposti dall'art. 7 del Dpr 128/1969, e cioè di essersi informato sulle condizioni dei malati, di avere impartito le necessarie istruzioni al personale e di avere predisposto le direttive per eventuali emergenze”.

E' dunque da ritenersi illogica e contraddittoria la motivazione della sentenza che, disponendo per il rigetto della domanda di risarcimento del danno avanzata dal danneggiato o dai suoi familiari (in questo caso, proposta dai genitori per il danno irreversibile subito dal figlio in sede di parto assistito) accerti una carenza strutturale dell'ospedale ma esenti da responsabilità il primario che, conscio della situazione di deficit, ometta di disporre il trasferimento del paziente presso struttura idonea ad eseguire l'intervento. Per tale motivo il ricorso viene accolto e la sentenza cassata con rinvio ad altra Corte d'appello, considerata “l'aberrante logica deduttiva” posta in essere dalla Corte territoriale.

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CARENZA DI PERSONALE, IMPOSSIBILITA' A COPRIRE TURNI DI LAVORO E ASSICURARE LE FERIE ESTIVE ASL PESCARA

La scrivente Org. Sindacale  Nursind sollecitato  dal personale infermieristico dell’UO di Geriatria riguardo la grave carenza di personale infermieristico e OSS, in quanto risultano trasferiti n 4 infermieri da geriatria in altre UO, 2 infermieri malattia di lunga durata,2 OSS in malattia di lunga durata .Visto l’impossibilità di rimpiazzare in breve tempo il personale carente e quindi impossibilità di coprire i turni di lavoro in particolare infermieri. Considerato l’impossibilità dettato sia a livello nazionale che regionale  di assumere personale a tempo determinato per coprire i turni delle ferie estive si ricorda che la fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno quindici giorni continuativi di ferie  esclusi i festivi nel periodo 1 giugno - 30 settembre.

Si fa presente che problematiche simili risultano  presenti anche presso le UO di Chirurgia Toracica  e la Chirurgia 1° Sud sempre del PO di Pescara, dovute sia a malattie e sia al mancato rinnovo di contratti a tempo determinato del personale infermieristico.

In caso di non rimpiazzo in modo celere del personale a tempo determinato con quello di ruolo, ci saranno altre UO da accorpare.

 

Lettera geriatria -   lettera ferie -  lettera doppie notti ----  art. il centro 30.6.15

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SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE NON RETROATTIVA Blocco contratti statali, la Consulta: «È illegittimo», ma non per il passato Evitata mina da 35 miliardi sui conti

Il ricorso presentato dal sindacato Confsal-Unsae qualora accolto avrebbe comportato un esborso per lo Stato di almeno 35 miliardi. I sindacati: «Subito tavolo per rinnovo»

La Corte Costituzionale disinnesca la mina sui conti pubblici: la Consulta ha infatti dichiarato «illegittimo» il blocco di contratti e stipendi nella Pubblica amministrazione degli ultimi sei anni, ma allo stesso tempo ha specificato che la sua pronuncia non avrà effetti retroattivi. Verrà quindi evitato il «buco» di bilancio di 35 miliardi di euro paventato dall’Avvocatura generale dello Stato. Il ricorso e la mina sui conti pubblici.

Il ricorso contro il blocco dei contratti era stato presentato dal sindacato Confsal-Unsa e qualora accolto in pieno avrebbe comportato un esborso per lo Stato di almeno 35 miliardi per la vacanza tra il 2010 e il 2015, con un effetto strutturale di 13 miliardi annui a partire dal 2016, secondo una memoria presentata dall’Avvocatura dello Stato che aveva difeso il governo davanti ai giudici costituzionali. Il blocco del rinnovo dei contratti per i lavoratori del pubblico impiego è stato inserito da vari governi in decreti per il risanamento dei conti pubblici a partire dal 2009.E ora i sindacati chiedono «l’apertura immediata di un tavolo di contrattazione per arrivare al rinnovo del contratto subito»

scarica Articolo -----    COMUNICATO --- Comunicato Bottega --- La SENTENZA SBLOCCO CCNL

 

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RICHIESTA PAGAMENTO TASSA COLLEGIO AL PROPRIO DATORE DI LAVORO PER ESCLUSIVITA' DEL RAPPPORTO DI LAVORO

IL NURSIND DI PESCARA  HA INOLTRATO RICHIESTA ALLA ASL DI PESCARA  PER IL RIMBORSO  AI PROFESSIONISTI ISCRITTI AL COLEGIO IPASVI E COLLEGIO OSTETRICHE DELLA TASSA ANNUALE NECESSARIA PER ESERCITARE LA PROFESSIONE, IN QUANTO DA UNA RECENTE SENTENZA RIGUARDANTE UN AVVOCATO DIPENDENTE INPS, SI CONDANNAVA L'ENTE A RIMBORSARE LE SOMME .
SI RITIENTE CHE LA BATTAGLIA SIA DIFFICILE ,LUNGA,COSTOSA E SIA DA FARE CON RICORSI PILOTA, IN QUANTO ESSENDOCI L'OBBLIGO DI ESCLUSIVITA' DA PARTE DEL DIPENDENTE PUBBLICO DELLE AZIENDA SANITARIE . LA RICHIESTA NON è INFONDATA MA SARA' MOLTO DIFFICILE VINCERE.

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La Pillola del giorno dopo”. Dal 08.05.15 in farmacia senza ricetta e senza test di gravidanza. La determina Aifa in Gazzetta Ufficiale

Nel provvedimento si prevede l’erogazione del farmaco anticoncezionale d’emergenza ellaOne senza prescrizione medica per le donne in età maggiore di 18 anni e l’abolizione dell’obbligo del test di gravidanza prima di assumere il farmaco per tutte le donne (maggiorenni e minorenni).

 

11 MAG - HRA Pharma Italia ha annunciato che nella Gazzetta Ufficiale dell‘8 maggio 2015 è stato pubblicato la determina con cui l’Aifa ha dato la possibilità di ottenere direttamente in farmacia la pillola per la contraccezione d’emergenza ellaOne (ulipristal acetato, 30mg), senza più la necessità di una prescrizione. Questo consentirà a tutte le donne di età superiore ai 18 anni di ottenere l'accesso diretto alla contraccezione d'emergenza. Contemporaneamente è stata anche abolita la obbligatorietà del test di gravidanza precedentemente previsto. EllaOne è efficace se usato durante le prime 24 ore,

 

DETERMINA  AIFA

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La Sentenza del Tar del Lazio che boccia il Decreto del Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 259 del 6.08.2014,riguardante l’Atto di autonomia aziendale delle aziende sanitarie della regione Lazio” relativa all’Assistenza Infermieristica e delle alt

Pulimeno (Ipasvi Roma): "Il governo assistenziale deve essere dell'infermiere, non del medico"    Tratto Da Quotidiano Sanità

 

15 MAG -15 - La sentenza del Tar del Lazio che boccia il Decreto del Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 259 del 6.08.2014, concernente “Approvazione dell’Atto di indirizzo per l’adozione dell’Atto di autonomia aziendale delle aziende sanitarie della regione Lazio” nella parte relativa al punto 5.6, relativa all’Assistenza Infermieristica e delle altre professioni sanitarie "porterebbe l'assistenza e l'organizzazione sanitaria indietro anni luce rispetto alla cultura attuale e al modello di sanità moderna ed efficienze che si vuole realizzare. Una sentenza sicuramente non in linea con quello che si vuole fare oggi del Ssn, cioè renderlo più innovativo e spendibile rispetto ai servizi che i cittadini si aspettano di ricevere. E questo avviene se tutti gli stakeholder del sistema funzionano insieme, ma ognuno per la loro competenza". Questo il commento di Lia Pulimeno, presidente del Collegio Ipasvi di Roma riguardo alla sentenza n.6513 del 6 maggio 2015 del Tar Lazio.
Secondo Pulimeni i giudici "hanno fatto confusione su questa linea di indirizzo che tende giustamente ad affidare a ogni professionista, ognuno per le sue competenze, percorsi propri, anche di tipo organizzativo. Nessuno vuole rubare niente a nessuno. Semplicemente la gestione dei processi assistenziali e diversa dalla gestione dei percorsi clinici, di cui è competente il medico, ed è quindi corretto che l'organizzazione sia diversa", ribadisce Pulimeno. Che però chiarisce: "E' poi ovvio che la parti devono essere collaborative e i percorsi armonizzati, perché altrimenti il sistema non funziona. Ma questo è un aspetto già acquisito, che gli infermieri hanno ben chiaro". Il decreto, secondo la presidente Ipasvi di Roma, "era assolutamente chiaro su tutti questi aspetti in gioco". "Il governo assistenziale" per Pulimeno deve essere "dell'infermiere e non del medico. E nelle realtà dove questo è già stato realizzato, si stanno raccogliendo importanti risultati".

 

 

 

 

 

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Cassazione. La responsabilità professionale dipende dalle mansioni e attività svolte. E non solo da ruolo e qualifica dell’operatore coinvolto

Questo il principio che ha ispirato due sentenze che hanno ritenuto comunque responsabili un autista di ambulanza che non ha aiutato l’infermiera a movimentare un paziente in lettiga e un medico “frequentatore volontario” per aver mancato di richiedere specifici accertamenti diagnostici a una paziente ricoverata

- La Corte di cassazione estende la “posizione di garanzia” anche oltre i confini tradizionali. 
Prima di inoltrarci nella definizione della posizione di garanzia vediamo succintamente due recentissime sentenze del giudice di legittimità.
Nel primo caso a un autista soccorritore” – figura non riconosciuta a livello nazionale - veniva contestato di non avere prestato collaborazione a un infermiera nella movimentazione di un paziente su una lettiga causandone la morte in relazione al “malaccorto imbragamento e alla circostanza che la barella, in violazione, delle prescrizioni del costruttore, era stata movimentata da una sola persona - l’infermiera giustappunto - invece che almeno da due operatori.

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Sindrome da fatica cronica nel dipendente ospedaliero, risarcimento del danno e cambio della mansione lavorativa (Cassazione civile sez. lavoro, sentenza 6.8.2014 n. 17693)

La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 4.12.2007, in riforma della decisione del Tribunale di Mantova, condannava l'Azienda Ospedaliere Carlo Poma di (OMISSIS) al risarcimento del danno biologico in favore di F.D., per l'aggravamento del grado di invalidità dal 35 al 50%, riconosciuto alla predetta dalla competente commissione sanitaria il 10.12.1998, imputabile alla condotta negligente del datore di lavoro che aveva violato il disposto dell'art. 2087 c.c., danno quantificato in Euro 59.758,46, oltre accessori dal luglio 2003.

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NURSIND – SINDACATO DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE - TUTELA DEL PRECARIATO DELLA SANITA’ – ESPOSTO/DIFFIDA L. 234.2012

DPCM PRECARI DEL 6.05.15

PRECARI

 

Il sottoscritto Andrea Bottega, nella qualità di segretario nazionale del “NURSIND”,
sigla sindacale maggiormente rappresentativa del comparto sanità
ESPONE
che, ai sensi dell’art.64 del d.lgs.165/2001, alle sigle sindacali maggiormente
rappresentative è consentito di intervenire, anche in via pregiudiziale, al fine di
definire controversie afferenti l’interpretazione di contratti e/o accordi collettivi;
che il DPCM 6 marzo 2015, pubblicato in Gazz. Uff. nr. 94 del 23-4-2015, che ha
disciplinato le procedure concorsuali per le assunzioni a tempo indeterminato del
personale con contratto a tempo determinato del comparto sanità, non ha disposto la
totale stabilizzazione del suddetto personale avendo imposto una serie di vincoli
finanziari legati ai limiti di spesa previsti da una molteplicità di norme puntualmente
richiamate nelle premesse ai citato decreto presidenziale ;
che, il decreto 6 marzo 2015 è rivolto solamente al personale che alla data del 30
ottobre 2013 abbia maturato negli ultimi 5 anni almeno tre anni di servizio;
Andrea Bottega, nella qualità di segretario nazionale del “NURSIND”, sigla sindacale maggiormente rappresentativa del comparto sanità ESPONE   che, ai sensi dell’art.64 del d.lgs.165/2001, alle sigle sindacali maggiormente rappresentative è consentito di intervenire, anche in via pregiudiziale, al fine di definire controversie afferenti l’interpretazione di contratti e/o accordi collettivi; che il DPCM 6 marzo 2015, pubblicato in Gazz. Uff. nr. 94 del 23-4-2015, che ha disciplinato le procedure concorsuali per le assunzioni a tempo indeterminato del personale con contratto a tempo determinato del comparto sanità, non ha disposto la totale stabilizzazione del suddetto personale avendo imposto una serie di vincoli finanziari legati ai limiti di spesa previsti da una molteplicità di norme puntualmente richiamate nelle premesse ai citato decreto presidenziale ; che, il decreto 6 marzo 2015 è rivolto solamente al personale che alla data del 30 ottobre 2013 abbia maturato negli ultimi 5 anni almeno tre anni di servizio.

 

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Cassazione. Annullata assoluzione per due infermieri accusati per decesso di un paziente in Pronto Soccorso. Era morto per infarto in attesa di essere visitato. Processo da rifare

In primo grado giudicati colpevoli. Uno per aver sbagliato codice al triage (verde anziché giallo). L'altro (al turno di notte), per la mancata rivalutazione delle condizioni del paziente. In appello l’assoluzione, anche perché veniva constatato l’eccezionale afflusso di persone in quel giorno. Ma per la Cassazione l’affollamento non è una scusante anche perché doveva essere lo stesso personale di PS a dare l’allarme e chiedere rinforzi

08 APR - La Corte di cassazione interviene sul triage di pronto soccorso, sul suo funzionamento e sulle responsabilità del personale infermieristico. Il fatto. Paziente entra al pronto soccorso con dolore toracico a cui viene assegnato un codice verde. Il paziente non viene monitorato e non viene rivalutato. Dopo circa sei ore dall’ingresso il paziente si “accascia improvvisamente” per arresto cardiaco in sala di attesa. Viene immediatamente sottoposto a angioplastica coronarica ma decede per successive complicanze.

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Atto medico. In arrivo proposta parlamentari PD: “Funzione medica accerchiata da nuove professioni. Tempi maturi per una legge che faccia chiarezza per medici e cittadini”

25 MAR - “L’atto medico ricomprende tutte le attività professionali di carattere scientifico, di insegnamento, di formazione, educative, organizzative, cliniche e di tecnologia medica, svolte al fine di promuovere la salute, prevenire le malattie, effettuare diagnosi e prescrivere cure terapeutiche o riabilitative nei confronti di pazienti, individui, gruppi o comunità, nel quadro delle norme etiche e deontologiche”.

Non è una dichiarazione d’intenti o un passaggio di una relazione a qualche convegno. E’ il testo dell’articolo 1 di una nuova proposta di legge parlamentare che la deputata PD Vittoria D’Incecco si accinge a presentare alla Camera e sulla quale ha già ricevuto diverse adesioni di altri parlamentari democratici.

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Lazio: l’infermiere "tappabuchi" è legge

Non possiamo non rimanere basiti nel leggere quanto deliberato dalla Regione Lazio nei provvedimenti pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione del 2 aprile scorso (supplemento al n. 27) riguardo ai criteri di accreditamento per l’apertura ed il funzionamento di “strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali” e “strutture che prestano i servizi di Mensa sociale e accoglienza notturna, i Servizi per la vacanza, i Servizi di emergenza e di pronto intervento assistenziale e dei Centri diurni”, assunti con le deliberazioni nn. 124, 125 e 126 del 24 marzo scorso.

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ORE 13-14,30 PARCHEGGIO DIPENDENTI OFF LIMITS INIZIA LA CACCIA ASL TESORO

La scrivente Organizzazione Sindacale Nursind da anni cerca di sensibilizzare la Direzione Sanitaria

Ospedaliera Di Pescara, il Dott. Fortunato prima ora il Dott. Cortesi, riguardo il grave problema del

parcheggio dei dipendenti soprattutto nel turno pomeridiano. La fascia oraria più problematica, in

particolare dal lunedì al venerdì, risulta essere quindi dalle 13,00 alle 14,30 e riuscire a trovare un posto

auto diventa una vera e propria caccia al tesoro, provocando ai dipendenti stress e ritardi al cambio

turno.


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La scrivente Organizzazione Sindacale Nursind da anni cerca di sensibilizzare la Direzione Sanitaria

 

Ospedaliera Di Pescara, il Dott. Fortunato prima ora il Dott. Cortesi, riguardo il grave problema del
parcheggio dei dipendenti soprattutto nel turno pomeridiano. La fascia oraria più problematica, in
particolare dal lunedì al venerdì, risulta essere quindi dalle 13,00 alle 14,30 e riuscire a trovare un posto
auto diventa una vera e propria caccia al tesoro, provocando ai dipendenti stress e ritardi al cambio
turno.

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Cassazione. Paziente muore per farmaco sbagliato. Confermata condanna per omicidio colposo a “infermiere coordinatore” che non aveva segnalato allergia riportata nell’anamnesi

Il medico incaricato dell’anamnesi, in presenza dell’infermiere coordinatore, aveva segnalato un’allergia all’amoxicillina. Ma in reparto gli viene comunque prescritta dal medico e somministrata causandone il decesso. Per la Corte l’infermiere coordinatore aveva comunque l’obbligo di vigilare e segnalare l’errore essendo a conoscenza dell'allergia del paziente.

Commento Benci

Sentenza

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Corte di Cassazione – Penale (violazione della regola prudenziale di informare i sanitari del cambio turno)

La Corte d’Appello, di Torino rideterminando la pena inflitta, confermava nel resto la sentenza di primo grado che aveva dichiarato responsabili del reato di lesioni colpose il medico chirurgo esecutore di un intervento di plastica addominale ed una infermiera professionale preposta all’assistenza postoperatoria.

Secondo l’imputazione, nelle rispettive qualità, gli imputati cagionavano al paziente l'aggravamento della complicanza emorragica insorta - senza colpa - a seguito del trattamento sanitario, facendo insorgere shock emorragico e concreto pericolo per la vita.

In particolare al medico imputato si rimproverava che, dopo l'esecuzione dell'intervento e dopo aver personalmente constatato che il paziente lamentava forti dolori, pur se aspecifici, ancorchè fosse nota la possibile insorgenza di complicanza emorragica in conseguenza del tipo d'intervento (in presenza, tra l'altro, di condizioni soggettive - cardiopatia con pregresso infarto del miocardio - annotate nel referto di visita cardiologica inserito in cartella clinica, che lo esponevano a rischio di gravi conseguenze in caso di emorragia) di aver omesso di impartire adeguate istruzioni al personale di assistenza, nonchè di assicurarsi che fosse disposta adeguata vigilanza postoperatoria sul paziente nel corso della notte e, inoltre, a fronte dell'insorgenza di ulteriori sintomi tali da indurre il sospetto di insorgenza della complicanza, dopo aver visitato il paziente, di aver lasciato la clinica comunicando che sarebbe tornato l'indomani.

La sentenza è stata confermata in Cassazione. [Avv. Ennio Grassini)

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INAIL, linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere

Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere. Deviazioni per ragioni personali.

Con la circolare numero 62 dello scorso 18 dicembre l’INAIL ha indicato le linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere e in particolare per le deviazioni per ragioni personali. L’INAIL premette che la normativa vigente in materia prevede l’esclusione della tutela dell’infortunio in itinere nel

caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate […]. L’interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti.

Nonostante l’entrata in vigore di questa norma che disciplina l’infortunio in itinere, il significato da attribuire al concetto di “esigenze essenziali” continua a suscitare perplessità in fase di applicazione.

Fatte le dovute considerazioni del caso, acquisito il parere dell’Avvocatura generale, l’INAIL ritiene di poter estendere la tutela assicurativa agli eventi in itinere occorsi durante le deviazioni per ragioni personali, per i motivi che di seguito si espongono.

Infortuni in itinere e eventi intercorsi durante il percorso interrotto o deviato per accompagnare i figli a scuola

L’infortunio occorso al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare il proprio figlio a scuola, potrà essere ammesso alla tutela assicurativa dopo una preliminare verifica della necessarietà dell’uso del mezzo privato, e sarà poi subordinato alla verifica delle modalità e delle circostanze del singolo caso (come ad es. l’età del figlio, la lunghezza della deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per assolvere l’obbligo familiare di assistenza del figlio), attraverso le quali dovrà essere ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e “necessitato” tra il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata.

L’INAIL ricorda infine che la Suprema Corte di Cassazione ha sottolineato che:

la valutazione delle circostanze di fatto della interruzione non necessitata è compito del giudice di merito il quale potrà adottare criteri quali il tempo della sosta in termini assoluti, o in proporzione alla durata del viaggio, in quanto la interruzione non necessitata non può essere di durata tale da elidere il carattere finalistico che giustifica la tutela dell’infortunio in itinere, o delle motivazioni stesse della sosta, avvalendosi delle indicazioni della giurisprudenza nazionale o, ove mancante e quale criterio meramente sussidiario, anche di quella dei Paesi comunitari.

Efficacia nel tempo

LLe disposizioni di cui alla presente circolare, conclude l’Istituto, si applicano ai casi futuri nonché alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.

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