Il trasferimento per mobilità interna presso una pubblica amministrazione non comporta novazione del rapporto di lavoro.In tal caso si avrà solo sostituzione del datore di lavoro con la conseguenza che il lavoratore trasferito conserverà ogni suo diritto maturato presso il precedente datore, ivi comprese le ferie non godute.
Così il Tribunale di Brindisi, nella sezione lavoro, con la sentenza 10 novembre 2011, n. 4190.
Il prestatore di lavoro ha diritto ad usufruire presso la pubblica amministrazione di destinazione, delle ferie maturate e non godute presso quella di provenienza. Anche la prescrizione è stata interrotta; nella decisione che si annota il Tribunale ha rigettato anche l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata da parte convenuta, poichè la ricorrente ha interroto la decorrenza del termine, con la presentazione della richiesta del godimento delle ferie.
Vi è anche di più per la prova del diritto alle ferie, ossia la confessione del datore di lavoro; il giudice ha riconosciuto provato il diritto alla ferie anche perchè la ricorrente ha dimostrato i fatti costitutivi, mediante produzione del documento con efficacia confessoria (proveniente direttamente dal datore di lavoro) in cui veniva indicato espressamente il periodo maturato dal lavoratore.Il Tribunale ha, quindi, accolto il ricorso, accertando il diritto del godimento delle ferie maturate e non godute.
Nell’art. 42 bis in cui il Legislatore, recependo le direttive comunitarie dirette a tutelare l’istituto della famiglia, ha previsto che: “1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda. 2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.”.
Chi può usufruirne
Ne usufruisono tutti i dipendenti delle amministrazioni dello stato, e pertanto bisognerà avere:
Un contratto a tempo indeterminato;
Essere genitore di un bambino di età inferiore a tre anni e avanzare l’istanza prima del compimento del terzo anno di vita del figlio, è da precisare che la norma è pienamente applicabile anche ai genitori affidatari ed adottivi;
Essere in possesso dei requisiti professionali del posto libero da ricoprire;
L’Istanza dovrà essere inoltrata prima all’amministrazione di destinazione, dove per essere accolta bisognerà che ci sia un posto vacante nel proprio profilo. Dopodichè, in caso di accettazione dell’istanza, bisognerà richiedere il nulla osta all’amministrazione di appartenenza.
Durata
Il beneficio dell’avvicinamento ha durata massima di tre anni, indipendentemente dall’età del bimbo, purchè rietri prima del compimento del terzo anno di età.
Discrezionalità
La dicitura “il genitore…….può essere assegnato” configura un processo alquanto complicato. La norma purtroppo lascia spazio alla discrezionalità della concessione all’amministrazione di appartenenza. Ciò nonostante, il diniego deve essere giustificato da valide motivazioni. Purtroppo, nonostante gli sforzi del legislatore, sono ancora molte le amministrazioni che non concedono il ricongiungimento familiare, ricorrendo il più delle volte a motivazioni insignificanti e vuote di contenuto. In questi casi, l’unica alternativa sarà di impugnare il diniego nelle sedi competenti.
Accade che una persona degente o ospite presso un servizio si allontani dal luogo di cura senza che ne sia avvertito il personale della struttura. L’allontanamento volontario dell’assistito, temporaneo o no, è un evento che trova in genere impreparati gli operatori, che non dispongono di solito di procedure interne destinate a guidarli nella gestione di tale evenienza.
Dopo che l’assistito si è allontanato dal luogo di cura/ riposo, che fare? È lecito avvertire l’Autorità giudiziaria? E se sì, quando
e come? In tali evenienze si trovano messi a confronto, se non in contrapposizione, due principi fondamentali: la libertà di scelta del paziente (c.d. principio di autodeterminazione)
e l’obbligo di salvaguardia della persona assistita da parte del personale e della struttura (c.d. posizione di garanzia).
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Al Responsabile dell’ASRA
Dott. Alfonso Mascitelli
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Al Direttore Generale ASL Pescara
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Al Direttore Sanitario ASL Pescara
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Oggetto: Delibere 734 e 735 del 25.08.16 recepimento dei DCA 55/16 e 79/16 P.O. Penne e
P.O. Popoli - Sanità privata favorita
La scrivente O. S. Nursind in merito al recepimento da parte della ASL Pescara dei
DCA 55/16 e 79/16, fa presente che da parte di codesta ASL c’è stata la mancata
convocazione ed informativa dei sindacati ed RSU obbligatoria ma, si è voluto (come
al solito) imporre le scelte senza condividerle con le parti interessate.
In merito alla riorganizzazione del P.O. di Penne, classificato ospedale di zona
disagiata, con un bacino di utenza di 42000 cittadini, riteniamo che:
1. Siano insufficienti i soli 2 posti letto di chirurgia generale e considerando il
La scrivente O. S. Nursind in merito al recepimento da parte della ASL Pescara dei DCA 55/16 e 79/16, fa presente che da parte di codesta ASL c’è stata la mancata convocazione ed informativa dei sindacati ed RSU obbligatoria ma, si è voluto (come al solito) imporre le scelte senza condividerle con le parti interessate.
Il sindacato NurSind ha ricevuto nuovamente diverse segnalazione riguardante le condizioni in cui versano gli spogliatoi situati nei sotterranei del personale Femminile del comparto PO Pescara verificandone la veridicità.
Si ricorda che sono state fatte in questi anni diverse segnalazioni che la ASL Pe che di volta in volta ha risolto solo momentaneamente e parzialmente, disattendo l’impegno alla risoluzione definitiva.
Una lavoratrice aveva denunciato in giudizio il carattere discriminatorio del licenziamento intimatole per assenza ingiustificata, motivato dal fatto che, al rientro dalla maternità, ella si era rifiutata di trasferirsi in un Comune diverso da quello precedente.
I giudici di merito avevano respinto la domanda non ravvisando nel licenziamento alcun intento discriminatorio. La Cassazione ribalta la decisione, rimproverando la Corte d’appello per non aver preliminarmente tenuto conto (a parte la presenza o meno di un intento discriminatorio nel licenziamento) del fatto che, per legge, la lavoratrice madre ha diritto a rientrare nel medesimo posto di lavoro dopo l’assenza per maternità, per cui il suo rifiuto di riprendere servizio in una sede nuova non è qualificabile come “assenza ingiustificata”.
Il Ministero del Lavoro in un interpello ha chiarito che, in caso di coincidenza delle ferie con permessi di assistenza al disabile, i permessi della legge 104 del 1992 prevalgono sulle ferie programmate e quindi il datore di lavoro non può negare al lavoratore il diritto ai tre giorni di permessi durante le ferie, se non sono differibili. Vediamo per quali motivazioni.
Il datore di lavoro non può negare il diritto ai tre giorni di permesso mensile per la legge 104 durante il periodo di ferie programmate. Il diritto ad assistere il familiare con disabilità prevale rispetto alle esigenze aziendali del datore di lavoro, pertanto i permessi legge 104 prevalgono sulle ferie. Questo ovviamente se è comprovata l’effettiva indifferibilità dell’assistenza al familiare con handicap. A dare questo chiarimento sull'obbligo di concessione dei permessi legge 104 durante le ferie è stato il Ministero del Lavoro nell’interpello n. 20 del 20 maggio 2016.
L’interpello riguarda un quesito sulla coincidenza delle ferie programmate con i permessi per assistenza al congiunto disabile. Nell’interpello il Ministero del lavoro ha quindi chiarito che c’è una prevalenza dei permessi legge 104 sulle ferie.
Le cure termali INPS 2016 calendario e elenco strutture convenzionate ASL, riguardano la prestazione che l'Istituto riconosce a pensionati e lavoratori per il trattamento e la prevenzione di malattie respiratorie e alcune forme di artrosi.
Le cure termali INPS spettano pertanto agli aventi diritto che presentano domanda di concessione e autorizzazione all'INPS con allegato il certificato medico SSN attestante la necessità del paziente ad effettuare un certo numero di cicli di cure balneo-termali.
La domanda di ammissione alle cure termali, deve essere presentata solo per via telematica, a partire dal 1° gennaio al 30 settembre dell’anno in cui si intendono effettuare le cure termali.
Una volta presentato il modulo, l'INPS, verifica la domanda ed invia il provvedimento di accoglimento, allegando il calendario dei turni per l’anno 2016, l'assicurato poi, pena la mancata ammissione alle cure, deve inziare le cure termali 2016 entro 90 giorni dal provvedimento.
Corte di Cassazione Sezione Lavoro Sentenza 11 febbraio –
5 maggio 2016, n. 9060 Perde il posto l’infermiera che si rifiuta di svolgere mansioni di pulizia Corte di Cassazione Sezione Lavoro
Sentenza 11 febbraio – 5 maggio 2016, n. 9060
Presidente Amoroso – Relatore Bronzini
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Catanzaro rigettava con sentenza dell’11.6.2010 la domanda proposta da A.G. di dichiarare, previo accertamento dell’ingiusto demansionamento subito, l’illegittimità dei licenziamento per giustificato motivo soggettivo da parte dei datore di lavoro Casa di cure Villa dei Sole srl per aver opposto il proprio rifiuto allo svolgimento delle mansioni di pulizia delle scale e dei reparti, reputate inferiori rispetto alle mansioni del profilo di inquadramento.
L’Inps, con la circolare n. 95 del 7 giugno 2016, fornisce gli indirizzi operativi in merito all’applicazione della normativa relativa alle esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori del settore privato.
In particolare, la circolare contiene le linee guida per l’individuazione delle patologie che danno diritto agli esoneri di cui trattasi.
Il caso riguarda la morte di un paziente al quale era stata somministrata
una dose eccessiva di cloruro di potassio. Secondo la Corte, infatti, pur
essendo la prescrizione di farmaci competenza delmedico, in caso di
prescrizione incompleta, errata o insufficiente è dovere dell’infermiere al
quale la prescrizione era stata delegata intervenire inmodo interlocutorio e,
se del caso, integrare la prescrizionemedica.
25MAG - La Corte di cassazione (III sezione civile, sentenza 12 aprile 2016, n.
7106) interviene per l’ennesima volta sulla responsabilità di equipe con particolare
riferimento al rapporto medico-infermiere con una interessante sentenza destinata a
fare discutere, ma che oramai si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato,
relativo a una responsabilità condivisa nella duplice attività di
prescrizione/somministrazione di farmaci.
Come è noto, didascalicamente, possiamo suddividere tali competenze
Il caso riguarda la morte di un paziente al quale era stata somministrata una dose eccessiva di cloruro di potassio. Secondo la Corte, infatti, pur essendo la prescrizione di farmaci competenza delmedico, in caso di prescrizione incompleta, errata o insufficiente è dovere dell’infermiere al quale la prescrizione era stata delegata intervenire inmodo interlocutorio e, se del caso, integrare la prescrizionemedica. La Corte di cassazione (III sezione civile, sentenza 12 aprile 2016, n. 7106) interviene per l’ennesima volta sulla responsabilità di equipe con particolare riferimento al rapporto medico-infermiere con una interessante sentenza destinata a fare discutere, ma che oramai si inserisce in un filone giurisprudenziale consolidato, relativo a una responsabilità condivisa nella duplice attività di prescrizione/somministrazione di farmaci.
La Federazione Nazionale dei Collegi degli Infermieri Professionali, Assistenti Sanitari e Vigilatrici d’Infanzia (IP.AS.VI.) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all’applicabilità del d.lgs. n. 81/2008 agli studi professionali infermieristici, in particolare chiedendo “se:
1. gli infermieri associati rientrano nella definizione di “lavoratore”;
2. gli studi professionali a cui gli infermieri sono associati sono considerati “datori di lavoro”;
3. agli infermieri è applicabile l’art. 21 del decreto in parola;
4. gli infermieri che prestano la loro attività in strutture esterne (RSA e case di cura) e queste strutture esterne sono datori di lavoro rientrano nel campo di applicazione dell’art. 26;
5. se tale articolo 26 è fuori causa quando è diretto il rapporto fra lo studio associato e il cliente”.
Al riguardo la Commissione rileva, preliminarmente, che la materia di cui trattasi è oggi
La Federazione Nazionale dei Collegi degli Infermieri Professionali, Assistenti Sanitari e Vigilatrici d’Infanzia (IP.AS.VI.) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all’applicabilità del d.lgs. n. 81/2008 agli studi professionali infermieristici, in particolare chiedendo “se:
1. gli infermieri associati rientrano nella definizione di “lavoratore”;
2. gli studi professionali a cui gli infermieri sono associati sono considerati “datori di lavoro”;
3. agli infermieri è applicabile l’art. 21 del decreto in parola;
4. gli infermieri che prestano la loro attività in strutture esterne (RSA e case di cura) e queste strutture esterne sono datori di lavoro rientrano nel campo di applicazione dell’art. 26;
5. se tale articolo 26 è fuori causa quando è diretto il rapporto fra lo studio associato e il cliente”.
Il casus belli nasce all’interno del contratto collettivo nazionale della dirigenza medica del 2005 ma le considerazioni valgono anche per il contratto del comparto. Nella pronta disponibilità passiva effettuata nel giorno di riposo settimanale il lavoratore, invece, ha diritto, dietro sua richiesta, a un giorno di riposo compensativo “senza riduzione del debito orario” vedendosi costretto comunque a garantire l’orario di lavoro “normale”.
La O.S. NurSind della Provincia di Pescara interviene ancora una volta sull'annoso problema del sovraffollamento della Medicina Est che insieme alla Geriatria e Chirurgia Sud rappresentano le maggiori criticità del PO di Pescara . In data 11.04.16 ore 19,30 nell'UO di Medicina EST , erano presenti n° 13 pazienti nei corridoi + 30 nelle stanze di degenza per un totale di 43 degenti oltre ad altri 5 degenti appoggiati preso l'UO di Pneumologia. Il personale infermieristico ed OSS pur essendo in numero sufficiente almeno in questo Turno (3 infermieri e 2 OSS raramente succede ), lavora in uno
che provocano stato di confusione inaccettabile e pericoloso forte tensione con i degenti e parenti (corridoi privi di Campanello, erogatori di ossigeno e comodini in quanto non previsti) .
Il personale dell' U.O. pur lavorando con la massima diligenza e professionalità in tali condizioni è ovviamente impossibilitato ad assicurare un’assistenza priva di rischi per i pazienti, in quanto costretto a lavorare in una situazione di stress psicofisico insostenibile e , dovuto dall’ eccessivo carico di lavoro, tale da ridurre la lucidità nell'attività assistenziale che può naturalmente essere causa di errori anche gravi (il c.d. stress da lavoro correlato). Errori che logicamente espongono il personale a denunce da parte dei degenti e dei loro familiari.
05 APR - Una riunione fiume all'Aran per la definizione delle aree contrattuali del pubblico impiego. L'intesa con i sindacati si è attesa per tutta la giornata ma è arrivata solo alle 4 di martedì mattina. Sul tavolo un testo che recepisce in linea di massima le indicazioni emerse dall'atto di indirizzo del ministro Madia. Un'intesa indispensabile per sbloccare finalmente l'avvio dei negoziati per i rinnovi dei contratti pubblici per gli anni 2016-2018. Rinnovo atteso ormai da 8 anni e reso ancora più necessario dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 178/2015.
Secondo L'intesa saranno quattro le aree contrattuali per i compaerti della PA: Funzioni centrali, Funzioni locali, Istruzione e ricerca, e Sanità.
Il comparto di contrattazione collettiva della Sanità, si spiega all'articolo 6, comprende il personale non dirigente dipendente da Asl, Ao, Aou, Izs, Irccs, Rsa, Arpa, Agenas e Inmp. Quanto alla dirigenza, nell'intesa si specifica che l'area della dirigenza della sanità comprende i dirigenti delle amministrazioni del comparto Sanità, ad esclusione dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali che, come già previsto dalla riforma della Pa e ribadito nell'atto di indirizzo del febbraio scorso, rientreranno nell'area Funzioni locali.
Anche i dirigenti delle professioni sanitarie nell'area della dirigenza sanitaria.
L’autocertificazione deve essere inviata con raccomandata a.r. (in questo caso il termine per la spedizione scade il 30 aprile 2016) oppure con modalità telematica (la scadenza per l’invio è il 10 maggio).
Il modello si ricorda che ha validità annualeper cui va trasmesso ogni anno. Quindi, in aggiunta alle ordinarie scadenze fiscali, gli utenti della bolletta elettrica dovranno provvedere anche all’invio all’Agenzia delle Entrate della relativa autocertificazione del canone Rai.
PER IL 2017 E ANNI SUCCESSIVI L’AUTOCERTIFICAZIONE VA INVIATA TRA IL 1 LUGLIO E IL 31 GENNAIO DI OGNI ANNO.
20/03/2016 - La trasmissione televisiva Tagadà del 18 marzo, andata in onda su La7 ha offeso gravemente gli infermieri e messo a rischio l’assistenza e i servizi ai cittadini. La Federazione Ipasvi, replicando alle accuse di inappropriatezza nell'effettuazione del triage da parte degli infermieri, chiede la rettifica del grave errore .La trasmissione televisiva Tagadà del 18 marzo, andata in onda su La7 ha offeso gravemente gli infermieri e messo a rischio l’assistenza e i servizi ai cittadini.
L’affermazione della conduttrice “non vorrei mai essere accolta da un infermiere in Pronto Soccorso”, seguita da quella di uno degli ospiti, non certo esperto della materia “l’infermiere non ha studiato per fare questo“ a proposito del triage ospedaliero, denota l’assoluta assenza di qualunque conoscenza e competenza sulla materia e soprattutto “offende la professione infermieristica e genera un allarme infondato che provoca un danno all’assistenza, nel momento stesso in cui fa scattare nei pazienti dubbi del tutto inconsistenti sulla sua qualità”.
L'eterodeterminazione del tempo e del luogo ove indossare la divisa o gli indumenti necessari per la prestazione lavorativa, che fa rientrare il tempo necessario per la vestizione e svestizione nell'ambito del tempo di lavoro retribuito, può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa, o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti da indossare o dalla specifica funzione che essi devono assolvere nello svolgimento della prestazione.
È questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 1352/2016, depositata il 26 gennaio.
Nel caso de quo,i lavoratori di una cooperativa sociale operante nel settore dell’assistenza agli anziani, convenivano in giudizio la datrice di lavoro per ottenere il pagamento del tempo necessario ad indossare e svestire la divisa, imposta loro per lo svolgimento della prestazione.
Soccombenti in primo e in secondo grado, i lavoratori adivano la Corte di Cassazione, lamentando la violazione della normativa italiana ed europea in tema di orario di lavoro.
La Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha osservato in via preliminare che, per consolidata giurisprudenza anche comunitaria, al fine di valutare se il tempo occorrente per tale operazione debba essere retribuito o meno, occorre distinguere: se al lavoratore è data facoltà di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa o gli indumenti (anche eventualmente presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro), la relativa operazione fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell'attività lavorativa, e come tale il tempo necessario per il suo compimento non dev' essere retribuito. Se, invece, le modalità esecutive di detta operazione sono imposte dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, l'operazione stessa rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario dev' essere retribuito.
Tale impostazione, aggiunge la Corte, richiede un'ulteriore precisazione, necessaria al fine di valutare la fattispecie oggetto di causa. L'eterodeterminazione del tempo e del luogo ove indossare la divisa o gli indumenti necessari per la prestazione lavorativa, che fa rientrare il tempo necessario per la vestizione e svestizione nell'ambito del tempo di lavoro, può derivare dall'esplicita disciplina d'impresa, o risultare implicitamente dalla natura degli indumenti da indossare o dalla specifica funzione che essi devono assolvere nello svolgimento della prestazione.
Nella fattispecie, osserva la Suprema Corte, la Corte territoriale, in assenza di una specifica disciplina contrattuale, ha concluso che potesse escludersi un obbligo per i lavoratori di indossare la divisa in azienda, in considerazione del fatto che i lavoratori non svolgono mansioni infermieristiche né lavorano in strutture ospedaliere, sicché è sufficiente che si presentino con una divisa pulita, anche se indossata prima di muoversi da casa.
La Corte territoriale non ha però valutato le risultanze di causa onde desumerne quale sia il grado di igiene richiesto per l'espletamento della prestazione e se esso possa essere realmente garantito dal tragitto che i lavoratori devono compiere prima di entrare nel luogo di lavoro.
Inoltre, non ha analizzato le caratteristiche della divisa imposta per l'espletamento della prestazione in tutte le sue componenti, per esaminare se essa potesse essere indossata dai lavoratori in luogo diverso da quello di lavoro, secondo un criterio di "normalità sociale" dell'abbigliamento
Lo ha stabilito il Tribunale di Venezia che ha assolto un infermiere professionale (dipendente di una cooperativa e in possesso di tutti i titoli di studio) dall’accusa di abusivismo per non essere iscritto all’Ipasvi. Assolto anche il presidente della cooperativa accusato di omessa denuncia. Il motivo? Per i giudici manca il decreto legislativo che avrebbe dovuto prevedere obbligo iscrizione anche per i dipendenti pubblici.
Manca il decreto che istituisce gli albi per le professioni sanitarie con l’obbligo di iscrizione anche per i dipendenti pubblici. Questa la ratio seguita dai giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Venezia che ha assolto un infermiere professionale (dipendente di una cooperativa e in possesso di tutti i titoli di studio) dall’accusa di abusivismo per non essere iscritto all’Ipasvi. Assolto anche il presidente della cooperativa accusato di omessa denuncia. Il motivo? Vediamo cosa dice la sentenza:
“La legge 43/2006 ha istituito gli Ordini professionali, ma avrebbero dovuto essere creati gli Albi per ognuna delle professioni indicate, quindi anche per quella di infermiere professionale, con obbligatorietà d’iscrizione pure per i pubblici dipendenti, però la mancata emanazione del decreto legislativo delegato ha impedito la effettiva attuazione di tale previsione normativa. Consegue che rimane vigente la disciplina di cui al D.Lvo 233/1946, secondo cui l’obbligo d’iscrizione all’Albo è previsto solo per gli esercenti la professione sanitaria, non già per i sanitari che lavorino per la Pa. Pertanto, va ritenuto pacificamente che l’infermiere abbia lavorato, sulla base di un titolo professionale adeguato, idoneo e riconosciuto, quale dipendente (di una cooperativa) e non quale libero professionista per cui non tenuto obbligatoriamente all’iscrizione all’Albo”.
Così la seconda sezione penale del Tribunale di Venezia ha assolto dall'accusa di abusivismo un infermiere che senza essere iscritto all’albo professionale esercitava la professione d’infermiere professionale presso il Pronto soccorso dell’Ospedale di Mirano (Aulss 13) e il presidente della Cooperativa titolare dell’appalto perché aveva omesso di attivarsi, ancorché consapevole, al fine d’impedire la presunta abusiva attività d’infermiere professionale da parte del socio della cooperativa.
Entro il 1° marzo 2016 potranno essere presentate le domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l’accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
La domanda può essere presentata anche da lavoratori dipendenti che hanno svolto detti lavori e che raggiungono il diritto alla pensione di anzianità con il cumulo della contribuzione versata in una delle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi secondo le regole previste per dette Gestioni Speciali.
L’Inps, con il messaggio n. 386 del 29 gennaio 2016, ricorda che la presentazione delle domande oltre il suddetto termine comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza della pensione anticipata pari a:
un mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese;
due mesi, per un ritardo della presentazione superiore ad un mese ed inferiore a tre mesi;
tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi.
Il Sindacato Nursind Segreteria Regionale e Provinciale in risposta alla sua nota del 4
febbraio 2016 deve doverosamente chiarire alcuni aspetti che oramai sembravano assodati
ma a quanto pare no.
Si fa presente che il Decreto Ministeriale del 14 settembre 1994 n.739 attribuisce all’Infermiere
la responsabilità oggettiva, cioè il dovere di soddisfare i bisogni primari del paziente attraverso
le figure di supporto e non direttamente. Se così non fosse anche il Direttore U.O.C., quale
responsabile di tutta l’attività assistenziale svolta nella propria U.O. (D.P.R. n. 128/69),
dovrebbe provvedere ad esempio al giro letti ecc. ecc., cosa che ovviamente le sembrerà
assurda ma che reputa sia normale venga svolta dall’infermiere.
Confondere le responsabilità con le competenze è uno dei vecchi metodi usati dalle
Direzioni, anche e soprattutto infermieristiche, per sfruttare e demansionare il professionista
Infermiere. Le mansioni igienico-domestico-alberghiere, la cosiddetta assistenza diretta,
vengono definite dalla Suprema Corte (Sent. N. 1078 RG n. 9518/80, Cron. 2210 del 09
febbraio 1985) come attività elementari o meramente esecutive e non son MAI state attribuite
all’Infermiere “Professionale” ma all’Infermiere Generico, già dal lontano 1974 con il D.P.R.
n.225; nella stessa sentenza i giudici ermellini hanno anche decretato che “non compete
all’infermiere ma al personale subalterno rispondere ai campanelli dell’unità del paziente,
usare padelle e pappagalli per l’igiene del malato e riassettare il letto”.
Il Sindacato Nursind Segreteria Regionale e Provinciale in risposta alla sua nota del 4 febbraio 2016 deve doverosamente chiarire alcuni aspetti che oramai sembravano assodati ma a quanto pare no. Si fa presente che il Decreto Ministeriale del 14 settembre 1994 n.739 attribuisce all’Infermiere
la responsabilità oggettiva, cioè il dovere di soddisfare i bisogni primari del paziente attraverso le figure di supporto e non direttamente. Se così non fosse anche il Direttore U.O.C., quale responsabile di tutta l’attività assistenziale svolta nella propria U.O. (D.P.R. n. 128/69),
dovrebbe provvedere ad esempio al giro letti ecc. ecc., cosa che ovviamente le sembrerà assurda ma che reputa sia normale venga svolta dall’infermiere. Confondere le responsabilità con le competenze è uno dei vecchi metodi usati dalle Direzioni, anche e soprattutto infermieristiche, per sfruttare e demansionare il professionista Infermiere. Le mansioni igienico-domestico-alberghiere, la cosiddetta assistenza diretta, vengono definite dalla Suprema Corte (Sent. N. 1078 RG n. 9518/80, Cron. 2210 del 09 febbraio 1985) come attività elementari o meramente esecutive e non son MAI state attribuite all’Infermiere “Professionale” ma all’Infermiere Generico, già dal lontano 1974 con il D.P.R. n.225; nella stessa sentenza i giudici ermellini hanno anche decretato che “non compete all’infermiere ma al personale subalterno rispondere ai campanelli dell’unità del paziente,
usare padelle e pappagalli per l’igiene del malato e riassettare il letto”.
18/01/2016 - Da oggi gli infermieri possono richiedere la Tessera professionale europea creando un account nel sistema IMI ((Internal Market Information) e presentando la domanda, allegando tutti i documenti in formato digitale.
Da oggi 18 gennaio 2016, come prescrive la Direttiva 2013/55/UE (art. 4), pubblicata il 17 gennaio 2014 nella G.U.C.E. L. 354/132 del 28.12.2013, le cinque professioni pilota (infermieri, farmacisti, fisioterapisti, guide alpine, agenti immobiliari) possono richiedere la Tessera professionale europea e questo è possibile anche a prescindere dall'approvazione definitiva del decreto legislativo di recepimento della direttiva ancora alla Camera per il prescritto parere.
Per richiederla basta accedere al sistema, creare un account personale e presentare la domanda allegando tutti i documenti in formato digitale, previa scansione della documentazione e creazione del fascicolo IMI (Internal Market Information).
Questo il link a cui registrarsi per accedere al sistema di informazione del mercato interno (IMI):