Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.13 del 18 gennaio 2016 il DECRETO 29 ottobre 2015 in attuazione dell’articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di assegno di disoccupazione (ASDI).
L’ASDI è un’indennità di disoccupazione che spetta per 6 mesi al termine della Naspi ai soggetti che permangono nello stato di disoccupazione e con ISEE a inferiore a 5000 euro o vicini alla pensione. Beneficiari dell’ASDI
L’ASDI e’ concesso, nei limiti delle risorse disponibili ai lavoratori che:
abbiano fruito, entro il 31 dicembre 2015, della NASpI per la sua durata massima, come definita dall’art. 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015;
siano ancora in stato di disoccupazione al termine del periodo di fruizione della NASpI;
siano, al termine del periodo di fruizione della NASpI, componenti di un nucleo familiare in cui sia presente almeno un minore di anni 18 o abbiano un’età pari a 55 anni o superiore e non abbiano maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
siano in possesso di una attestazione dell’ISEE, in corso di validità, dalla quale risulti un valore dell’indicatore pari o inferiore ad euro 5.000. Ai fini del mantenimento dell’ASDI, la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE è aggiornata in gennaio, entro il termine del mese. In mancanza di aggiornamento della dichiarazione, il beneficio è sospeso;
non abbiano usufruito dell’ASDI per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per un periodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine;
ai fini della concessione dell’ASDI è necessario che il richiedente abbia sottoscritto un progetto personalizzato di presa in carico redatto dal competente servizio per l’impiego, in collaborazione con il richiedente, a seguito di uno o più colloqui individuali.
Durata e misura dalla indennità di disoccupazione ASDI
L’ASDI è erogato mensilmente a decorrere dal giorno successivo a quello del termine di fruizione della NASpI per una durata massima di sei mesi. Qualora il lavoratore abbia già fruito dell’ASDI nei 12 mesi precedenti il termine di fruizione della NASpI, l’ASDI è erogato per una durata massima pari alla differenza tra 6 mesi e la durata dell’ASDI fruito in tale periodo di tempo.
L’indennità della NASDI è pari al 75% dell’ultima mensilità di NASpI percepita e comunque non può superare l’ammontare dell’assegno sociale. L’importo potrà essere aumentato se il richiedente ha uno o più figli a carico.
Compatibilità con altro lavoro e decadenza
I soggetti percettori di ASDI sono tenuti a comunicare l’inizio di qualsiasi attività lavorativa, sia che si tratti di lavoro dipendente che autonomo o impresa individuale. Fermi restando i limiti di compatibilità, il reddito annuo previsto comunicato all’INPS è utilizzato ai fini della verifica della permanenza del requisito della condizione economica di bisogno.
Come richiedere l’ASDI
La domanda dell’ASDI va presentata all’INPS in via telematica, a partire dal primo giorno successivo al termine del periodo di fruizione della NASpI ed entro il termine di decadenza di trenta giorni. .Restiamo in attesa della Circolare INPS che comunicherà i moduli e le modalità di presentazione della domanda, entro quindici giorni dall’ entrata in vigore del presente decreto.
Decadenza dall’ASDI
IL LAVORATORE DECADE DALLA FRUIZIONE DELL’ ASDI NEI SEGUENTI CASI:
perdita dello stato di disoccupazione;
inizio di un’attività lavorativa subordinata, autonoma o d’impresa senza provvedere alle comunicazioni di cui sopra;
raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per l’ ASDI.
In base ad una recente Sentenza della Corte di cassazione la fruibilità dei permessi retribuiti per motivi di studio ( 150 ore ) non deve escludere i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato.
Infatti la Sentenza richiamando il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo determinato, sancito dall’art. 6 del decreto Legislativo 368 del 6 settembre 2001, in attuazione della Direttiva Comunitaria relativa all’accordo quadro sul tempo determinato, prevede la concessione dei medesimi.
L’esclusione del beneficio non si giustifica infatti, in ragione del termine contrattuale, né tanto meno con l’assenza di uno specifico interesse da parte della pubblica amministrazione alla elevazione culturale dei dipendenti, giacchè la fruizione dei permessi studio prescinde dalla sussistenza di tale interesse in capo al datore di lavoro, in quanto riconducibile a diritti fondamentali della persona, garantiti dalla Costituzione.
Sono infatti un emigrante di nuova generazione, uno tra i tanti professionisti laureati che ha messo in valigia competenze ed esperienze e si è stabilito da un anno e per un tempo indefinito nel Regno Unito per realizzare quelle aspettative professionali a lungo negatemi in Italia e soprattutto nella mia terra natìa, l'Abruzzo (sono nato a Pescara).
Siamo in tanti, tantissimi. Le ultime statistiche ufficiali, prevenute dal Registro UK (l'NMC) parlano di 2.500 infermieri di nazionalità italiana, ma gli iscritti alla più popolare pagina di Facebook in materia sono oltre 4.500, quindi si tratta di cifre approssimate per difetto e comunque in costante evoluzione.
La O.S. Nursind della provincia di Pescara ha ricevuto diverse lamentele per la mancata comunicazione
preventiva dell'aumento della quota a carico dei lavoratori ( art. 4 del CCNL 31.07.2007) riguardo la mensa
aziendale che da € 1,03 aumenta di € 0,34 (elevandosi ad € 1,37) e dei i relativi arretrati dal 2014 come da
Delibera n° 364 del 12.4.13 con decorrenza 01.01.2014.
Non si contesta l'aumento della quota contributiva, in quanto previsto dal vigente contratto ma, la mancata
comunicazione dell'aumento della quota mensa, di cui ogni lavoratore poteva avere la facoltà di decidere di
accedere o no alla mensa aziendale.
Considerato la data della deliberazione, si osserva che la c
La O.S. Nursind della provincia di Pescara ha ricevuto diverse lamentele per la mancata comunicazione preventiva dell'aumento della quota a carico dei lavoratori ( art. 4 del CCNL 31.07.2007) riguardo la mensa aziendale che da € 1,03 aumenta di € 0,34 (elevandosi ad € 1,37) e dei i relativi arretrati dal 2014 come da Delibera n° 364 del 12.4.13 con decorrenza 01.01.2014. Non si contesta l'aumento della quota contributiva, in quanto previsto dal vigente contratto ma, la mancata comunicazione dell'aumento della quota mensa, di cui ogni lavoratore poteva avere la facoltà di decidere di accedere o no alla mensa aziendale.
da Quotidiano Sanità: È quanto si è verificato con una sentenza dei giudici della Corte di Appello di Roma che hanno motivato il demansionamento di un infermiere con il richiamo all'articolo 49 del codice deontologico dell’infermiere della Federazione Ipasvi.
La disciplina delle mansioni del pubblico impiego ha sempre avuto un regime speciale. Penalizzante rispetto ai lavoratori privati per quanto concerne le mansioni superiori e sostanzialmente vietando – a parte un ridottissimo numero di anni – le mansioni inferiori.
Il Jobs Act ha introdotto una forma di demansionamento legalizzato in caso di assetti organizzativi mutati incidenti sulla “posizione del lavoratore” e aprendo anche a ipotesi demansionanti all’interno dei contratti collettivi.
questo è davvero uno strano paese, se da un lato ci sono pensioni d'oro, vitalizi e privilegi intoccabili, banche salvate con i soldi dei risparmiatori che ha portato già il suo primo suicidio, dall'altro, dopo 6 anni di blocco stipendiale, alla nostra professione viene proposto un aumento contrattuale di (addirittura!) otto euro lordi al mese. Una miseria. Evidentemente tanta è la considerazione che è data dall'attuale governo alla nostra professione, d'altra parte non c'è da meravigliarsi visto che finanche un professionista della sanità come un chirurgo (Cristiano Huscher) sulla pagine del giornale.it si lasciava andare a cotanta elucubrazione mentale che riporto testualmente: “....nello svolgere una professione di cui sarebbero capaci perfino le scimmie l'unica differenza lo fa lo studio, senza quello, sei un infermiere?". Premettendo che siffatta frase si commenti da sola e che da sola basti a far capire la “caratura” dell'individuo che l'ha detta, preme al sottoscritto ricordare per l'ennesima volta, visto che non è ancora chiaro a tutti, chi è l'Infermiere e la sua importanza sociale.
Con sentenza n. 24157/2015 la Corte di Cassazione ha affermato che l’ articolo 18, come riformato dalla legge n. 92/2012, trova applicazione anche nei confronti del personale pubblico “contrattualizzato” con l’ovvia esclusione dei magistrati, dei professori universitari, dei militari e del personale della carriera prefettizia, atteso che il parallelismo con il lavoro privato emerge dall’art. 51 del decreto legislativo n. 165/2001 laddove si afferma che lo statuto dei lavoratori, con tutte le successive modificazioni ed integrazioni si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti.
La Suprema Corte aggiunge che su questo presupposto “è innegabile che il nuovo testo dell’art. 18 riguardi anche il personale statale a prescindere dalle iniziative normative di armonizzazione previste dalla riforma”.
Il giorno 12 marzo 2014 le parti intendono decidere in merito alle somme di cui al Fondo ex art.9 CCNL 31/07/2009 II B.E. da destinare alla retribuzione delle posizioni organizzative assegnate al personale del Comparto. La presente contrattazione integrativa aziendale è finalizzata alla definizione della quota parte di Fondo ex art.9 CCNL 2009 da destinare al finanziamento delle Posizioni Organizzative per il personale del Comparto.
IL CIA è STATO FIRMATO DA CGIL- UIL - FSI Che comporta la riduzione delle somme Destinate alle fasce Retributive del comparto a favore delle Posizioni Organizzative
PRATICAMENTE SI TOLGONO SOLDI A TANTI PER DARLI A POCHI OGNUNO DI VOI FACCIA LE PROPRIE RIFLESSIONI E SCELTE SINDACALI.
Il NurSind, sindacato delle professioni infermieristiche, dedica una nota di merito ai professionisti infermieri che ogni giorno operano con dedizione nel dipartimento emergenza-urgenza/area critica – rianimazione – sale operatorie della ASL di Pescara. Analizzando le ultime valutazioni che il Direttore medico nonché capo dipartimento, dott. Tullio Spina, ha dato agli Infermieri, in merito al sistema premiante ed incentivante, emerge che tali professionisti contribuiscano tutti in equal misura, definita (“sufficiente”) al raggiungimento degli obiettivi del suddetto dipartimento.
Dipendente del comune che lavora nei giorni festivi, senza godere dei riposi compensativi, deve essere remunerato con una maggiorazione del 20% sul lavoro domenicale svolto e per i giorni di riposo compensativo non fruiti. La mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro rappresenta danno da usura psico-fisica, distinto dall’ulteriore ed eventuale danno alla salute o danno biologico che si concretizza, invece, in un’infermità del lavoratore determinata dall’attività “usurante” svolta in conseguenza del lavoro continuo a cui non seguono riposi settimanali.
Ai sensi dell’art. 17 del d.p.r. n. 268/1987, al lavoratore spetta la maggiorazione del 20% per il lavoro svolto di domenica, nonché la retribuzione per i giorni di riposo compensativi non fruiti. La norma svolge una funzione retributiva-corrispettiva e non anche risarcitoria, ma comunque al lavoratore spetta il risarcimento del danno da usura psico-fisica per il mancato godimento dei riposi compensativi, liquidati ex art. 1226 c.c.
IL NurSind “il Sindacato delle Professioni Infermieristiche“ della Provincia di Pescara COMUNICA
CHE NEI GIORNI SCORSI HA VINTO UN NUOVO RICORSO SU VESTIZIONE E CONSEGNA NEI CONFRONTI DELLA ASL PESCARA, ASSICURANDO IL DIRITTO AD ALTRI 70 INFERMIERI DOPO GLI OLTRE 130 DI UN ANNO FA E ALTRI 60 IN ATTESA DI SENTENZA.
La O.S. NurSind della provincia di Pescara ha ricevuto numerose lamentele in merito alla
modalità di assegnazione della valutazione del personale del Comparto Sanità delle varie
U.O., nella maggior parte dei casi tale valutazione è avvenuta senza il parere e firma del
Coordinatore.
Sembra proprio che tali giudizi sono stati espressi a caso, senza conoscere il personale e senza
conoscere la professione infermieristica, soprattutto perché chi ha stilato le valutazioni non è
un Infermiere ma un medico, PERCHE’??? Pare proprio che l'intenzione era quella di
esprimere giudizi bassi, con tendenze punitive, spesso con dichiarazioni mendaci, ottenendo
ovviamente un malcontento generale e andando ad acuire ancor più la demotivazione che già
regna sovrana nella categoria infermieristica (mancato rinnovo contrattuale,
demansionamento, non possibilità di carriera, ecce cc.).
Invece bisognava effettuare una valutazione seria, ocula
La O.S. NurSind della provincia di Pescara ha ricevuto numerose lamentele in merito alla modalità di assegnazione della valutazione del personale del Comparto Sanità delle varie U.O., nella maggior parte dei casi tale valutazione è avvenuta senza il parere e firma del Coordinatore. Sembra proprio che tali giudizi sono stati espressi a caso, senza conoscere il personale e senza conoscere la professione infermieristica, soprattutto perché chi ha stilato le valutazioni non è un Infermiere ma un medico, PERCHE’??? Pare proprio che l'intenzione era quella di esprimere giudizi bassi, con tendenze punitive, spesso con dichiarazioni mendaci, ottenendo ovviamente un malcontento generale e andando ad acuire ancor più la demotivazione che già regna sovrana nella categoria infermieristica (mancato rinnovo contrattuale, demansionamento, non possibilità di carriera, ecce cc.).
Giurisprudenza CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 ottobre 2015, n. 20843: maggiorazione lavoro notturno e Contratto di lavoro part-time - Retribuzione lavoro notturno e notturno festivo - Equivalente alla retribuzione del tempo pieno-
La Scrivente Org. Sindacale Nursind ha inoltrato lettera di diffida Alla ASL di Pescara e P/c al dipartimento per la salute e del Welfare Regione Abruzzo. Il 17 Giugno 2015 la ASL di Pescara ha attivato, in base all’art. 18 del C.C.N.L. area comparto del 20.09.2001, la procedura per stilare una graduatoria da utilizzare per la mobilità interna.Per mobilità interna si intende il trasferimento del lavoratore all’interno della medesima azienda attivato nel rispetto delle esigenze dell’azienda stessa e della motivazione, professionalità e attitudine delle persone.
La O.S. NurSind della Provincia di Pescara CHIEDE ALLA ASL DI PESCARA
La modifica delibera m 846 del 28.07.15 entrata in vigore dal 01.08.15 avente per oggetto: “Regolamento
inerente alle modalità di accesso alla mensa aziendale da parte del personale dipendente”, in quanto ritiene
inaccettabile le 7 ore imposte come requisito minimo per l’accesso alla mensa aziendale per il personale turnista.
Si fa presente che la legislazione in merito stabilisce che si ha diritto alla servizio Mensa nel caso in cui si lavori
a turno con orario eccedente le 6 ore, quindi si chiede la modifica della delibera ai Sensi del :
DL 8 Aprile 2003, N. 66 Art 8;
CCNL integrativo del CCNL del 7-4-1999 20 settembre 2001 ART. 29 – Mensa
CCNL comparto Sanità Biennio 2008-20009 art 4 del 31.7.09
Regolamento Aziendale Per La Disciplina Dell’orario Di Lavoro Del Personale
Dipendente Non Dirigente - Comparto Sanità’ – Delibera N° 1174 del 23/12/2009 in vigore dal
dal 1 gennaio 2010 (all’art 14. Lavoro A Turni E Lavoratore A Turni.),
Tutto ciò da diritto al lavoratore turnista a vedersi riconosciuto per ogni turno di lavoro prestato un periodo
massimo di orario di lavoro ordinario pari a dieci minuti – oltre il turno – solo se effettivamente prestato ed
obliterato all’orologio marcatempo, prioritariamente allo scopo di compensare debiti orarLa O.S. NurSind della Provincia di Pescara CHIEDE ALa O.S. NurSind della Provincia di Pescara CHIEDE ALLA ASL DI PESCARA
IL SINDACATO NURSIND CHIEDE ALLA ASL DI PESCARA La modifica delibera m 846 del 28.07.15 entrata in vigore dal 01.08.15 avente per oggetto: “Regolamento inerente alle modalità di accesso alla mensa aziendale da parte del personale dipendente”, in quanto ritiene inaccettabile le 7 ore imposte come requisito minimo per l’accesso alla mensa aziendale per il personale turnista.
Si fa presente che la legislazione in merito stabilisce che si ha diritto alla servizio Mensa nel caso in cui si lavori a turno con orario eccedente le 6 ore, quindi si chiede la modifica della delibera ai Sensi del :
DL 8 Aprile 2003, N. 66 Art 8;
CCNL integrativo del CCNL del 7-4-1999 20 settembre 2001 ART. 29 – Mensa
CCNL comparto Sanità Biennio 2008-20009 art 4 del 31.7.09
Regolamento Aziendale Per La Disciplina Dell’orario Di Lavoro Del Personale
Dipendente Non Dirigente - Comparto Sanità’ – Delibera N° 1174 del 23/12/2009 in vigore dal dal 1 gennaio 2010 (all’art 14. Lavoro A Turni E Lavoratore A Turni.),
Tutto ciò da diritto al lavoratore turnista a vedersi riconosciuto per ogni turno di lavoro prestato un periodo massimo di orario di lavoro ordinario pari a dieci minuti – oltre il turno – solo se effettivamente prestato ed obliterato all’orologio marcatempo, prioritariamente allo scopo di compensare debiti orari.
qualità dell’assistenza, la sicurezza delle cure e l’uso appropriato delle risorse, a
partire dal ruolo dell’ospedale
PREMESSA – LA DEFINIZIONE DI ASSISTENZA OSPEDALIERA
In una visione integrata dell'assistenza sanitaria, l'ospedale deve assolvere ad una
funzione specifica di gestione delle problematiche assistenziali dei soggetti affetti
da una patologia (medica o chirurgica) ad insorgenza acuta e con rilevante
compromissione funzionale,
ovvero di gestione di attività programmabili che richiedono un contesto
tecnologicamente ed organizzativamente articolato e complesso, capace di
affrontare, in maniera adeguata, peculiari esigenze sanitarie sia acute che postacute
e riabilitative.
Il decreto è in vigore dal 19 giugno 2015, e si pone diverse finalità: aumentare laqualità dell’assistenza, la sicurezza delle cure e l’uso appropriato delle risorse, apartire dal ruolo dell’ospedale.In una visione integrata dell'assistenza sanitaria, l'ospedale deve assolvere ad unafunzione specifica di gestione delle problematiche assistenziali dei soggetti affetti
da una patologia (medica o chirurgica) ad insorgenza acuta e con rilevante compromissione funzionale, ovvero di gestione di attività programmabili che richiedono un contesto tecnologicamente ed organizzativamente articolato e complesso, capace di
affrontare, in maniera adeguata, peculiari esigenze sanitarie sia acute che postacute e riabilitative.
La O.S. NurSind della Provincia di Pescara è venuta a conoscenza della decisione maturata in
data 10.08.15 ore 13,30 dalla Direzione Sanitaria Aziendale che ha disposto l’accorpamento
dell’UO di Urologia con l’UO di Chirurgia 1 Sud a partire dal 11.8.15. La decisione
dell’accorpamento come di altri reparti è stata fatta senza informare le ORG. Sindacali con
Violazione dell’ art 7 CCNL Comparto Sanità 6/7/1995 e dell’ Art 6 Testo unico sul Pubblico
impiego (Dlgs 165/2001) dimostrando lo scarso rispetto della Dirigenza ASL di Pescara nei
confronti dei sindacati , dei lavoratori e dei pazienti - utenti .
Il personale è stato avvisato nell’immediatezza di fare il trasloco , impedendo la
programmazione e organizzazione.
La O.S. NurSind della Provincia di Pescara è venuta a conoscenza della decisione maturata in data 10.08.15 ore 13,30 dalla Direzione Sanitaria Aziendale che ha disposto l’accorpamento dell’UO di Urologia con l’UO di Chirurgia 1 Sud a partire dal 11.8.15. La decisione dell’accorpamento come di altri reparti è stata fatta senza informare le ORG. Sindacali con Violazione dell’ art 7 CCNL Comparto Sanità 6/7/1995 e dell’ Art 6 Testo unico sul Pubblico impiego (Dlgs 165/2001) dimostrando lo scarso rispetto della Dirigenza ASL di Pescara nei confronti dei sindacati , dei lavoratori e dei pazienti - utenti .
Il personale è stato avvisato nell’immediatezza di fare il trasloco , impedendo la programmazione e organizzazione.
MOBILITA' NEGATA UNA VERGOGNA - PERSONALE SANITARIO PRIGIONIERO DELLE ASL
Alla luce di quanto sta accadendo nella Pubbliche Amministrazioni in Sanità sembra ormai un miracolo riuscire a vincere un concorso di mobilità e spostarsi dall’Azienda di appartenenza. Nonostante sia stato reso noto innumerevoli volte quali enormi difficoltà stia creando il testo di legge 114/2014, nello specifico all’articolo 4, comma 1: “Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza.
l Decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 in attuazione dell’art. 1, commi 8 e 9 della legge delega n. 183 del 2014 cosiddetto Jobs Act, ha regolamentato anche fruizione del congedo parentale a ore.Con la circolare numero 152 del 18 agosto l’INPS ha fatto il punto della situazione su questo istituto rilasciando anche le istruzioni procedurali per la richiesta e la fruizione degli stessi.
Il D. lgs in oggetto va a modificare l’art. 32 del decreto legislativo n. 151/2001 (T.U. maternità/paternità) in materia di congedo parentale. In precedenza la legge di stabilità per il 2013, aveva già apportato modifiche all’art. 32 del T.U. maternità/paternità, introducendo la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di fruire del congedo parentale a ore, delegandone però le modalità di fruizione e di computo alla contrattazione collettiva.
Con il D. lgs 80/2015, attuativo del Jobs Act, il legislatore è nuovamente intervenuto in materia introducendo un criterio generale di fruizione del congedo in modalità oraria che trova attuazione in assenza di contrattazione collettiva anche di livello aziendale. (comma 1 ter dell’art. 32 del D. lgs 151/2001).
In particolare, secondo questo criterio generale, in assenza di una contrattazione collettiva che disciplini compiutamente il congedo parentale su base oraria, i genitori lavoratori dipendenti possono fruire del congedo parentale ad ore in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.
La riforma prevede inoltre, in questa ipotesi, l’incumulabilità del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati dal T.U. La riforma in esame ha natura sperimentale ed è quindi attualmente in vigore per i periodi di congedo parentale fruiti dal 25 giugno 2015 al 31 dicembre 2015, salva l’adozione di ulteriori decreti legislativi.
La Circolare n. 152 del 2015 l’INPS passa quindi ad esaminare, anche con esempi molto chiari, i Criteri di fruizione, computo ed indennizzo del congedo parentale su base oraria, la Contribuzione figurativa e le Modalità operative per la Presentazione della domanda di congedo parentale ad ore.
Sua è la responsabilità di una costante e diligente vigilanza sull'attività del gruppo
StudioCataldi di Valeria Zeppilli –
Con una nuova pronuncia in materia di malasanità, la Corte di cassazione ha sancito la responsabilità penale del chirurgo capo-equipe, in caso di decesso del paziente, anche per gli errori dei suoi collaboratori. Secondo la Corte, infatti, la cooperazione tra più soggetti con competenze diverse, che connota il lavoro in equipe, va sottratta all'anarchismo e deve essere necessariamente diretta e coordinata dal capo del gruppo di lavoro.
Il capo-equipe, in sostanza, è parzialmente sottratto al principio di affidamento e ha la responsabilità di una costante e diligente vigilanza sull'attività del gruppo, anche successiva alla conclusione dell'atto operatorio in senso stretto.
Dinanzi alle molteplici e differenti situazioni che possono verificarsi durante un intervento, il chirurgo responsabile dovrà quindi avvalersi necessariamente del ruolo istituzionale che gli è stato affidato. In ogni caso i giudici precisano che la sua responsabilità non può essere di certo considerata priva di limiti ma emerge solo con riferimento a determinazioni che rientrano nel sapere comune di ogni accorto terapeuta o che riguardano gli ambiti interdisciplinari, mentre è da escludersi con riferimento a determinazioni che presuppongono un sapere altamente specialistico. Nel caso di specie, il chirurgo capo-equipe, pur avendo manifestato un'opinione che poi si dimostrò corretta, non impedì all'anestesista di addormentare la paziente, nonostante le complicanze che ne causarono il decesso. Secondo i giudici egli, in possesso delle conoscenze necessarie per ponderare le implicazioni connesse all'anestesia curarica, avrebbe dovuto sospendere l'atto operatorio che, peraltro, era urgente ma non impellente. A causa del suo comportamento negligente, sulla base della sentenza n. 33329/2015 il chirurgo dovrà quindi rispondere penalmente per il decesso del paziente.
La riflessione che segue riguarda le novità riferite alle tipologie contrattuali che si sono sviluppate in Italia nel corso degli ultimi quindici anni (e molte, sono state profondamente cambiate come nel caso del contratto a tempo determinato): l’obiettivo del Legislatore delegato, in attuazione della legge n. 183/2014, è quello di ricondurre, con alcune modificazioni, tutti i contratti all’interno di un codice, con esplicita abrogazione delle disposizioni che li regolamentavano separatamente. Tanto per fare un esempio, a partire dal 25 giugno 2015, data di entrata in vigore del D.L.vo n. 81/2015, hanno cessato di esistere il D.L.vo n. 61/2000 sul contratto a tempo parziale, il D.L.vo n. 368/2001, tra l’altro profondamente modificato con il D.L. n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge n. 78/2014, il D.L.vo n. 167/2011 sull’apprendistato e gli articoli del D.L.vo n. 276/2003 che regolamentavano la somministrazione e le collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto.Si parla di tutte le tipologie contrattuali anche di quella a tempo indeterminato alla quale il Legislatore delegato, peraltro, dedica soltanto il primo articolo ove afferma che essa costituisce la forma comune di rapporto di lavoro. L’analisi relativa alle collaborazioni coordinate e continuative ed alle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro (articoli 2, 52, 53 e 54) non viene effettuata in quanto già oggetto di una separata riflessione.