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Agenzia Entrate La guida 2017 sulle spese sanitarie detrazioni al 19%

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La guida è stata pensata, scrivono le stesse Entrate, per garantire "un accesso semplice e intuitivo alle informazioni sugli argomenti fiscali di maggior interesse per i cittadini".

In pratica, una sorta di vademecum che prende spunto dai chiarimenti forniti dalla circolare n. 7/E/2017, realizzata dall'Agenzia delle Entrate insieme alla Consulta nazionale dei Caf, per guidare i contribuenti nella compilazione corretta della dichiarazione dei redditi e per l'apposizione del visto di conformità da parte dei Centri di assistenza fiscale e dei professionisti abilitati. Le spese sanitarie rappresentano, afferma l'Agenzia, la tipologia di sconto fiscale maggiormente richiesta tra le detrazioni e deduzioni previste dalla legge. Un ammontare di quasi 700 milioni, per il periodo d'imposta 2016, di documenti fiscali, tra scontrini per farmaci, fatture per visite specialistiche.

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Responsabilità professionale. La Cassazione stabilisce quando è di equipe. 20/04/2017, n. 27314

 

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La Cassazione sentenzia sulla Responsabilità di equipe (medica): tutti i componenti dello staff, non solo il primario, sono tenuti alla verifica degli errori altrui. (da La legge per tutti) Secondo le ultime sentenze della Cassazione non è responsabile penalmente solo chi sbaglia in prima persona, ma ne risponde anche chi non commette l’errore, quando l’errore viene realizzato in “equipe medica” da un collega.Questo perché quando si procede in Team, ciascuno degli operatori sanitari ha l’obbligo di controllare, laddove è possibile, l’attività degli altri e verificarne eventuali errori. La recente sentenza di Cassazione chiarisce però quando c’è responsabilità di equipe, che non si può verificare sempre; non esiste infatti sempre una responsabilità oggettiva per errore altri, cosa che il diritto penale rifiuta.È necessario dunque, stabilire quando ciascun componente dello staff è chiamato a rispondere non solo dei propri errori, ma anche di quelli degli altri operatori, durante l’intervento.Il medico è sempre tenuto a verificare la correttezza delle azioni dell’altro, ed è anche vero che esiste il principio di affidamento, per cui non si può ricominciare un processo tutto da capo per verificarlo, ma si può fare affidamento sul fatto che gli altri soggetti agiscono secondo regole di diligenza.La sentenza stabilisce che nel momento in cui l’attività di equipe è corale, ognuno deve esercitare il controllo sull’altro, e dell’errore ne rispondono tutti i componenti dello staff, diversamente, nel momento in cui i ruoli di ciascuno sono restano distinti, dell’omissione ne risponde solo il singolo operatore.Di seguito due esempi, il primo di responsabilità di equipe, il secondo di responsabilità del singolo.• Cassazione penale, 20/04/2017, n. 27314 .                                                                                                                                                                                                              L’obbligo di diligenza che grava su ciascun componente dell’equipe medica, concerne non solo le specifiche mansioni a lui affidate, ma anche il controllo sull’operato e sugli errori altrui, che sono evidenti e non settoriali, in quanto rilevabili con l’ausilio di comuni conoscenze da professionista medio.La Corte condanna per omicidio colposo, non solo il ginecologo, ma anche le ostetriche, ritenendo che l’errore commesso dal ginecologo, nel trascurare i segnali di sofferenza fetale, non esonerava le ostetriche dal dover segnalare il peggioramento del tracciato cardio-corografico, in quanto tale attività rientrava nelle competenze di entrambe le figure professionali operanti in equipe.

Il paziente viene sottoposto ad intervento di colecistectomia per via laparoscopica; durante l’intervento viene lesionata l’aorta, per la quale non si provvede ad idonea sutura, ovvero viene saturata la parte anteriore e ci si accorge della lesione nella parte posteriore.
Il paziente muore per shock emorragico.
In prima istanza, per via del principio di responsabilità di equipe, entrambe i due professionisti vengono ritenuti colpevoli, il principale esecutore della manovra ed il secondo operatore che aveva il compito materiale di tenere il divaricatore e l’aspiratore.
In appello il secondo operatore viene scagionato, in quanto a questo non potevano addebitarsi le modalità di effettuazione della sutura, perché rientranti nelle competenze specifiche, settoriali e, per di più specialistiche del primo operatore.

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Il sovraffollamento del Ps non giustifica errori di attribuzione codice: sentenza di condanna per un infermiere

La figura dell’infermiere di triage nasce nel 1996, in seguito alla pubblicazione delle linee guida sul sistema emergenza-urgenza sanitaria in applicazione del Ministero della Sanità, che prevede che la funzione del triage sia svolta da un infermiere formato.
Il triage, nasce dall’esigenza di razionalizzare i tempi di attesa in funzione delle necessità dei pazienti e, tra i suoi obiettivi rientrano:

  • attribuzione di un codice di priorità che regoli l’accesso alle cure in relazione alla gravità;
  • Individuazione dei pazienti urgenti ed inoltro all’area si trattamento;

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UO Complessa Infermieristico ed Ostetrico come da DGR n 78 Del 28.2.17 - mancata applicazione ASL Pescara - modifica ed integrazione atto aziendale

La scrivente Org. sindacale Nursind dopo anni di attesa, ha potuto constatare che da parte della Regione Abruzzo c’è stato
il riconoscimento e attuazione della L. n. 251/2000 per l’attivazione del Dipartimento delle Professioni Sanitarie e
l’istituzione della UOC Infermieristico e Ostetrico.
Nel contempo, in merito alla bozza dell'atto aziendale della ASL Di Pescara presentata in data 19 aprile 2017 alle O.S., ha
potuto constatare, che la ASL di Pescara non ha ottemperato alle linee guida per la redazione degli atti aziendali dove
veniva specificato nella struttura organizzativa - assistenza ospedaliera art 2.5 dipartimento delle professioni
sanitarie DGR n 78 Del 28.2.17 Reg. Abruzzo ,ma ha previsto una UO semplice a valenza dipartimentale,
La scrivente Org. sindacale Nursind dopo anni di attesa, ha potuto constatare che da parte della Regione Abruzzo c’è stato il riconoscimento e attuazione della L. n. 251/2000 per l’attivazione del Dipartimento delle Professioni Sanitarie e l’istituzione della UOC Infermieristico e Ostetrico.
Nel contempo, in merito alla bozza dell'atto aziendale della ASL Di Pescara presentata in data 19 aprile 2017 alle O.S., ha potuto constatare, che la ASL di Pescara non ha ottemperato alle linee guida per la redazione degli atti aziendali dove veniva specificato nella struttura organizzativa - assistenza ospedaliera art 2.5 dipartimento delle professioni sanitarie DGR n 78 Del 28.2.17 Reg. Abruzzo ,ma ha previsto una UO semplice a valenza dipartimentale.

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Home Care Premium, come beneficiare del contributo per l'assistenza domiciliare 2017

Home Care Premium è il programma dell'Inps che punta a valorizzare l'aiuto alle persone disabili e non autosufficienti con un premio per la cura a domicilio.

Come di consueto l'Inps ha rinnovato recentemente il programma Home Care Premium, il progetto che mira a valorizzare l'assistenza per le persone disabili e non autosufficienti, attraverso un contributo mensile finalizzato a coprire i costi per l'assunzione di una badante (prestazione prevalente) per l'assistenza domiciliare e all'erogazione di prestazioni integrative prestate dagli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) convenzionati con l'Inps in cui il disabile risiede. L'appuntamento è importante e, pertanto, va analizzato con attenzione in quanto consente alle famiglie che hanno un disabile da gestire un aiuto prezioso per coprire parte dei costi di assistenza.

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OBBLIGO ASSICURATIVO PROFESSIONISTI SANITARI

OBBLIGO ASSICURATIVO PROFESSIONISTI SANITARI
NB) LA POLIZZA COPRE ANCHE I RISCHI ASSICURATIVI
DI COORDINATORI E OSTETRICHE
UNA POLIZZA PER TUTTI GLI ISCRITTI NURSIND
Gentile collega, il giorno 28 febbraio 2017, è stato approvato il cosiddetto DDL
Gelli, “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona
assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le
professioni sanitarie”
In estrema sintesi, si tratta della OBBLIGATORIETA' per tutto il personale
sanitario di avere una ASSICURAZIONE PROFESSIONALE.
NB) LA POLIZZA COPRE ANCHE I RISCHI ASSICURATIVI
DI COORDINATORI E OSTETRICHE
UNA POLIZZA PER TUTTI GLI ISCRITTI NURSIND
Gentile collega, il giorno 28 febbraio 2017,
è stato approvato il cosiddetto DDL Gelli, “Disposizioni
in materia di sicurezza delle cure e della persona
assistita, nonché in materia di responsabilità
professionale degli esercenti le
professioni sanitarie”

Assicurazione professionale: attenzione alle clausole claims made!

Tribunale, Milano, sez. V civile, sentenza 18/03/2010 n° 3527

Per ovviare agli svantaggi economici legati alla formula loss occurance, le compagnie assicuratrici hanno elaborato una nuova struttura di contratto assicurativo, fondato sul ricorso alle clausole c.d. claims made.

Con la clausola claims made (letteralmente “a richiesta fatta”), assicuratore e assicurato pervengono ad una definizione convenzionale della nozione di sinistro rilevante ai fini dell’art. 1917, c. 1 c.c., che è fatta coincidere con la richiesta di risarcimento del danno avanzata dal terzo e non più, dunque, col comportamento del danneggiante-assicurato generativo della responsabilità.

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28 febraio 2017 il DL Gelli diventa legge Sicurezza delle cure e nuova responsabilità

Sicurezza delle cure e responsabilità degli operatori sanitari: da oggi cambiano regole e prospettive per pazienti, ospedali, personale sanitario  e assicurazioni.L’approvazione della legge sulla Responsabilità professionale rappresenta un ulteriore tassello di una grande stagione riformista per il servizio sanitario nazionale». «Quella di oggi è una data che resterà nella storia della sanità italiana. Con questa legge - spiega il relatore e responsabile Sanità del Pd, Federico Gelli - aumentiamo le tutele dei professionisti prevedendo, al contempo, nuovi meccanismi a garanzia del diritto al risarcimento da parte dei cittadini danneggiati da un errore sanitario. L’assenza di un chiaro inquadramento legislativo su questa materia ha tolto in tutti questi anni serenità a medici e professionisti e, soprattutto, ha comportato come ricaduta l’enorme costo della medicina difensiva che pesa sul nostro sistema salute».

È valido il licenziamento del lavoratore demansionato che, pur rifiutando l’adibizione a mansioni inferiori, si presenta in azienda.

Con sentenza n. 1912/2017 la Corte di Cassazione ha stabilito che è valido il licenziamento intimato nei confronti di un dipendente che, pur essendosi legittimamente rifiutato di svolgere mansioni inferiori a quelle corrispondenti alla sua qualifica, abbia tuttavia tenuto un comportamento autonomamente illegittimo, quale l'occupazione di spazi aziendali o l'uso di espressioni ingiuriose e sprezzanti nei confronti del datore o del superiore gerarchico.Nel caso in esame, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi in una vicenda nella quale un lavoratore, a fronte dell’assegnazione di mansioni inferiori, aveva continuato a recarsi sul luogo di lavoro ribadendo il proprio rifiuto al demansionamento, a tal fine assumendo un comportamento violento e gravemente minaccioso nei confronti del datore di lavoro e dei colleghi.Ad avviso della Corte, non può ritenersi di per sé illegittimo il comportamento del lavoratore che rifiuti di svolgere mansioni inferiori: tuttavia, il solo fatto di presentarsi in azienda vanifica il rifiuto di svolgere le mansioni dequalificanti, in quanto il presupposto per poter validamente esercitare la propria autotutela - ed eccepire l’inadempimento del datore di lavoro - è l’astensione dal presentarsi sul luogo di lavoro. Al contrario, recandosi in azienda, il lavoratore è obbligato ad eseguire la prestazione assegnata secondo correttezza e buona fede.Pertanto, la Corte ha confermato la legittimità del licenziamento intimato dalla datrice di lavoro non solo in ragione della presenza del lavoratore in sede ma anche in considerazione della condotta sprezzante e minacciosa dallo stesso tenuta nei confronti del datore di lavoro e dei colleghi come forma di rifiuto al demansionamento contestato.

 

(Cass. Civ., Sez. Lavoro, Sent. 1912 del 25 gennaio 2017)

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Paziente cade dalla barella. Corte dei conti proscioglie infermiera precedentemente condannata a pagare i danni

Nel 2013 la Corte dei conti piemontese aveva condannato l’operatrice a pagare personalmente alla Regione i danni liquidati alla paziente danneggiata dalla caduta. Ma in appello la Corte proscioglie da ogni addebito l’infermiera perché mancava la prova sia di una condotta contraria ai doveri professionali, sia di un qualsiasi nesso di causalità tra le azioni dell’Iscritta e il danno alla degente.

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Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione in materia di comportamenti ostativi all’allattamento

La ministra Marianna Madia ha emanato una direttiva, rivolta a tutte le pubbliche amministrazioni, affinché assumano azioni positive, comportamenti collaborativi o comunque non ostacolino le esigenze di allattamento. L’allattamento è un diritto fondamentale dei bambini e le madri devono essere sostenute nella realizzazione del desiderio di allattare. Tale diritto è riconosciuto dalla legislazione comunitaria e nazionale. La direttiva 2006/141/CE richiama il principio della promozione e della protezione dell’allattamento al seno e la necessità di non scoraggiare la stessa pratica.

 

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IL Dpcm sui nuovi Lea (livelli essenziali di assistenza).Ecco cosa prevedono e quanto costano 12.01.17

Un passaggio storico per la sanità italiana", così il ministro della Salute ieri sera su twitter. Il provvedimento interviene su quattro fronti: 1. definisce attività, servizi e prestazioni garantite ai cittadini dal Ssn; 2. descrive con maggiore dettaglio e precisione prestazioni e attvità oggi già incluse nei Lea; 3. ridefinisce e aggiorna gli elenchi delle malattie rare e delle malattie croniche e invalidanti che danno diritto all’esenzione; 4. innova i nomenclatori della specialistica ambulatoriale e dell’assistenza protesica.

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Problematiche assistenziali UO Urologia - UO Nefrologia Carenza di Personale e pazienti appoggiati da altre UO

La scrivente Org. Sindacale Nursind  riceve continue segnalazioni riguardante  la situazione che si è venuta a creare  nell’UO di Urologia-Nefrologia  riaccorpate in data 29.02.16 e collocate al 7 piano ovest  con 16 posti letto di urologia e  8  di nefrologia, e in modo informale  la Direzione Aziendale del PO ultimamente ha aumentato di 2 posti letto. La Asl Pescara con l’aumento di alcuni posti letto sta cercando di far fronte all’aumento dei ricoveri dovuti sia alla riduzione delle attività nei PO di Penne e Popoli e sia ai picchi influenzali, ma tutto questo non è accompagnato da un aumento del personale infermieristico e OSS. Inoltre nei locali dell’UO di Urologia –Nefrologia  si è arrivato ad ospitare pazienti provenienti  da altri 5 reparti (Medicina,Pneumologia,Stroke Unit  ,Geriatria, Chirurgia) diventando di fatto un reparto multidisciplinare, ed il personale infermieristico  è costretto ad eseguire le indicazioni terapeutiche anche contemporaneamente  dei medici  di varie UO che hanno pazienti appoggiati.

 

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Pediatria. H12, criteri standard di assistenza, riorganizzazione reparti ospedalieri e molto altro. Alla Stato-Regioni le 10 linee d’azione

Elaborato un documento che sarà all’esame tecnico della Stato-Regioni in cui vengono definiti i percorsi necessari per migliorare l’assistenza pediatrica. Il leit motif è l’integrazione ospedale-territorio ma grande attenzione anche alla Neuropsichiatria infantile, cronicità, malattie rare, standard operativi e molto altro. Inoltre, nello schema presente anche un allegato ad hoc per la rete di emergenza-urgenza. IL DOCUMENTO ------   documento  2

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Permessi 104: cade l'obbligo dell'assistenza continuativa

La Cassazione interpreta l'assistenza in maniera estensiva. Il lavoratore può dedicarsi ai propri bisogni non essendo necessaria la continuatività ma una presenza costante

 

Il lavoratore che assiste una persona handicappata, beneficiando dei tre giorni mensili di permesso retribuito ex art. 33 legge 104  del 1992 , non deve necessariamente svolgere assistenza nelle ore di lavoro, avendo a disposizione l'intera giornata per programmare al meglio l'assistenza in modo tale da potersi ritagliare uno spazio per compiere quelle attività che non sono possibili (o comunque difficili) quando l'assistenza è limitata in ore prestabilite e cioè dopo l'orario di lavoro. In altri termini, i permessi servono a chi svolge quel ruolo gravoso di assistenza a persona handicappata, consentendogli altresì di poter svolgere un minimo di vita sociale, e cioè praticare quelle attività che non sono possibili quando l'intera giornata è dedicata prima al lavoro e, poi, all'assistenza.

sentenza 54712 / 2016

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Problemi assistenziali NIDO Po Pescara carenza di infermieri e sovraffollamento

La scrivente Org. Sindacale Nursind  riceve continue segnalazioni riguardante il sovraffollamento del NIDO  annesso all’UO di Ostetricia del PO di Pescara 4 piano Po di Pescara .

Per questi motivi  ha inviato una lettera alla Regione Abruzzo,al Presidente D’Alfonso , all’Assessore alla sanità Dott.Paolucci , al Dott. Muraglia e alla direzione Sanitaria Aziendale ASL Pescara .

I posti letto (culle) del Nido dove sono collocati i  neonati  dovrebbero essere 21  corrispondenti a 21 posti letto delle rispettive  mamme , che soggiornano normalmente pochi giorni. Le nascite non possono essere posticipate in quanto si metterebbe a rischio la  vita dei nascituri , con la chiusura dei punti nasciti di Penne e Popoli  l’incremento è stato esponenziale insieme all’aumento di cittadini immigrati .La chiusura dei punti nascita imposto dalla regione Abruzzo  su disposizione del ministero della sanità e attuato dalla ASL Pescara non è stato accompagnato da una riorganizzazione programmatica con aumento dei posti letto  presso il PO di Pescara per far fronte alle aumentate richieste.

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I PERMESSI DELLA LEGGE 104/92 SPETTANO ANCHE AI CONVIVENTI

La sentenza n. 213/2016, la Corte Costituzionale ha stabilito il rilevante principio secondo cui anche al convivente di persona disabile – che si occupi dell’assistenza in favore del partner malato o invalido – ha diritto di  usufruire, alla stessa stregua dei coniugi e dei parenti fino al secondo grado, dei tre giorni di permesso mensile retribuito e coperto da contribuzione figurativa previsti dalla legge 104 del 1992.

La storia da cui trae origine la sentenza si incardina in un procedimento sorto 3  anni fa tra una lavoratrice e l’ASL presso cui prestava servizio. Dopo che lavoratrice ha citato in giudizio l’ASL che non gli aveva riconosciuto l’uso dei permesso mensili, il Tribunale ordinario del lavoro con ordinanza del 15 settembre 2014 ha sollevato  la questione di legittimità costituzionale del comma 3 dell’articolo 33, Legge 104/02.

La Corte Costituzionale, dopo aver ritenuto rilevante la questione e ricostruito la ratio legis dell’istituto del permesso mensile retribuito di cui all’art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, alla luce dei suoi presupposti e delle vicende normative che lo hanno caratterizzato, nel ricordare l'inviolabilità del diritto alla salute psico- fisica del disabile (previsto dall'articolo 32 delle Costituzione) ha dichiarato incostituzionale la legge n. 104/1992 e precisamente l’art. 33, comma 3 laddove esclude il convivente dal diritto ad usufruire del permesso mensile per assistere una persona disabile a lui vicina.

L’intento dei giudici della Consulta non è stato quello di imporre un'equiparazione fra la figura del coniuge e quella del convivente, bensì di sottolineare come l’articolo

2  e  32  della  Costituzione  intendono  garantire  e  tutelare  un  diritto   inviolabile, specialmente nei confronti di chi si trova in una situazione di oggettiva gravità.

A detta dei magistrati è quindi del tutto illogico che nell’elenco dei legittimati ad utilizzare i permessi retribuiti e mensili della Legge 104/92 non vengano menzionati anche i conviventi.

Corte Costituzionale, sentenza n. 213 del 23 settembre 2016

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RICHIESTA DI INSERIMENTO DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA TRA I LAVORI USURANTI

Su tale tema, il sindacato infermieristico NurSind da anni conduce una
campagna di sensibilizzazione e raccolta firme per chiedere al governo di
ricomprendere tra i lavori usuranti tutta la categoria infermieristica, ben consapevoli
che uno o tre anni di anticipo pensionistico non siano sufficienti a risolvere questa
problematica in quanto a 64 o 66 anni, da tempo non si è più in grado di soddisfare le
performance assistenziali in capo alla nostra professione e cioè assistere pazienti, per
lo più anziani, h24. La soluzione consiste nell’ottenere il riconoscimento alla
pensione dopo 35 anni di servizio, alla pari dei lavoratori delle Forze dell’Ordine, in
quanto a quell’età, l’usura ha già raggiunto i suoi limiti di sopportazione fisica,
psichica e sociale, come vogliamo dimostrarVi di seguito.
Su tale tema, il sindacato infermieristico NurSind da anni conduce una campagna di sensibilizzazione e raccolta firme per chiedere al governo di ricomprendere tra i lavori usuranti tutta la categoria infermieristica, ben consapevoli che uno o tre anni di anticipo pensionistico non siano sufficienti a risolvere questa problematica in quanto a 64 o 66 anni, da tempo non si è più in grado di soddisfare le
performance assistenziali in capo alla nostra professione e cioè assistere pazienti, per lo più anziani, h24. La soluzione consiste nell’ottenere il riconoscimento alla pensione dopo 35 anni di servizio, alla pari dei lavoratori delle Forze dell’Ordine, in quanto a quell’età, l’usura ha già raggiunto i suoi limiti di sopportazione fisica, psichica e sociale.

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Referendum costituzionale del 4.12.16. Le ragioni del Sì e del No per la sanità.

Chi voterà Sì voterà per una sanità più centralizzata. Chi sceglierà il No voterà per mantenere più autonomia alle Regioni. Almeno su questo il quesito referendario del 4 dicembre appare chiaro e netto. Con la riforma Renzi/Boschi infatti la sanità esce dalla legislazione concorrente e lo Stato diventa l’unico a poter legiferare sulle “disposizioni generali e comuni per la tutela della salute”

Sono sempre di più i lettori che mi chiedono di tornare sul tema della riforma del Titolo V della Costituzione, compresa nella più ampia revisione della nostra Carta, e sulla quale saremo chiamati ad esprimerci con il referendum del prossimo 4 dicembre.

Naturalmente le domande vertono tutte sui cambiamenti per la sanità e in particolare sul nuovo articolo 117 della Costituzione, quello che attribuisce i poteri legislativi allo Stato e alle Regioni nelle diverse materie.

L’attuale testo del 117, nato dalla riforma del 2001, come è noto, ha introdotto il concetto di legislazione concorrente, prevedendo che per alcune determinate materie, sanità compresa, lo Stato determini i princìpi fondamentali e che le Regioni possano legiferare in piena autonomia, pur nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall’ordinamento della Comunità europea e dagli obblighi internazionali e nel rispetto dei princìpi fondamentali individuati dalle leggi statali.

In sostanza, per quanto riguarda la sanità in particolare, allo Stato resta la determinazione dei livelli essenziali di assistenza validi per tutto il territorio nazionale e alle Regioni la responsabilità di legiferare, programmare, organizzare e gestire i propri servizi sanitari regionali secondo scelte e strategie sostanzialmente autonome.

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Assistenza a rischio nelle U.O. di Chirurgia I e Chirurgia vascolare dovuta alla carenza di personale infermieristico e OSS, problema presente anche nelle altre UO ASL Pescara PO

La Scrivente Organizzazione NurSind della Provincia di Pescara, con la presente nota, ritiene opportuno evidenziare le gravi carenze di personale Infermieristico e OSS verificatesi a partire dal 1 ottobre 2016 nelle Unità Operative in oggetto, in quanto i 5 infermieri interinali che prestavano servizio nelle stesse con contratti a tempo determinato non sono stati riconfermati.

Attualmente 2 infermieri dell’ U.O. di Chirurgia 2 compensano parzialmente la carenza coprendo alcuni turni di lavoro, ma determinando contemporaneamente carenze organiche nell’U.O. di provenienza.

lettera 1

La scrivente Org. Sindacale Nursind riceve continuamente segnalazioni in merito  alla grave carenza di  personale OSS e Infermieri . Diversi reparti del PO di Pescara versano  in situazione di sovraffollamento dovute anche alla riduzione dei servizi e posti letto di altri presidi ospedalieri , la maggiore carenza è rappresentata da personale OSS  che se sanato  eviterebbe il demansionamento continuo della professione infermieristica in quanto attualmente  gli infermieri devono continuamente sopperire tale carenza,vedendosi costretti a svolgere mansioni non infermieristiche  quali,quelle di tipo alberghiero, l’igiene personale e il trasporto di pazienti.

lettera 2

 

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Risarcimento danni al lavoratore se si saltano troppi riposi 6 SETTEMBRE 2016 CASSAZIONE

Per la Cassazione è legittimo il diritto al risarcimento danni al lavoratore per mancato godimento dei riposi compensativi come da CCNL

La Corte di Cassazione, con sentenza numero 17238 del 22 agosto 2016 riconosce il diritto al risarcimento danni al lavoratore esistenziale e da usura psicofisica conseguente al mancato godimento dei riposi compensativi previsti dal CCNL.

Il caso ha riguardato un dirigente medico che chiedeva il risarcimento dei danni da usura psicofisica, morale ed esistenziale per aver prestato servizio in 135 giorni festivi nel periodo luglio 1998 – dicembre 2004 senza godere di alcun riposo compensativo e di avere svolto, nell’arco di ogni anno di servizio, unamedia di 240 turni di pronta disponibilità in giorni feriali, per un numero di giorni nettamente superiori  a quelli  contrattualmente previsti.

La Corte d’Appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di risarcimento danni al lavoratore, condannava l’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Agrigento “al pagamento della somma di curo 26.075,51 comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria sino al dicembre 2011, previo espletamento di CTU volta a determinare, con riferimento al periodo luglio 1998 dicembre 2001, l’importo spettante all’appellante mediante il calcolo, per ogni domenica lavorata o comunque per il settimo giorno consecutivamente lavorato, di un compenso, aggiuntivo a quello eventualmente fruito, pari ai 100% della retribuzione giornaliera ordinaria aumentata dei compenso per il lavoro festivo”. Avverso tale sentenza si proponeva ricorso in Cassazione.

Risarcimento danni al lavoratore se si saltano troppi riposi, sì della Cassazione.

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